Cassazione Civile, Ordinanza n. 23859/2025 del 26/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una docente in possesso di un titolo di studio conseguito in Romania aveva chiesto nel 2017 il riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento della disciplina di scienze motorie. L'amministrazione aveva accolto l'istanza solo dopo oltre un anno, imponendo una misura compensativa alternativa tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento; la docente aveva scelto il tirocinio, iniziato però con ritardo per uno smarrimento della domanda da parte dell'amministrazione, e concluso con esito positivo nel 2020. In conseguenza di tale ritardo la docente aveva domandato il risarcimento del danno da mancato guadagno per l'anno scolastico 2019-2020 e per i primi mesi del 2020-2021, sostenendo che, senza il ritardo nel riconoscimento, avrebbe potuto inserirsi prima nelle graduatorie e ottenere supplenze. Il Ministero aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la pretesa derivasse dal ritardo nell'adozione di un provvedimento amministrativo autoritativo di riconoscimento del titolo, soggetto al giudice amministrativo. La Corte d'appello aveva invece ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria e aveva rimesso la causa al giudice di primo grado. Nel ricorso per cassazione il Ministero ha denunciato violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che la domanda risarcitoria aveva come presupposto l'omesso o tardivo esercizio del potere amministrativo di riconoscimento della qualifica professionale estera, e non una controversia sul rapporto di lavoro o sulla mancata assunzione; ha quindi chiesto di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo. La controparte ha resistito, sostenendo la tesi della giurisdizione ordinaria e del danno da mancata instaurazione del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Genova, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo e ha rinviato la causa al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente per la prosecuzione del giudizio. Ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse fondata sul ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo estero, procedimento connotato da esercizio di potere autoritativo e non da attività vincolata o da rapporto di lavoro già instaurato; perciò la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 c.p.a. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 25 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale sulla giurisdizione, senza specifica autonoma elaborazione nel dispositivo
art. 103 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale sulla giurisdizione, in relazione alla giurisdizione del giudice amministrativo
individua la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie che investono l'esercizio del potere amministrativo e la tutela degli interessi legittimi
richiamato nel motivo di ricorso in tema di rilievo del difetto di giurisdizione
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nel motivo di ricorso quale norma sul riparto di giurisdizione nelle controversie di lavoro pubblico
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
indicata come norma denunciata per violazione di legge nel ricorso
art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.
richiamato dalla Corte per qualificare il vizio relativo alla giurisdizione
richiamati come base processuale dell'azione proposta dinanzi al giudice del lavoro
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206 del 2007
richiamato quale termine di quattro mesi per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo professionale estero
Massime di principio
- La domanda risarcitoria del privato che presuppone il ritardo o l'omissione nell'adozione di un provvedimento amministrativo rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo quando implica la contestazione dell'inesatto esercizio del potere pubblico e la posizione dedotta è di interesse legittimo.
- La giurisdizione ordinaria può essere affermata solo quando il pregiudizio derivi da responsabilità civile della pubblica amministrazione per lesione di un affidamento qualificato da contatto sociale oppure quando l'attività omessa o ritardata sia vincolata; se invece permane una valutazione discrezionale o comunque autoritativa, la controversia appartiene al giudice amministrativo.
- Per individuare la giurisdizione non conta la sola prospettazione del danno da mancata assunzione, ma occorre verificare il fatto generatore effettivo della pretesa risarcitoria: se esso è il ritardo nel procedimento di riconoscimento di un titolo estero, la controversia segue il regime della giurisdizione amministrativa.
- Il carattere tardivo del provvedimento amministrativo di riconoscimento di una qualifica professionale estera non trasforma la lite in controversia di lavoro, quando l'atto presupposto è ancora espressione di potere autoritativo e non di mera esecuzione vincolata di un obbligo già definitivo.
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