Cassazione Civile, Ordinanza n. 23875/2025 del 26/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva assistito un cliente in questioni legali e gli aveva chiesto in giudizio il pagamento di euro 5.000 a titolo di compenso professionale. Il cliente si era costituito sostenendo di avere già adempiuto in parte mediante la consegna di una vettura che, secondo la sua prospettazione, valeva euro 5.200; in primo grado il Giudice di Pace aveva interpretato tale difesa come eccezione di compensazione, ritenendola inammissibile e accogliendo la domanda del professionista. In appello, invece, il Tribunale aveva riqualificato la difesa come datio in solutum ex art. 1197 c.c., reputando estinto in parte il debito e determinando un residuo dovuto di euro 1.800. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1243, 1244 e ss. c.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe ammesso una compensazione senza che il credito del convenuto fosse liquido e certo; 2) omesso esame di un presunto giuramento decisorio reso dal cliente in altro giudizio, con cui avrebbe negato di avere effettuato compensazioni; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per la valutazione del valore della vettura, deducendo che il giudice si sarebbe basato su elementi non decisivi o inammissibili e avrebbe mal valutato le prove; 4) violazione della tariffa professionale (D.M. 585/1994 e successive modifiche) per avere liquidato le spese di lite in misura inferiore al minimo dello scaglione. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché rivolti, in sostanza, a contestare accertamenti di fatto, valutazioni probatorie e una qualificazione giuridica non decisiva ai fini della ratio decidendi; ha inoltre ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che le spese vanno liquidate sul decisum e tenendo conto dell’esito complessivo della lite, non delle mere pretese originarie, nel caso di appello proposto dalla parte soccombente e parzialmente accolto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha escluso la rilevanza delle doglianze sulla compensazione, perché il Tribunale aveva in realtà qualificato il fatto come datio in solutum ex art. 1197 c.c.; ha poi dichiarato inammissibili le censure sul giuramento decisorio e sulla valutazione della prova del valore dell’auto, trattandosi di questioni di specificità del motivo e di merito non sindacabili in cassazione. Ha infine respinto la censura sulle spese, ribadendo che la liquidazione deve avvenire in base al decisum e all’esito complessivo della controversia. Non è stata pronunciata condanna alle spese di legittimità per mancata costituzione dell’intimato. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
La censura fondata su questo articolo è stata ritenuta inammissibile perché, in sostanza, mirava a contestare la valutazione delle prove e l'accertamento del fatto, non un reale vizio di violazione della regola di non contestazione o di disponibilità della prova.
La violazione di questa norma è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a prova legale; non quando si contesti soltanto il modo in cui il giudice ha esercitato il proprio apprezzamento delle prove.
La consegna del veicolo è stata ricondotta alla prestazione in luogo dell'adempimento, cioè a una datio in solutum, e non a una compensazione tra crediti contrapposti.
Le doglianze sui presupposti della compensazione sono state ritenute fuori ratio decidendi, perché il giudice di merito aveva qualificato la vicenda come datio in solutum e non come compensazione.
Le censure sulla compensazione legale sono state dichiarate inammissibili perché rivolte contro una qualificazione giuridica non adottata dal giudice di merito.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile in quanto non specifica e costruita su una serie disordinata di argomentazioni che non individuavano un vero vizio decisorio.
La censura è stata respinta perché il ricorrente cercava di rimettere in discussione la valutazione del valore della vettura, mentre la norma sull'onere della prova non consente di sovvertire l'apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie.
La doglianza sulla liquidazione degli onorari è stata respinta poiché il giudice d'appello ha liquidato le spese secondo il decisum e in relazione all'esito complessivo della lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito qualifica la vicenda come datio in solutum ex art. 1197 c.c., le censure costruite come contestazioni dei presupposti della compensazione sono fuori dalla ratio decidendi e sono quindi inammissibili.
- La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia disapplicato la regola di valutazione imposta dalla legge; non è invece censurabile in cassazione il semplice dissenso sul prudente apprezzamento delle prove.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: non è sufficiente evocare un giuramento decisorio o un fatto processuale senza riportarne il contenuto e senza indicare se e come esso sia stato formalmente introdotto e rilevante nel processo.
- La contestazione del valore di un bene usato come pagamento o come prova del parziale adempimento attiene a un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in sede di legittimità.
- Le spese processuali del giudizio di merito vanno liquidate in relazione al decisum e all'esito complessivo della lite; in appello, la mera richiesta originaria della parte non è il parametro decisivo se il risultato processuale finale è solo parzialmente favorevole.
- La liquidazione delle spese per prestazioni professionali non può essere censurata solo invocando lo scaglione tariffario, se il giudice ha correttamente rapportato la liquidazione al valore effettivo della controversia e alla soccombenza complessiva.
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