Cassazione Civile, Ordinanza n. 23872/2025 del 26/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Una società aveva presentato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale; il tribunale ne aveva dichiarato l’inammissibilità e, contestualmente, il fallimento. La corte d’appello aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall., ritenendo sussistente lo stato di insolvenza sulla base della domanda di concordato, dell’ingente esposizione debitoria tributaria e del trasferimento dell’unico immobile sociale a una società interamente partecipata dalla debitrice; aveva inoltre ritenuto il piano concordatario inidoneo, perché il business plan era lacunoso e generico e l’attestazione non rispettava i requisiti richiesti dagli artt. 161, comma 3, e 186-bis, comma 2, l.fall. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi: contestava, in sintesi, la qualificazione dello stato di insolvenza invece che di mera crisi; denunciava omesso esame di molteplici fatti e documenti relativi alle iniziative di risanamento, all’andamento dell’esercizio provvisorio, agli investimenti, ai tagli dei costi, agli accordi con fornitori, alla stress analysis e all’attestazione del professionista; sosteneva che la corte territoriale avesse svolto una valutazione indebita della fattibilità economica del piano, riservata ai creditori, e che la motivazione fosse apparente; censurava infine il mancato espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la corte d’appello si era attenuta al consolidato principio secondo cui l’insolvenza va desunta dall’impotenza strutturale e non transitoria dell’impresa a soddisfare regolarmente le obbligazioni, e perché la previsione di pagamento dei creditori in cinque anni era di per sé indicativa dell’impossibilità di adempiere con mezzi normali. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza e perché le doglianze miravano in realtà a un nuovo esame del merito. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, affermando che, nel concordato preventivo e ancor più in quello con continuità, il tribunale deve verificare la fattibilità del piano e può negare l’ammissione quando il piano sia manifestamente inetto a raggiungere gli obiettivi prefissati; nel caso concreto la motivazione di merito aveva evidenziato l’assenza di elementi concreti idonei a rendere ragionevolmente verosimile un cambio di tendenza economica. Ha respinto il quinto motivo perché la motivazione della sentenza impugnata superava il c.d. minimo costituzionale. Ha infine rigettato il sesto e il settimo motivo, osservando che la decisione sull’opportunità della CTU è discrezionale e che il ricorrente non aveva indicato fatti storici decisivi omessi, limitandosi a lamentare il mancato ricorso all’ausilio tecnico. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 18 l.fall.
utilizzato come rimedio avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e la declaratoria di inammissibilità del concordato
art. 5 l.fall.
lo stato di insolvenza consiste nell’impossibilità strutturale e non transitoria di adempiere regolarmente con mezzi normali
art. 7 l.fall.
richiamato nel primo motivo insieme ad altre norme fallimentari, ma non decisivo nella decisione
art. 15 l.fall.
richiamato nel primo motivo insieme ad altre norme fallimentari, ma non decisivo nella decisione
art. 160 l.fall.
richiamato in relazione alla disciplina del concordato preventivo
art. 161, comma 3, l.fall.
l’attestazione deve esplicitare il percorso logico seguito nel giudizio di attendibilità dei dati aziendali
art. 162 l.fall.
disciplina il controllo del tribunale sull’ammissibilità della proposta concordataria
art. 186-bis, comma 2, l.fall.
nel concordato con continuità aziendale è richiesta una verifica rigorosa della fattibilità in concreto e della sostenibilità finanziaria
art. 2741 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla fattibilità economica, ma non accolto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamo al vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamo al vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente solo il sindacato sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove
art. 111 Cost.
la motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente, perplessa o incomprensibile
art. 132 c.p.c., n. 4
richiamato per dedurre la nullità da difetto di motivazione, ma la censura è stata respinta
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati nel quinto motivo, ma senza emergere una violazione idonea a sovvertire il giudizio di merito
art. 61 c.p.c.
la decisione sulla CTU è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria del controricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di rigetto, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di insolvenza, per le imprese non in liquidazione il giudizio va ancorato non al mero squilibrio patrimoniale, ma all’incapacità strutturale e non transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali.
- La presentazione di un piano di concordato che preveda il pagamento dei debiti in un arco temporale particolarmente lungo può costituire un indice significativo dell’insolvenza, se il soddisfacimento dei creditori risulta non ragionevolmente compatibile con l’ordinaria capacità di adempimento.
- Nel concordato preventivo, e in modo ancora più rigoroso nel concordato con continuità aziendale, il tribunale deve verificare la fattibilità del piano e può negare l’ammissione quando il piano presenti una manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito sulla fattibilità economica del piano, salvo che sia dedotto un effettivo omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, la sua emergenza negli atti e la sua decisività; non è sufficiente richiamare documenti o elementi istruttori in modo generico.
- La mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio non integra di per sé vizio di legittimità, poiché la CTU è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando scende sotto il minimo costituzionale, cioè nei casi di mancanza assoluta, apparenza, insanabile contrasto o incomprensibilità.
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