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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23877/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario di appartamento aveva eseguito lavori di ampliamento che avevano inglobato nella muratura una condotta fognaria posta lungo le pareti e destinata anche al servizio dell’appartamento sovrastante. Il titolare dell’immobile superiore aveva agito chiedendo la rimessione in pristino della tubatura o comunque tutela per il pregiudizio subito; i giudici di merito avevano dapprima liquidato un danno rilevante, poi, in sede di rinvio, ridotto l’importo a circa 2.500 euro. Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2058, 1079, 2933 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che, avendo la parte attrice chiesto la reintegrazione in forma specifica, il giudice non poteva riconoscere d’ufficio il risarcimento per equivalente, trattandosi di rimedio diverso e non domandato; (2) violazione degli artt. 2058, 1079, 2933 c.c. e dell’art. 99 c.p.c., deducendo che non vi fosse alcun danno, poiché l’esercizio della servitù di scolo non sarebbe stato compromesso dall’opera eseguita.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la domanda di reintegrazione in forma specifica comprende implicitamente la domanda di risarcimento per equivalente, che il giudice può disporre anche d’ufficio come rimedio sostitutivo e meno intenso, mentre è vero il contrario solo quando sia stato chiesto il solo risarcimento per equivalente e il giudice disponga la reintegrazione. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché tendeva a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, in contrasto con l’accertamento di merito secondo cui l’inglobamento della condotta aveva reso impossibile la manutenzione e la riparazione della tubatura in caso di rottura. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata costituzione degli intimati; è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2058 c.c.

    La domanda di reintegrazione in forma specifica è rimedio generale; se la reintegrazione è materialmente impossibile, può essere attribuito il risarcimento per equivalente. Nel campo dei diritti reali, il limite dell’eccessiva onerosità non opera come ostacolo alla reintegrazione, salvo richiesta del danneggiato di optare per l’equivalente.

  • art. 1079 c.c.

    Richiamato quale norma in tema di tutela delle servitù; la decisione conferma che il pregiudizio alla servitù può integrare un danno risarcibile quando l’opera renda impossibile manutenzione o riparazione della condotta.

  • art. 2933 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla tutela reintegratoria; la Corte lo menziona nel contesto dell’azione volta alla rimessione in pristino e alla tutela del diritto reale leso.

  • art. 99 c.p.c.

    La domanda giudiziale delimita il thema decidendum, ma la richiesta di reintegrazione in forma specifica include implicitamente quella di risarcimento per equivalente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se, a fronte della richiesta di reintegrazione in forma specifica, il giudice liquida il risarcimento per equivalente, trattandosi di un minus implicitamente compreso nella domanda.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • La domanda di reintegrazione in forma specifica comprende implicitamente la domanda di risarcimento per equivalente: il giudice, accertata l’impossibilità materiale del ripristino, può liquidare l’equivalente anche se non espressamente richiesto.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice attribuisce un rimedio meno intenso e succedaneo rispetto a quello domandato; la violazione si configura piuttosto nel caso inverso, cioè quando sia chiesto solo l’equivalente e venga disposta la reintegrazione in forma specifica.
  • In materia di tutela di un diritto reale o di una servitù, il pregiudizio può consistere anche nell’impossibilità di manutenzione o riparazione dell’opera o della condotta interessata, e tale accertamento di fatto non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione.
  • Quando la censura mira in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di merito, il motivo è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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