Cassazione Civile, Ordinanza n. 23879/2025 del 26/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Un soggetto aveva subito, secondo la sua prospettazione, un sinistro stradale causato da un terzo; dopo un iniziale procedimento penale per fatti più gravi, la vicenda era stata ricondotta a lesioni colpose e il procedimento si era estinto per remissione di querela. Il danneggiato aveva poi incaricato un avvocato di agire in sede civile per ottenere il risarcimento nei confronti dell’autore del fatto e delle compagnie assicurative, ma il giudice civile aveva dichiarato prescritto il diritto. Il cliente ha quindi promosso azione di responsabilità professionale contro il difensore, sostenendo che questi: a) non avrebbe interrotto tempestivamente la prescrizione; b) non avrebbe informato il cliente dell’esito negativo del giudizio, facendogli credere che la causa fosse stata vinta e che il pagamento fosse imminente. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non provato che l’incarico fosse stato conferito in tempo utile per interrompere la prescrizione e, comunque, non provato che un appello contro la decisione sfavorevole avrebbe avuto probabilità di successo. La Corte d’appello ha confermato, valorizzando gli esiti del procedimento penale e ritenendo non dimostrato il nesso causale tra l’asserita negligenza del difensore e il danno, poiché non era emerso che l’impugnazione avrebbe verosimilmente ribaltato la decisione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi, tutti incentrati sulla contestazione del giudizio prognostico dei giudici di merito circa la probabilità di accoglimento dell’appello, oltre che sulla valutazione delle prove e su asserite violazioni degli artt. 116 e 132 c.p.c., degli artt. 55 c.p., 2044, 40, 41, 1223 e 2043 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, sotto varie forme, a contestare l’apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla probabilità che un eventuale appello contro la sentenza di rigetto per prescrizione avrebbe avuto esito favorevole. Secondo la Corte, in tema di responsabilità dell’avvocato, la valutazione prognostica sul probabile esito dell’azione omessa o non coltivata attiene al merito ed è sindacabile in cassazione solo se fondata su un presupposto manifestamente e totalmente errato o su un errore di sussunzione. Poiché i motivi erano diretti a rimettere in discussione l’attendibilità di un testimone, l’interpretazione degli esiti del processo penale, l’eventuale configurabilità di una scriminante e, in generale, la ricostruzione fattuale del nesso causale, essi non attingevano la ratio decidendi e non integravano veri errori di diritto. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a contestare l’apprezzamento di fatto e non un errore di valutazione della prova censurabile in cassazione.
Le censure di nullità per contraddittorietà della motivazione sono state ritenute inammissibili poiché dirette a sovvertire l’accertamento di merito e non a denunciare un reale vizio motivazionale decisivo.
Richiamato insieme all’art. 2044 c.c. per sostenere che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la configurabilità della scriminante, ma la censura è stata considerata una contestazione di fatto.
La Corte ha osservato che il giudice di merito poteva autonomamente valutare l’eventuale ricorrenza della scriminante nel giudizio prognostico sull’esito dell’appello.
Richiamato nel sesto motivo per sostenere il nesso causale tra condotta del difensore e danno, ma la censura è stata ritenuta solo ripetitiva delle precedenti e dunque inammissibile.
Richiamato nel sesto motivo sul nesso causale; la Corte lo ha ricondotto alla contestazione già inammissibile del giudizio prognostico di merito.
Richiamato per sostenere la risarcibilità del danno da perdita del credito risarcitorio, ma senza una specifica censura idonea a superare la valutazione di merito sul nesso causale.
Richiamato come norma di riferimento della pretesa risarcitoria originaria e del danno da responsabilità professionale, ma non decisivo ai fini dell’ammissibilità dei motivi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la disciplina richiamata nel dispositivo.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale fonte dell’inserimento del comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità professionale dell’avvocato, quando il danno lamentato dipende dalla perdita di un’azione o di un’impugnazione, il giudice deve compiere una valutazione prognostica sull’esito verosimile del giudizio non coltivato o male coltivato.
- Tale giudizio prognostico sulla probabilità di successo dell’azione omessa o dell’appello non accolto è un accertamento di merito; in cassazione è censurabile solo se fondato su un errore di sussunzione o su un presupposto giuridico manifestamente errato.
- Non è sufficiente, per denunciare un vizio di legittimità, contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito, l’attendibilità dei testimoni o l’apprezzamento delle prove, se la censura mira solo a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio.
- Quando il giudice valuta la probabilità di accoglimento di una futura impugnazione, può considerare autonomamente tutti i possibili profili di infondatezza o di difesa della controparte, anche se non esplicitati in modo testuale da altri provvedimenti del procedimento precedente.
- Per dimostrare il nesso causale tra condotta negligente del difensore e danno, il cliente deve provare che, senza l’omissione contestata, vi sarebbe stata una concreta e apprezzabile probabilità di conseguire il risultato utile sperato; la mera allegazione di negligenza non basta.
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