Cassazione Civile, Ordinanza n. 22898/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale relativa a maggiore imposta di registro e accessori, emessa in relazione a un atto di compravendita immobiliare avente ad oggetto un terreno sito in Portici stipulato tra la parte poi deceduta e più coobbligati in solido. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della concessionaria della riscossione, riformando la decisione di primo grado favorevole al contribuente. In cassazione la parte ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 1306 c.c. e 29 d.lgs. 546/1992, lamentando che il giudice d’appello non avesse considerato l’efficacia estensiva del giudicato favorevole intervenuto in un giudizio promosso da altro coobbligato solidale; dall’altro, l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole ad alcuni coobbligati. In corso di causa veniva inoltre documentato il decesso dell’originaria ricorrente e, per la parte della cartella relativa a sanzioni amministrative, si chiedeva la decurtazione poiché non trasmissibili agli eredi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per la parte restante, ritenendo infondate le censure sul giudicato esterno. Ha affermato che, nel caso concreto, non era stata fornita la prova della formazione del giudicato invocato, prova che incombeva sulla parte che eccepiva l’efficacia esterna della decisione, e che tale dimostrazione non poteva essere introdotta validamente per la prima volta in cassazione perché non si trattava di giudicato formatosi dopo la chiusura del merito o dopo il ricorso. Quanto alle sanzioni amministrative incluse nella cartella, ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il decesso dell’autrice della violazione, documentato in giudizio, determina l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria, non trasmissibile agli eredi. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l’estensione del giudicato favorevole formatosi nei confronti di un coobbligato solidale anche agli altri coobbligati.
È richiamato dalla parte ricorrente nel contesto della solidarietà tributaria e dell’efficacia del giudicato nel processo tributario.
La Corte lo applica, per analogia nel processo tributario, quale norma che impone la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza mediante attestazione di cancelleria/segretario.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
È la base dell’applicazione analogica, nel processo tributario, dell’art. 124 disp. att. c.p.c. in assenza di una disciplina specifica.
Consente il deposito in cassazione della documentazione relativa al decesso della parte, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le sanzioni amministrative non si trasmettono agli eredi; la morte dell’autore dell’illecito estingue l’obbligazione sanzionatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi invoca in giudizio l’efficacia di un giudicato esterno ha l’onere di provarne rigorosamente la formazione, mediante produzione della sentenza munita dell’attestazione che ne certifichi il passaggio in giudicato.
- Nel processo tributario, in mancanza di una disciplina speciale, si applica in via analogica la regola processualcivilistica che richiede la certificazione della definitività della sentenza per poter far valere il giudicato esterno.
- Il giudicato esterno può essere introdotto per la prima volta in cassazione solo se si è formato dopo la definizione del merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione; in difetto, la deduzione è inammissibile in fatto o comunque non utilmente proponibile in sede di legittimità.
- Le sanzioni amministrative non si trasmettono agli eredi: la morte dell’autore della violazione determina l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria e può dar luogo, anche in cassazione, alla cessazione della materia del contendere se il decesso è documentato.
- La sola allegazione dell’esistenza di decisioni favorevoli a coobbligati solidali non basta a paralizzare la pretesa fiscale se non è dimostrata la definitività del provvedimento invocato.
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