Cassazione Civile, Ordinanza n. 16342/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso nell'ambito di procedura Docfa, relativo alla determinazione della rendita di un complesso immobiliare comprensivo di piscine, palazzetto e parco. La società contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l'annullamento dell'atto; l'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e degli artt. 36 e 56 d.lgs. 546/1992 per asserita omessa pronuncia sulla perizia di stima; (2) violazione dell'art. 20 l. 1249/1939 e dell'art. 1 d.m. 701/1994; (3) violazione dell'art. 28 d.P.R. 1142/1949 e dell'art. 1, comma 244, l. 190/2014. In sostanza, la ricorrente contestava la valorizzazione della perizia e dei parametri usati dalla società per determinare il valore catastale, sostenendo che la sentenza d'appello avesse erroneamente accolto la tesi contributiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminandoli unitariamente perché logicamente e giuridicamente connessi. Ha escluso l'omessa pronuncia sulla perizia, osservando che la sentenza impugnata l'aveva invece espressamente esaminata e ritenuta attendibile, valorizzando il fatto che fosse una stima resa da consulente terzo in altro giudizio e che tra la prima e la seconda Docfa non vi fossero modifiche strutturali del compendio, ma soltanto lo stralcio catastale di locali servizi. Ha inoltre rilevato che la perizia era motivata mediante riferimento al valore di ricostruzione deprezzato e che il giudizio di merito aveva correttamente apprezzato elementi probatori e estimativi non sindacabili in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione della società intimata.
Norme richiamate
richiamato per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso la violazione perché la sentenza di merito aveva effettivamente esaminato la perizia
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per vizi motivazionali/processuali, ma la censura è stata respinta
richiamato per contestare la motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha ritenuto la decisione adeguatamente motivata
richiamato per la dedotta violazione del regime processuale tributario, senza accoglimento
art. 20 l. 1249/1939
invocato dalla ricorrente sui criteri dell'accertamento catastale, ma la censura è stata respinta
richiamato in relazione alla procedura Docfa, senza che la Corte ravvisasse violazione
art. 28 d.P.R. 1142/1949
invocato per contestare i criteri di determinazione catastale, ma senza accoglimento
art. 1, comma 244, l. 190/2014
richiamato dalla ricorrente in materia catastale, ma la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro di ricorso per violazione di legge
non citato espressamente nel testo della decisione, quindi non incluso
Massime di principio
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la prova o l'elemento istruttorio contestato, sia pure per implicito, dandone una valutazione incompatibile con la tesi della parte soccombente.
- La valutazione di attendibilità, concludenza e rilevanza della prova appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo vizi di legge realmente dedotti e non una mera richiesta di rivalutazione del fatto.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste formale della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- In materia di accertamento catastale e procedura Docfa, il giudice può valorizzare una perizia di stima proveniente da terzo e un parametro estimativo idoneo a sorreggere la determinazione della rendita, quando la motivazione dia conto degli elementi tecnici utilizzati e dell'assenza di modifiche strutturali rilevanti del compendio.
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