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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16342/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso nell'ambito di procedura Docfa, relativo alla determinazione della rendita di un complesso immobiliare comprensivo di piscine, palazzetto e parco. La società contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l'annullamento dell'atto; l'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e degli artt. 36 e 56 d.lgs. 546/1992 per asserita omessa pronuncia sulla perizia di stima; (2) violazione dell'art. 20 l. 1249/1939 e dell'art. 1 d.m. 701/1994; (3) violazione dell'art. 28 d.P.R. 1142/1949 e dell'art. 1, comma 244, l. 190/2014. In sostanza, la ricorrente contestava la valorizzazione della perizia e dei parametri usati dalla società per determinare il valore catastale, sostenendo che la sentenza d'appello avesse erroneamente accolto la tesi contributiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminandoli unitariamente perché logicamente e giuridicamente connessi. Ha escluso l'omessa pronuncia sulla perizia, osservando che la sentenza impugnata l'aveva invece espressamente esaminata e ritenuta attendibile, valorizzando il fatto che fosse una stima resa da consulente terzo in altro giudizio e che tra la prima e la seconda Docfa non vi fossero modifiche strutturali del compendio, ma soltanto lo stralcio catastale di locali servizi. Ha inoltre rilevato che la perizia era motivata mediante riferimento al valore di ricostruzione deprezzato e che il giudizio di merito aveva correttamente apprezzato elementi probatori e estimativi non sindacabili in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione della società intimata.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso la violazione perché la sentenza di merito aveva effettivamente esaminato la perizia

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per vizi motivazionali/processuali, ma la censura è stata respinta

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato per contestare la motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha ritenuto la decisione adeguatamente motivata

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    richiamato per la dedotta violazione del regime processuale tributario, senza accoglimento

  • art. 20 l. 1249/1939

    invocato dalla ricorrente sui criteri dell'accertamento catastale, ma la censura è stata respinta

  • art. 1 d.m. 701/1994

    richiamato in relazione alla procedura Docfa, senza che la Corte ravvisasse violazione

  • art. 28 d.P.R. 1142/1949

    invocato per contestare i criteri di determinazione catastale, ma senza accoglimento

  • art. 1, comma 244, l. 190/2014

    richiamato dalla ricorrente in materia catastale, ma la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro di ricorso per violazione di legge

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo della decisione, quindi non incluso

Massime di principio

  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la prova o l'elemento istruttorio contestato, sia pure per implicito, dandone una valutazione incompatibile con la tesi della parte soccombente.
  • La valutazione di attendibilità, concludenza e rilevanza della prova appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo vizi di legge realmente dedotti e non una mera richiesta di rivalutazione del fatto.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste formale della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • In materia di accertamento catastale e procedura Docfa, il giudice può valorizzare una perizia di stima proveniente da terzo e un parametro estimativo idoneo a sorreggere la determinazione della rendita, quando la motivazione dia conto degli elementi tecnici utilizzati e dell'assenza di modifiche strutturali rilevanti del compendio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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