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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31350/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La lite nasce dalla richiesta di pagamento di compensi per prestazioni aggiuntive svolte da un medico di medicina generale negli anni 2006-2010, regolate dall’Accordo Collettivo Nazionale del 2000 e dal d.lgs. n. 502 del 1992. Il medico otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 9.754,48; l’azienda sanitaria proponeva opposizione sostenendo che la domanda fosse tardiva perché presentata oltre il termine indicato nell’Allegato D dell’ACN. Il Tribunale revocava il decreto, ma la Corte d’appello riformava la decisione ritenendo il termine di cui al punto 4 dell’Allegato D meramente ordinatorio e non perentorio, poiché non accompagnato da una decadenza espressa o da una sanzione per il ritardo. Nel ricorso per cassazione l’azienda sanitaria deduceva violazione e falsa applicazione dei punti 4 e 6 dell’Allegato D dell’ACN 2000 e dell’art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992, sostenendo che il termine per l’invio della distinta riepilogativa entro il 15 del mese successivo fosse perentorio, perché necessario ai controlli tempestivi dell’ente e alla conseguente liquidazione dei compensi; a suo dire, la tardiva presentazione avrebbe dovuto comportare la perdita del diritto al pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il termine previsto dall’Allegato D dell’ACN 2000 per l’invio della domanda di pagamento delle prestazioni aggiuntive sia perentorio: il tenore delle clausole non prevede espressamente la decadenza o la perdita del diritto, ma solo una funzione di sollecito e di agevolazione dei controlli dell’ente. Ha inoltre rilevato che la stessa disciplina contempla, in caso di forza maggiore, un esame della domanda ai fini del pagamento anche oltre il termine, e che in passato l’azienda aveva comunque effettuato pagamenti in presenza di richieste tardive, limitandosi a contestare la prova delle prestazioni. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per escludere il difetto di specificità/autosufficienza del ricorso

  • art. 414 c.p.c.

    menzionato dalla ricorrente in relazione alla domanda di pagamento dei compensi

  • art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato come base normativa della disciplina dei rapporti convenzionali dei medici di medicina generale

  • art. 2936 c.c.

    richiamato per affermare che è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione

  • art. 1367 c.c.

    utilizzato come criterio ermeneutico di conservazione della clausola contrattuale, preferendo l’interpretazione che le attribuisca un effetto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • Allegato D dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei medici di medicina generale del 2000

    il termine del giorno 15 del mese successivo ha natura acceleratoria, non perentoria; il ritardo non comporta perdita del diritto, ma incide sui controlli dell’ente

Massime di principio

  • Nei contratti collettivi sono ammissibili termini di decadenza o di scansione procedimentale solo quando la volontà negoziale li configuri in modo univoco e il termine risulti congruo rispetto all’esercizio del diritto, soprattutto se il diritto stesso trova fonte nel contratto collettivo.
  • Un termine previsto per la presentazione di una richiesta di pagamento non è perentorio se il testo non commina espressamente la perdita del diritto o una sanzione equivalente in caso di tardività; in tal caso va qualificato come termine acceleratorio o sollecitatorio.
  • La natura perentoria di un termine non espressamente qualificato come tale può essere desunta solo quando la disciplina complessiva preveda in modo inequivoco la decadenza per inosservanza; la mera funzione di controllo o di organizzazione amministrativa non basta.
  • Quando una clausola contrattuale è interpretabile in più modi, deve preferirsi l’interpretazione che le attribuisce un qualche effetto utile, evitando letture che ne determinerebbero l’invalidità o l’irrilevanza.
  • In sede di legittimità è inammissibile chiedere una rivalutazione del materiale documentale e dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, salvo il vizio di motivazione nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicorso per cassazioneDisciplina generale del contratto e tipi contrattuali privi di un ramo dedicatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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