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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09243/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore servizio)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una utente che lamentava di aver subito un danno per la non potabilità dell’acqua erogata dal gestore del servizio idrico, in ragione dell’eccessiva presenza di arsenico e fluoruri oltre i limiti di legge, chiedendo il risarcimento del danno. La società gestore, soccombente nei primi gradi, ha impugnato la decisione sostenendo anzitutto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, perché a suo dire la domanda implicava la contestazione di provvedimenti e omissioni della pubblica amministrazione in materia di tariffa e organizzazione del servizio. In via subordinata, ha censurato il rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti della Regione Lazio, assumendo che la normativa di settore e il ruolo diretto dell’ente regionale nella gestione emergenziale del servizio imponessero di riconoscere una responsabilità o comunque un obbligo di garanzia in capo alla Regione. Ha inoltre dedotto omesso esame di fatti decisivi, per la mancata valutazione della disciplina richiamata e dei documenti prodotti a sostegno del coinvolgimento regionale nella vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria dell’utente, perché la controversia attiene al rapporto individuale di utenza e all’inadempimento del gestore rispetto all’obbligo di fornire acqua potabile. Ha accolto il secondo motivo, cassando la decisione impugnata nella parte in cui aveva negato la giurisdizione ordinaria sulla domanda di manleva proposta dal gestore verso la Regione Lazio: la domanda di garanzia impropria segue la giurisdizione della domanda principale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Viterbo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato come base del rito camerale in cassazione per la trattazione del ricorso.

  • art. 360, n. 1, c.p.c.

    Invocato per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per dedurre la violazione di norme di diritto sostanziale e di settore sulla gestione del servizio idrico.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per denunciare omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 1218 c.c.

    Evocato per qualificare l’inadempimento del gestore del servizio idrico rispetto all’obbligo di fornire acqua potabile.

  • art. 133 c.p.a.

    Richiamato dal giudice di merito per sostenere la giurisdizione amministrativa sulla domanda di garanzia; la Cassazione ne esclude l’applicazione nel caso, perché la domanda accessoria segue la giurisdizione della domanda principale.

  • art. 9, Direttiva CEE 3 novembre 1998, n. 83

    Indicata come fonte sovranazionale dell’obbligo di conformità dell’acqua ai livelli minimi di potabilità.

  • art. 13, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31

    Indicata come norma nazionale di attuazione della direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

  • artt. 141 e ss. d.lgs. 152/2006

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina di settore sul servizio idrico e sulla ripartizione delle competenze.

  • artt. 9, 12 e 13 d.lgs. 31/2001

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la decisione che aveva escluso la responsabilità/garanzia della Regione.

  • O.P.C.M. 3921/2011

    Richiamata dalla ricorrente quale fonte regolatoria dell’intervento emergenziale nella gestione del servizio.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e ai fatti posti a base della pretesa, non alla sola prospettazione formale della parte.
  • La domanda risarcitoria dell’utente del servizio idrico per la fornitura di acqua non potabile attiene al rapporto individuale di utenza e integra un’ipotesi di inadempimento del gestore, devoluta al giudice ordinario.
  • La presenza di atti di programmazione o organizzazione del servizio da parte della pubblica amministrazione non sposta, di per sé, la giurisdizione sulla controversia se la domanda riguarda solo l’inadempimento del rapporto di utenza.
  • La domanda di garanzia impropria proposta dal convenuto verso un terzo segue, di regola, la giurisdizione della domanda principale a cui accede, salvo che essa introduca un autonomo thema decidendum rientrante in altra giurisdizione.
  • In materia di servizio idrico, la violazione dei livelli minimi di potabilità integra inadempimento contrattuale del gestore rispetto agli obblighi derivanti dal rapporto con l’utente e dalla normativa di settore.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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