Cassazione Civile, Ordinanza n. 17917/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato da una lavoratrice per ottenere il pagamento di somme riconosciutele da una precedente sentenza del Tribunale. Il Ministero destinatario del precetto propose opposizione sostenendo di avere già trattenuto e versato al Fisco la parte fiscale della somma intimata, in quanto assoggettata a ritenuta alla fonte. Nel giudizio di merito la lavoratrice chiamò in causa anche l'INPS, prospettando che, se l'opposizione fosse stata accolta, l'ente previdenziale dovesse corrispondere i contributi. Il Tribunale rigettò l'opposizione; la Corte d'appello invece accolse il gravame del Ministero, ritenendo che, trattandosi di somme aventi natura di danno patrimoniale da omessa retribuzione, esse fossero soggette al medesimo regime fiscale del reddito sostituito o perduto e quindi al regime delle ritenute. La lavoratrice ricorse per cassazione con due motivi: con il primo dedusse violazione del DPR n. 917/1986, sostenendo che il giudice civile non avrebbe potuto interferire con il rapporto d'imposta e che il credito era dovuto al lordo, con obbligo del creditore di versare poi l'imposta; con il secondo censurò la motivazione per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., lamentando che i precedenti di legittimità richiamati riguardassero rapporti tributari e non di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza d'appello era stata pubblicata l'8 marzo 2022 e il ricorso notificato il 7 ottobre 2022. La Corte ha escluso la sospensione feriale dei termini, poiché la causa aveva ad oggetto un giudizio di opposizione all'esecuzione, rientrante tra le controversie per le quali la sospensione ex L. n. 742/1969 non opera. Ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui l'esclusione della sospensione riguarda l'intero procedimento, compresi i termini per proporre ricorso per cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Ministero, mentre nulla è stato disposto nei confronti dell'INPS, che non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
n. 3 e n. 4 del primo comma
invocato dalla ricorrente per denunciare violazione di legge e vizi di motivazione/forma della sentenza impugnata
il ricorso è stato ritenuto tardivo perché notificato oltre il termine lungo per impugnare
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
sospensione di diritto dal 1º al 31 agosto
regola generale della sospensione feriale dei termini processuali
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3
In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario ... nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile
eccezione alla sospensione feriale per i giudizi di opposizione all'esecuzione e altre controversie speciali
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92
cause civili ... di opposizione all'esecuzione
richiamato quale base normativa dell'esclusione della sospensione feriale per tali controversie
art. 6, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nel merito della controversia come norma sul trattamento fiscale delle somme aventi natura di reddito sostituito o perduto
invocato come parametro del vizio motivazionale denunciato nel secondo motivo
art. 111 Cost.
invocato come parametro del vizio motivazionale denunciato nel secondo motivo
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione all'esecuzione la sospensione feriale dei termini non opera, e l'esclusione si estende all'intero procedimento, compreso il termine per proporre ricorso per cassazione.
- Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. va calcolato senza applicare la sospensione feriale quando la controversia rientra tra quelle sottratte alla sospensione dalla L. n. 742/1969.
- La qualificazione della controversia, e non l'ufficio giudiziario davanti al quale pende, è decisiva per stabilire se la sospensione feriale dei termini sia esclusa.
- Le somme riconosciute a titolo di danno patrimoniale da omessa retribuzione seguono, secondo la giurisprudenza richiamata, il medesimo regime fiscale del reddito sostituito o perduto.
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