Cassazione Civile, Ordinanza n. 14620/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione)
La controversia
L'associazione aveva chiesto alla Corte d'appello il riconoscimento dell'equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'asserita durata irragionevole di un giudizio amministrativo di secondo grado, conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato e con successiva domanda di revocazione dichiarata inammissibile. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione contro il decreto di rigetto del consigliere delegato ritenendo tardiva la domanda, perché proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 4 L. n. 89/2001, facendo decorrere il termine dalla pubblicazione della sentenza resa sul ricorso per revocazione e non dalla sua definitività. Con il ricorso per cassazione l'associazione ha denunciato la violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001, degli artt. 395 n. 4 c.p.c. e 106, 107 e 110 c.p.a., nonché vizi motivazionali, sostenendo che la revocazione ordinaria costituisce fase ulteriore del processo, impedisce il passaggio in giudicato fino alla sua definizione e che il termine semestrale per l'equa riparazione decorre dalla definitività della decisione conclusiva del procedimento, quindi anche dallo spirare del termine per impugnare per cassazione la sentenza resa in revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, ai fini dell'art. 4 L. n. 89/2001, il termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione non decorre dalla mera pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio di revocazione, ma dal momento in cui tale decisione diviene definitiva, cioè dal passaggio in giudicato, comprensivo dello spirare del termine per proporre l'eventuale ricorso per cassazione nei limiti consentiti dall'art. 110 c.p.a. Poiché la Corte territoriale aveva invece fatto decorrere il termine dalla pubblicazione della sentenza di inammissibilità della revocazione, la domanda non poteva essere considerata tardiva. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
norma posta a base della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
il termine semestrale per proporre la domanda decorre dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva, non dalla sola pubblicazione della sentenza.
norma richiamata con riferimento al giudizio di opposizione avverso il decreto di rigetto della domanda di equa riparazione.
richiamato come base della revocazione ordinaria invocata nel giudizio presupposto.
richiamato per individuare il momento del giudicato formale.
richiamati per qualificare e regolare il ricorso per revocazione nel processo amministrativo e il relativo eventuale ricorso per cassazione.
richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali nel periodo emergenziale.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020
richiamato unitamente alle sospensioni dei termini ai fini del calcolo della tempestività.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 4 L. n. 89/2001, il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività della decisione che conclude il procedimento presupposto, non dalla sola data di pubblicazione del provvedimento.
- Quando nel processo presupposto è esperita una revocazione ordinaria, la decorrenza del termine per l'equa riparazione deve essere ancorata alla conclusione definitiva di tale fase e al venir meno della proponibilità delle ulteriori impugnazioni consentite.
- Nel calcolo del termine semestrale va considerato anche il periodo utile per proporre l'impugnazione ammessa contro la decisione conclusiva, se il relativo termine impedisce il passaggio in giudicato della sentenza.
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