Cassazione Civile, Ordinanza n. 09881/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio finanziario aveva notificato alla società tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, conseguenti a verifica della Guardia di Finanza e a processo verbale di constatazione. La società aveva impugnato gli avvisi deducendo, in sintesi, la carenza di motivazione degli atti impositivi, in particolare per mancata indicazione del metodo di accertamento utilizzato e dei presupposti che avrebbero giustificato il ricorso a criteri induttivi o sintetici. In Cassazione ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione insufficiente/lacunosità nell'esposizione e omessa considerazione di questioni decisive; (2) nullità per motivazione resa solo per relationem; (3) omessa pronuncia sulla specifica censura relativa alla funzione informativa della motivazione degli avvisi; (4) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella mancata indicazione del metodo accertativo e dei relativi presupposti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati, osservando che la sentenza della CTR era effettivamente motivata e che il richiamo alla giurisprudenza di legittimità sulla motivazione per relationem degli avvisi di accertamento al PVC era legittimo. Ha inoltre escluso che vi fosse omessa pronuncia, rilevando anche difetto di autosufficienza del ricorso, perché la ricorrente non aveva riportato compiutamente le censure originarie né il contenuto motivazionale degli avvisi. Quanto al quarto motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché non denunciava un fatto storico omesso, ma una critica alla sufficienza della motivazione, non più deducibile nel paradigma del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia; è stato dato atto dell'obbligo del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
La sentenza d'appello deve contenere un'esposizione sufficiente dello svolgimento del processo e della motivazione in fatto e in diritto; la censura è infondata se la motivazione è effettiva e comprensibile.
La deduzione di omessa pronuncia richiede che la questione sia stata ritualmente proposta e riprodotta in Cassazione nei suoi esatti termini; in difetto la censura è inammissibile o infondata.
La motivazione del provvedimento deve essere presente in modo effettivo; è sufficiente il richiamo a giurisprudenza consolidata se la decisione resta intellegibile.
L'avviso di accertamento deve indicare gli elementi giustificativi della pretesa e del metodo utilizzato, ma tale requisito può essere assolto anche per relationem mediante rinvio al PVC.
artt. 39 e 40 DPR n. 600 del 1973
Richiamati come base della pretesa impositiva e del metodo di accertamento in materia di imposte dirette.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità per motivazione apparente o omessa pronuncia è configurabile solo nei limiti dell'effettiva mancanza della decisione o della risposta del giudice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso; non sono più deducibili insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; se si contesta la motivazione dell'avviso di accertamento, occorre trascriverne i passaggi rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- In materia tributaria, la motivazione dell'avviso di accertamento può essere validamente resa per relationem al processo verbale di constatazione, purché l'atto consenta di comprendere la pretesa e le ragioni poste a fondamento dell'accertamento.
- La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo specifico la domanda o eccezione trascurata, trascrivendone i passaggi essenziali e localizzandoli negli atti processuali; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il mero difetto di sufficienza o adeguatezza della motivazione: il vizio riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
- Nel giudizio di cassazione tributaria, chi contesta la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento deve riportarne testualmente i passaggi rilevanti, poiché il controllo di legittimità si fonda sul principio di autosufficienza del ricorso.
- L'amministrazione finanziaria, nei limiti previsti dalla legge, può scegliere il metodo di accertamento ritenuto applicabile al caso concreto; il contribuente non può dolersi di tale scelta in assenza di specifiche peculiarità pregiudizievoli.
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