Sentenza del 14/07/2022 n. 617 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento- voluntary disclosure - tardivo versamento imposte liquidate - decadenza istanzadefinizione agevolata - emissione avviso di accertamento - quantificazionedella sanzione - manifesta sproporzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce dal tardivo versamento, a causa di una dimenticanza del commercialista incaricato, degli importi dovuti per la procedura di voluntary disclosure. L'Ufficio ha ritenuto non perfezionata la procedura per il pagamento oltre il termine e ha emesso avvisi di accertamento con sanzioni elevate. Il contribuente ha contestato la responsabilità (assenza di dolo/colpa), la proporzionalità delle sanzioni e altri profili formali; l'Ufficio ha sostenuto la legittimità delle sanzioni per il mancato perfezionamento della voluntary disclosure.
La decisione
La Commissione ha ritenuto che il tardivo versamento comporti la decadenza della procedura di voluntary disclosure (quindi legittima l'emissione degli avvisi), ma ha accolto il rilievo sulla manifesta sproporzione delle sanzioni rispetto al fatto (breve ritardo e condotta non dolosa). Applicando l'art. 7, comma 4, del D.lgs. 472/1997, la Corte ha ridotto le sanzioni alla metà del minimo edittale, rideterminando l'importo complessivo da euro 45.223,00 a euro 22.611,50. Spese compensate.
Norme richiamate
D.lgs. 472/1997, art. 7, comma 4
Art. 7, 4° comma, D.lgs. 472/1997
Consente la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra entità del tributo e sanzione; applicata dal Collegio per temperare le sanzioni dovute al breve e incolpevole ritardo.
Prevede la non punibilità se il pagamento non è stato eseguito per fatto denunciato e addebitabile esclusivamente a terzi; richiamato quale principio di non punizione per comportamenti scusabili.
D.L. 167/1990 (conv. L. 227/1990), art. 5-quinquies
art. 5-quinquies, comma 10 (introdotto da L. 186/2014)
Stabilisce che il mancato versamento nei termini della voluntary disclosure determina il mancato perfezionamento della procedura e la possibilità per l'Agenzia di notificare avvisi di accertamento con rideterminazione delle sanzioni; giustifica formalmente l'emissione degli avvisi.
D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016) - art. 7 e art. 5-octies D.L. 167/90
art. 7 D.L. 193/2016; art. 5-octies D.L. 167/90
Norme che hanno riaperto i termini della voluntary disclosure (cd. 'discovery due') e precisato limiti e incompatibilità con istanze già presentate e non perfezionate; rilevanti per valutare esclusioni e decorrenze temporali.
D.lgs. 472/1997, art. 12, comma 5
Regola il temperamento del cumulo giuridico pluriennale; applicato dall'Ufficio ma valutato dal Collegio nella determinazione complessiva delle sanzioni.
Richiesta di informazioni istruttorie al fine di chiarire importi e date; usato dalla CTR per acquisire chiarimenti all'istruttoria.
Statuto del Contribuente (L. 212/2000), art. 6
Richiama l'obbligo dell'Amministrazione di assicurare la conoscenza degli atti; il Collegio ha ritenuto valida la comunicazione all'indirizzo PEC del professionista eletto quale domicilio speciale.
Giurisprudenza C-272/13 (Equoland) Corte di Giustizia UE
Richiama i criteri comunitari di proporzionalità nelle sanzioni tributarie (gravità della violazione e modalità della commissione); utilizzata per motivare la riduzione delle sanzioni.
Massime di principio
- Il pagamento tardivo delle somme dovute nell'ambito della voluntary disclosure comporta, secondo la normativa vigente, il mancato perfezionamento della procedura e può legittimare l'emissione di avvisi di accertamento da parte dell'Amministrazione.
- Nonostante il mancato perfezionamento, il giudice può valutare il principio di proporzionalità e ridurre la sanzione (anche fino alla metà del minimo ex art. 7(4) D.lgs. 472/1997) quando la sanzione risulti manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione (es. breve ritardo, condotta non dolosa).
- La semplice inosservanza da parte del professionista non esonera automaticamente il contribuente: il contribuente è tenuto a un controllo e vigilanza sull'operato del professionista e può rivalersi civilmente contro di lui, salvo prova di comportamento fraudolento del professionista.
- La comunicazione all'indirizzo PEC del professionista eletto quale domicilio speciale è normalmente considerata efficace nei confronti del contribuente, salvo specifiche irregolarità formali nella comunicazione.
- In caso di pluriennale cumulo di violazioni, va valutato il temperamento previsto dall'art. 12 D.lgs. 472/1997; tuttavia il giudice può riequilibrare la sanzione anche con riferimento alla gravità concreta e alle modalità della commissione (diritto comparato e giurisprudenza UE).
- Quando si è in una situazione analoga, è utile: a) documentare l'assenza di dolo e le circostanze attenuanti; b) dimostrare la tempestiva riparazione dell'illecito (versamento anche se tardivo); c) valutare azioni di responsabilità professionale verso il consulente; d) chiedere in giudizio l'applicazione del principio di proporzionalità e la riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 7(4) D.lgs. 472/1997.
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