Sentenza del 14/07/2022 n. 175 - Corte Costituzionale
Reati e pene - Reati tributari - Reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate - Omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta - Art. 10 bis d.lgs. 74/2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Tribunale di Monza ha sollevato questione di legittimità costituzionale contro la parte della riforma introdotta dal d.lgs. n. 158/2015 che ha inserito nell'art. 10-bis d.lgs. 74/2000 le parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o", rendendo penalmente rilevante l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla sola dichiarazione annuale (modello 770). Il rimettente ha denunciato eccesso di delega e violazione della riserva di legge in materia penale (art. 25 Cost.), nonché profili di irragionevolezza e diseguaglianza (art. 3 Cost.), sostenendo che la modifica ha introdotto una nuova fattispecie penale non autorizzata dalla legge delega e ha ampliato ingiustificatamente l'ambito penale rispetto al precedente regime che puniva solo le ritenute certificate.
La decisione
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 7, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 158/2015 e dell'art. 10-bis del d.lgs. 74/2000 limitatamente alle parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" (e consequenzialmente delle corrispondenti parole nella rubrica). Per effetto della pronuncia è stato ripristinato il regime anteriore: il reato di omesso versamento di ritenute sussiste solo quando il mancato versamento riguarda ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti; le ritenute risultanti unicamente dalla dichiarazione, senza prova del rilascio delle certificazioni, costituiscono illecito amministrativo tributario. La Corte ha rilevato l'eccesso di delega del legislatore delegato nell'aver introdotto una nuova fattispecie penale non prevista dalla legge di delega.
Norme richiamate
Costituzione
artt. 3; 25, secondo comma; 76; 77, primo comma
Richiami invocati per denunziare eccesso di delega, violazione della riserva di legge penale e principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto violati gli artt. 25, 76 e 77 nella parte in cui hanno consentito l'introduzione della nuova fattispecie penale non prevista dalla delega
Delega al Governo per la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario; la Corte ha ritenuto che i principi e criteri direttivi fissati non autorizzassero l'introduzione, da parte del legislatore delegato, di una nuova fattispecie penale come quella relativa alle ritenute "dovute sulla base della dichiarazione"
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
art. 7, comma 1, lett. b) (parte censurata)
Aveva inserito le parole che ampliavano l'art. 10-bis; la Corte ha dichiarato illegittima tale inserzione nella parte indicata
Nella formulazione modificata dal d.lgs. 158/2015 conteneva la locuzione censurata; la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della locuzione, ripristinando la portata anteriore (reato solo per ritenute certificate)
Legge 30 dicembre 2004, n. 311
Introdusse originariamente l'art. 10-bis volto a punire l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni; utile per ricostruire l'evoluzione normativa
Norma procedurale invocata per la declaratoria di illegittimità consequenziale (effetti sulle parti correlate del decreto)
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Riferimento interpretativo citato in relazione alla responsabilità solidale del sostituito e alla rilevanza probatoria del rilascio delle ritenute; utile per distinguere effetti civili/amministrativi dalla rilevanza penale
Massime di principio
- Il Governo non può, in esecuzione di una legge di delega, introdurre una nuova fattispecie penale non prevista dai principi e criteri direttivi della delega: le modifiche penali devono rispettare la riserva di legge e la stretta determinazione richiesta in materia penale.
- L'ampliamento della rilevanza penale basato unicamente sulla mera indicazione della ritenuta nella dichiarazione annuale (modello 770), senza prova del rilascio della certificazione al sostituito, è vulnerabile: la prova del rilascio della certificazione resta elemento determinante per la sussistenza del reato.
- Dopo questa sentenza, l'omesso versamento di ritenute è reato solo se le ritenute risultano dal rilascio della certificazione ai sostituiti; in assenza di tale prova la fattispecie rileva sul piano amministrativo e non penale.
- In procedimenti analoghi, l'accusa che si fonda esclusivamente sul modello 770, senza ulteriori prove del rilascio delle certificazioni, rischia di non integrare il reato e di restare nell'ambito dell'illecito amministrativo.
- Per fatti commessi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 158/2015 e anteriori alla pronuncia, i giudici devono applicare la declaratoria di illegittimità e ripristinare l'assetto normativo anteriore: attenzione alla data del fatto e alla prova delle certificazioni.
- È opportuno che il legislatore chiarisca e razionalizzi la distinzione tra responsabilità penale e sanzione amministrativa per le omissioni delle ritenute, prevedendo regole probatorie e soglie coerenti per evitare incertezze e potenziali discriminazioni tra contribuenti.
Testo integrale
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