Sentenza del 14/07/2022 n. 1699 - Comm. Trib. Prov. Messina
Avviso di accertamento- criterio analitico-induttivo- riparto onere della prova - mancanza di prova documentale da parte del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato confermato: il contribuente non ha dimostrato che le somme prelevate non fossero percepite come compenso dalla società, pertanto è stato riconosciuto un maggior reddito imponibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento basato su metodo analitico-induttivo per imputare un maggior reddito di impresa relativo a somme prelevate dalle casse della società nell'anno 2017, che non risultavano dichiarate né restituite. Il contribuente non ha fornito prova documentale che i prelievi fossero prestiti infruttiferi a titolo personale.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, DPR n. 600/1973
Art. 39, comma 1, DPR n. 600/1973
Autorizza l'Agenzia delle Entrate a determinare il reddito con metodi analitico-induttivi quando la documentazione è carente o inaffidabile; in tali casi l'onere di provare l'infondatezza dell'accertamento e l'origine non reddituale delle somme è posto sul contribuente.
Massime di principio
- Se l'amministratore preleva somme dalla società, la natura del prelievo (compenso, prestito, anticipo) deve essere documentata con atti formali (contratto di prestito, delibera, contabilizzazione e condizioni di rimborso).
- In assenza di documentazione probatoria, l'amministrazione finanziaria può ricostruire il reddito mediante metodo analitico-induttivo e imputare i prelievi a reddito imponibile.
- Essere socio unico e amministratore non elimina la necessità di separare conti e operazioni personali da quelli societari; la commistione favorisce la ricostruzione fiscale sfavorevole al contribuente.
- Per qualificare un prelievo come prestito occorrono elementi oggettivi: accordo scritto, evidenze bancarie dei movimenti, piani di rimborso o effettive restituzioni; le sole dichiarazioni verbali sono insufficienti.
- Per ridurre il rischio di accertamento, conservare e produrre documentazione contabile, delibere societarie, registrazioni in prima nota e flussi bancari coerenti con la natura dell'operazione.
- In caso di contestazione, l'onere probatorio grava sul contribuente: è utile produrre prove documentali e, se necessario, perizie o consulenze contabili che dimostrino l'assenza di percezione di reddito.
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