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Sentenza

Sentenza del 14/07/2022 n. 905 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia relativa all'avviso di liquidazione per imposta di registro, imposta di bollo e sanzioni emesso dall'Agenzia a seguito di una scrittura privata del 3/11/2016 che enunciava, tra l'altro, la costituzione di fideiussioni e finanziamenti soci a favore della societa' L. F. Srl e che veniva impugnata dai contribuenti sostenendo che la scrittura era mera integrazione/modifica del contratto di leasing del 12/7/2007 e, in quanto scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso; contestavano inoltre l'applicabilità dell'art. 22 DPR 131/1986 per enunciazione e richiamavano il principio di alternativita' IVA/registro. L'Agenzia ha fatto appello sostenendo che la scrittura privata conteneva disposizioni autonomamente apprezzabili (fideiussione e finanziamenti soci) soggette a registrazione in termine fisso e tassazione proporzionale, e che l'enunciazione era completa e quindi recuperabile a tassazione, con conseguente assoggettamento a imposta e sanzioni.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato i ricorsi riuniti. Il giudice d'appello ha ritenuto che la scrittura privata del 3/11/2016 conteneva disposizioni patrimoniali autonome (fideiussione e finanziamenti soci) tali da essere tassate separatamente in base all'intrinseca natura e agli effetti giuridici, applicando l'art. 21 e l'art. 22 del DPR 131/1986 per l'enunciazione dei finanziamenti. Sono state confermate l'applicabilita' dell'imposta di registro in termine fisso con le aliquote previste (es. 0,5% per fideiussione, 3% per finanziamenti) e l'applicazione dell'imposta di bollo, nonche' l'irrogazione delle sanzioni; respinte le eccezioni relative all'alternativita' IVA/registro e alla presunta formazione dell'atto per corrispondenza. Sono condannati gli appellati al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 131/1986, art. 20

    Per la determinazione della tassazione occorre fare riferimento all'intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto, non alla sua mera apparenza formale.

  • D.P.R. 131/1986, art. 21, comma 1

    Se un atto contiene piu' disposizioni di contenuto patrimoniale e queste non derivano necessariamente le une dalle altre, ciascuna disposizione va assoggettata a tassazione autonoma.

  • D.P.R. 131/1986, art. 22, comma 1

    L'enunciazione: quando in un atto sono riportate disposizioni contenute in atti non registrati tra le stesse parti, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate; applicabile se l'enunciazione contiene elementi sufficienti a identificare l'atto enunciato.

  • D.P.R. 131/1986, art. 13

    Norme che danno loci alla disciplina della registrazione in termine fisso per determinate tipologie di atti; in questo caso la Corte ha ritenuto applicabile la registrazione in termine fisso alle garanzie e ai finanziamenti enunciati.

  • Tariffa, Parte prima allegata al D.P.R. 131/1986, art. 6 e art. 9

    Stabilisce le aliquote applicabili: la giurisprudenza e la Corte hanno ritenuto applicabile l'aliquota proporzionale dello 0,5% per fideiussione e il 3% per i finanziamenti (finanziamenti soci).

  • D.P.R. 642/1972, art. 2 e Nota 2-bis della Tariffa

    Imposta di bollo dovuta per le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni; la scrittura del 3/11/2016 e' stata ritenuta soggetta al bollo e alle relative sanzioni per omessa regolarizzazione.

  • D.P.R. 642/1972, art. 25

    Norma sulle sanzioni per omessa applicazione dell'imposta di bollo; applicata in relazione alla scrittura privata non Regolarizzata.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sezioni Unite n. 18520/2019; sentenze 6790/2020, 10180/2009, 16707/2019, 28559/2019, 20305/2020, 15539/2021)

    Orientamenti richiamati per i principi: prevalenza della natura ed effetti dell'atto sulla forma, autonomia di tassazione delle singole disposizioni, applicabilita' dell'enunciazione quando le disposizioni sono descritte con sufficiente dettaglio, esclusione dell'alternativita' IVA/registro per garanzie autonome.

Massime di principio

  • Per definire l'obbligo di registrazione e la misura dell'imposta si deve guardare all'intrinseca natura e agli effetti dell'atto, non alla sua denominazione o al fatto che sia qualificato come atto integrativo di un precedente contratto.
  • Se una scrittura privata contiene piu' disposizioni patrimoniali che hanno cause autonome, ciascuna puo' essere assoggettata a tassazione separata (salvo che risultino inscindibilmente unite in un negozio complesso).
  • L'art. 22 DPR 131/1986 (enunciazione) puo' essere utilizzato per recuperare a tassazione atti non registrati se l'atto che li enuncia riporta elementi sufficienti (parti, natura dell'operazione, importi) tali da consentire la registrazione dell'atto enunciato come negozio a se' stante.
  • La fideiussione e i finanziamenti soci sono considerati, ai fini dell'imposta di registro, manifestazioni autonome di capacita' contributiva e pertanto normalmente soggetti a registrazione e a tassazione proporzionale, anche se collegati a rapporti principali.
  • La qualifica di 'contratto per corrispondenza' richiede documenti distinti con firme unilaterali: un unico documento firmato da tutte le parti e' scrittura privata non autenticata e non equivale a contratto per corrispondenza.
  • Il principio di alternativita' IVA/registro non impedisce la tassazione separata di garanzie o finanziamenti che siano autonomi rispetto all'operazione soggetta a IVA.
  • In sede processuale le eccezioni di merito e le questioni fondamentali devono essere formulate tempestivamente (nella memoria di controdeduzioni nei termini), pena inammissibilita' o decadenza.

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