Sentenza del 14/07/2022 n. 903 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro sulla cessione d'azienda (cartiera/cartotecnica) del 06/06/2019. In atto il valore dell'azienda era indicato in Euro 19.020.000,00 e risultava indicato un accollo del debito TFR pari a Euro 2.415.387,64 acquisito dalla cessionaria. In sede di autoliquidazione il debito TFR era stato dedotto dal valore dell'azienda; l'Agenzia riteneva invece che l'accollo costituisse una mera modalità di pagamento del prezzo e non potesse essere dedotto dalla base imponibile, chiedendo maggiore imposta. I ricorrenti sostenevano che la base imponibile debba essere determinata tenendo conto anche delle passivita aziendali (valore netto), mentre l'Ufficio sosteneva che l'accollo del TFR dovesse essere considerato corrispettivo aggiuntivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dei ricorrenti, annullando l'avviso di liquidazione n. 1919900XX. Il Collegio ha ritenuto che, nella determinazione della base imponibile per la cessione d'azienda, occorra valutare il complesso dei fattori economici compresi beni e passivita inerenti; ha qualificato il debito TFR come passivita inerente poiche' il rapporto di lavoro continua con il cessionario (art. 2112 c.c.), e quindi ha stabilito che esso puo' incidere sul valore netto dell'azienda. Di conseguenza l'accertamento dell'Ufficio, che aveva incluso l'accollo come mera modalita' di pagamento e aumentato la base imponibile, e' stato annullato. L'Agenzia e' stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio (Euro 3.700,00 per ciascun grado oltre accessori).
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 51, comma 4
Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore e' controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, al netto delle passivita' risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa.
La base imponibile per la cessione d'azienda deve essere valutata considerando il valore complessivo dei beni e, se risultanti in contabilita', le passivita' possono essere portate in deduzione (calcolo al netto). E' necessario verificare l'inerenza delle passivita' all'azienda.
D.P.R. n. 131/1986, art. 43, comma 2
I debiti e gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.
Gli oneri che il cessionario si accolla possono concorrere a determinare la base imponibile nella misura in cui costituiscono effettivo corrispettivo aggiuntivo; occorre distinguere tra accolli che rappresentano prezzo implicito e passivita' inerenti all'azienda.
D.P.R. n. 131/1986, art. 21, comma 3
Prevede la possibilita' di esonero da autonoma imposizione di accolli di debiti quando questi siano gia' assorbiti e tassati come corrispettivo della cessione; conferma che l'accollo puo' essere valutato come modalita' di corresponsione del prezzo.
Codice Civile, art. 2560, comma 2
La responsabilita' dell'acquirente per debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie implica che tali passivita', se inerenti all'attivita', possano essere considerate nella determinazione del valore netto dell'azienda.
Codice Civile, art. 2112
Conferma che i rapporti di lavoro continuano con il cessionario e che il lavoratore mantiene i diritti; da cio' deriva che l'obbligazione TFR riferita ai lavoratori trasferiti e' strettamente connessa all'esercizio dell'attivita' e quindi va considerata inerente.
Codice Civile, art. 1406
Richiamato in ordine alla necessita' del consenso per trasferimenti contrattuali in generale; la giurisprudenza ha comunque rilevato che il trasferimento dei rapporti di lavoro avviene in deroga a taluni limiti per effetto delle norme sul trasferimento d'azienda.
Massime di principio
- Nella cessione d'azienda la base imponibile per l'imposta di registro va determinata con riferimento al valore complessivo dell'azienda tenendo conto, se inerenti e risultanti dalla contabilita', delle passivita: cioe' si valuta il valore netto dell'azienda.
- Bisogna distinguere tra passivita' inerenti all'esercizio dell'impresa (deducibili dal valore lordo) e debiti non inerenti che, se accollati, possono configurare un corrispettivo aggiuntivo e aumentare la base imponibile.
- L'accollo del TFR relativo ai lavoratori trasferiti e', di regola, inerente poiche' il rapporto di lavoro continua con il cessionario (art. 2112 c.c.), quindi il TFR puo' concorrere a determinare il valore netto dell'azienda e non deve automaticamente essere considerato mera modalita' di pagamento del prezzo.
- L'Amministrazione finanziaria, nel controllo, puo' rettificare la base imponibile ma deve verificare la documentazione contabile e la reale inerenza delle passivita'. Se le passivita risultano estranee all'azienda, l'accollo puo' essere qualificato come modalita' di corresponsione del prezzo.
- Prima della registrazione e in caso di controllo e' importante documentare chiaramente la natura delle passivita (scritture contabili, clausole contrattuali, elenco personale trasferito) per consentire la corretta qualificazione fiscale dell'accollo.
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