Cassazione Civile, Ordinanza n. 32007/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta davanti alla Corte d'appello per l'asserita irragionevole durata del fallimento di una società di capitali, della quale la ricorrente era stata socia e amministratrice. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva, e poi aveva rigettato l'opposizione. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell'art. 2, comma 2, L. n. 89/2001, in combinato con norme codicistiche e processuali, sostenendo che, estinta la società cancellata dal registro imprese, il credito indennitario per la durata del fallimento sarebbe trasmissibile ai soci, assimilati agli eredi del soggetto estinto; (2) violazione della medesima norma e di disposizioni della legge fallimentare e del codice civile, affermando che, quale amministratrice unica della società fallita, ella avrebbe conservato la qualità rilevante per chiedere l'indennizzo durante tutta la procedura, poiché il curatore assume la gestione solo nei limiti della procedura; (3) omesso esame di un documento, sostenendo che anche il debitore esecutato che abbia proposto opposizioni esecutive può chiedere l'indennizzo per la durata eccessiva, e che un documento attestava la sua partecipazione a una procedura esecutiva immobiliare con opposizione ex art. 617 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la ricorrente, sia nel ricorso originario sia nel reclamo, aveva fondato la pretesa sulla propria qualità di amministratrice e non sulla qualità di socia; inoltre, la censura introduceva una causa petendi non coltivata in sede di merito. In ogni caso, la Corte ha richiamato il principio per cui, nel caso di estinzione della società senza previa azione per l'equo indennizzo, la cancellazione dal registro delle imprese integra rinuncia tacita al credito e i soci non succedono nella titolarità del credito indennitario. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il diritto alla ragionevole durata del processo, ai fini dell'equa riparazione, spetta solo alle parti della causa presupposta e non a soggetti estranei, ancorché abbiano subito riflessi indiretti; quindi l'amministratore di una società di capitali non è legittimato a domandare l'indennizzo per la durata del fallimento della società. Il terzo motivo è stato respinto perché il documento richiamato attiene a una diversa procedura esecutiva autonoma e non alla procedura fallimentare oggetto della domanda, sicché il preteso omesso esame non riguardava un fatto decisivo. Il ricorso incidentale condizionato del Ministero, relativo alla decadenza semestrale, è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, L. n. 89/2001
Il diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo spetta solo alle parti del procedimento presupposto; non è riconoscibile a soggetti estranei che abbiano subito danni indiretti, né a soci o amministratori della società fallita in quanto tali.
art. 6 CEDU
Il diritto alla ragionevole durata del processo è richiamato come parametro convenzionale della tutela, ma opera, nel sistema dell'equa riparazione, in favore delle sole parti del giudizio in cui si assume verificata la violazione.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la trasmissibilità del credito indennitario ai soci a seguito della cancellazione della società, ma la Corte non accoglie tale impostazione.
È invocato dalla ricorrente nel quadro della dedotta legittimazione ad agire, ma la Corte ritiene insussistente la legittimazione attiva nei termini prospettati.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della successione nel processo/nel diritto, ma la Corte esclude che i soci subentrino nel credito indennitario della società estinta.
Norma richiamata dalla ricorrente nella prospettiva del risarcimento del danno non patrimoniale; non incide sull'esito per difetto di legittimazione.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sul risarcimento, senza rilievo decisivo ai fini della decisione.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sul risarcimento, senza rilievo decisivo ai fini della decisione.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento del danno non patrimoniale; la Corte ribadisce che il problema preliminare è la legittimazione ad agire.
artt. 31, 35, 43, 49, 146 e 147 l. fall.
Sono invocati per sostenere il ruolo del curatore e i limiti della spossessione dell'amministratore, ma la Corte esclude che ciò attribuisca all'amministratore una legittimazione autonoma all'equa riparazione.
Richiamato dalla ricorrente sul mantenimento della qualità di amministratore, ma ritenuto non decisivo.
Richiamato dalla ricorrente sul mantenimento dei poteri dell'amministratore, ma la Corte esclude che ne derivi legittimazione all'indennizzo.
Richiamato in relazione alle presunzioni, senza che la censura superi il difetto di legittimazione.
Citato dalla ricorrente per indicare una opposizione esecutiva in altra procedura, ma tale vicenda è ritenuta autonoma e non decisiva per la domanda oggetto del giudizio.
È richiamato nel ricorso incidentale condizionato per il termine di decadenza semestrale, ma il relativo motivo resta assorbito.
Sono richiamati nel ricorso incidentale condizionato sul tema della decadenza; la Corte non esamina il motivo perché assorbito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10
È richiamato per escludere i presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'equa riparazione per irragionevole durata del processo spetta solo a chi sia parte del procedimento presupposto: non basta aver subito riflessi indiretti o essere organo, socio o amministratore del soggetto che vi abbia partecipato.
- Se la società si estingue per cancellazione dal registro delle imprese senza avere azionato il credito da equa riparazione, la cancellazione può valere come rinuncia tacita al relativo credito e i soci non ne diventano titolari per successione.
- In cassazione è inammissibile la censura che introduca una causa petendi diversa da quella effettivamente posta a fondamento della domanda e coltivata nei gradi di merito.
- L'omesso esame di un documento è decisivo solo se il documento riguarda il fatto costitutivo della domanda o della difesa dedotta; è irrilevante quando attiene a una procedura autonoma e distinta da quella oggetto del giudizio.
- La qualifica di amministratore di società fallita, di per sé, non attribuisce legittimazione autonoma a chiedere l'indennizzo ex L. n. 89/2001 per la durata del fallimento della società.
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