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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22848/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro stipulato il 17 aprile 2012 con apposizione di un termine. I giudici di merito hanno dichiarato illegittimo il termine, accertando la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato dal 18 maggio 2012 e condannando la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) ha contestato la competenza del giudice del lavoro, sostenendo che, per effetto dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, la domanda dovesse ritenersi improcedibile o comunque devoluta al giudice fallimentare; 2) ha censurato l'accertamento dell'illegittimità del termine, deducendo violazione delle norme sul contratto a termine e dell'art. 2697 c.c., e lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non provato il rispetto della clausola di contingentamento prevista per le assunzioni a termine; 3) ha denunciato violazione delle norme processuali per avere la Corte d'appello ritenuto non specificamente censurata la valutazione di non idoneità del documento prodotto dalla società, sostenendo invece di averla contestata nell'atto di appello; 4) ha contestato la condanna all'indennità risarcitoria ex art. 32 l. 183/2010, sia perché sarebbe venuto meno il presupposto della domanda, sia perché la quantificazione sarebbe stata immotivata o comunque errata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla competenza, affermando che, quando si discute dell'attivazione del rapporto di lavoro e della sua tutela, la competenza resta del giudice del lavoro anche se vi è una procedura concorsuale. Ha poi dichiarato infondati o inammissibili i motivi relativi al contratto a termine, osservando che la Corte di merito aveva correttamente applicato i principi sull'onere della prova: spettava al datore dimostrare l'effettivo rispetto del limite percentuale di contingentamento e la società non aveva fornito prova adeguata del numero dei lavoratori stabili e a termine; la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione, ed era inoltre affetta da difetti di specificità e autosufficienza. Anche la doglianza sulla mancata ammissione delle prove orali è stata giudicata non decisiva e in parte non intelligibile, perché non risultava adeguatamente riportata né specificamente correlata alle rationes decidendi. Infine, la censura sulla quantificazione dell'indennità è stata respinta: la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione effettuata, richiamando i criteri usati dai giudici di merito (dimensioni aziendali, numero dei dipendenti, comportamento delle parti, reiterazione delle richieste della lavoratrice), e ha ribadito che si trattava di valutazione di merito non sindacabile in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    consente la definizione in camera di consiglio con riserva della motivazione.

  • d.lgs. n. 270 del 1999, artt. 36 e 13

    invocati dalla ricorrente per sostenere l'improcedibilità o la devoluzione al giudice fallimentare, ma ritenuti non ostativi alla cognizione del giudice del lavoro.

  • R.D. n. 267 del 1942, artt. 52 e 24

    richiamati dalla ricorrente in relazione alla procedura concorsuale, ma non idonei a escludere la competenza del giudice del lavoro nel caso concreto.

  • d.lgs. n. 368 del 2001, art. 2

    norma sul contratto a termine applicata per valutare la legittimità dell'apposizione del termine e il rispetto della clausola di contingentamento.

  • l. n. 230 del 1962, art. 3

    secondo cui incombe al datore di lavoro dimostrare l'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro

    la Corte ribadisce che l'onere della prova della legittimità del termine grava sul datore di lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire la ripartizione dell'onere probatorio a carico del datore di lavoro sulla legittimità del termine.

  • artt. 115, 116, 420, 421 e 437 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente, ma la Corte ha rilevato che la valutazione e selezione delle prove è rimessa al giudice di merito e che per l'uso dei poteri officiosi occorre specifica allegazione della pista probatoria e della richiesta in giudizio.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ravvisasse violazioni idonee a sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro formale delle doglianze di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte esclude la possibilità di riesame del fatto e rileva la preclusione al sindacato sulla motivazione in doppia conforme, in assenza di decisivi elementi nuovi.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiamato per affermare il dovere di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 369, n. 4 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. sul requisito di specificità degli atti e documenti.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla pretesa acquiescenza a una parte della motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 32 l. n. 183 del 2010

    base normativa dell'indennità risarcitoria riconosciuta in luogo della reintegrazione/ricostruzione del rapporto secondo la disciplina applicata dai giudici di merito.

  • art. 8 l. n. 604 del 1966

    richiamato nel quarto motivo, ma non idoneo a fondare la censura sulla liquidazione dell'indennità.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato per escludere l'automatica caducazione di capi della decisione dipendenti da quelli accolti o respinti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la liquidazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla validità di un contratto di lavoro a termine, l'onere di provare l'effettivo rispetto delle condizioni legittimanti l'apposizione del termine, inclusa la clausola di contingentamento, grava sul datore di lavoro.
  • Per contestare in cassazione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio: occorre censurare specificamente la ration decidendi e rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso.
  • La prova del rispetto del limite percentuale nelle assunzioni a termine richiede dati idonei a verificare il rapporto tra lavoratori stabili e lavoratori a termine; la sola indicazione del numero dei contratti a termine non basta.
  • Nel rito del lavoro, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi può essere denunciato in cassazione solo se il ricorrente indica una pista probatoria qualificata e dimostra di avere sollecitato specificamente l'intervento del giudice di merito.
  • Quando la controversia riguarda l'attivazione e la tutela del rapporto di lavoro, la competenza del giudice del lavoro non viene meno per la sola presenza di una procedura concorsuale della datrice di lavoro, se la domanda non è meramente strumentale alla partecipazione al concorso.
  • La liquidazione dell'indennità risarcitoria in materia di contratto a termine è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o del vizio motivazionale dedotto in modo ammissibile; se il giudice di merito ha indicato i criteri seguiti, la censura tende inammissibilmente a una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineCompetenzaImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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