Cassazione Civile, Ordinanza n. 14596/2026 del 17/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso due avvisi di accertamento IVA per gli anni 2014 e 2015 nei confronti di una contribuente che aveva detratto IVA sugli acquisti di materiale cartaceo effettuati presso una ditta individuale poi ritenuta coinvolta in una frode IVA di tipo carosello, con utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La contribuente aveva impugnato gli atti, ma in primo grado i ricorsi erano stati rigettati; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece accolto il gravame. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la norma sul riparto dell'onere della prova non fosse applicabile retroattivamente ai giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore della l. 130/2022; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 19, 21, comma 2, e 26, comma 3, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la prova della fittizietà del fornitore e della consapevolezza della contribuente della frode, valorizzando elementi non decisivi come la partita IVA e la regolare contabilità e trascurando invece plurimi indici sintomatici della natura cartolare e fraudolenta del fornitore e della mancata diligenza dell'acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto contro un'affermazione della sentenza ritenuta meramente incidentale e non decisiva ai fini del dispositivo. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la Corte di merito avesse male applicato i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti: l'Ufficio aveva l'onere di provare, anche per presunzioni, la fittizietà oggettiva del fornitore e la consapevolezza, o comunque la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte della contribuente, del carattere fraudolento dell'operazione; la contribuente aveva a sua volta l'onere di dimostrare la propria buona fede e l'adozione della massima diligenza esigibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
La disposizione è richiamata come norma sul criterio di riparto dell'onere probatorio nel processo tributario; nel caso concreto la sua applicabilità retroattiva è stata invocata dalla ricorrente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un obiter dictum.
È indicato come fonte dell'introduzione del nuovo art. 7, comma 5-bis, nel processo tributario.
Richiamato dalla ricorrente come norma transitoria, ritenuta non decisiva nel caso perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Norma richiamata nel motivo di ricorso relativo al diritto alla detrazione IVA e alla sua contestazione nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla fatturazione e alla contestazione della detrazione IVA.
art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata nel motivo di ricorso connessa al regime IVA invocato dall'Ufficio.
È richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare fittizietà del fornitore e consapevolezza (o conoscibilità) della frode da parte del cessionario; il contribuente deve provare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza rapportata alla propria qualità professionale, che l'operazione si inseriva in una evasione IVA.
- La prova della consapevolezza del destinatario non richiede la dimostrazione della partecipazione all'accordo fraudolento né della piena coscienza della frode, essendo sufficiente la dimostrazione di indizi idonei a porre sull'avviso un operatore onesto e mediamente esperto.
- Il solo possesso di partita IVA del fornitore, la regolare tenuta della contabilità o la regolarità dei pagamenti non bastano, da soli, a dimostrare l'effettività del fornitore o la buona fede dell'acquirente, trattandosi di elementi compatibili con la struttura delle operazioni soggettivamente inesistenti.
- Una volta allegati dall'Ufficio elementi sintomatici della frode, incombe sul contribuente l'onere di provare la propria estraneità al meccanismo fraudolento e di avere adottato la massima diligenza esigibile nell'identificazione e verifica del fornitore.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile censurare un'affermazione della sentenza di merito che costituisca mero obiter dictum e non abbia inciso sulla decisione impugnata.
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