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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14572/2026 del 17/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Nel giudizio introdotto dinanzi al giudice di pace, il ricorrente aveva impugnato due cartelle di pagamento emesse per il recupero di spese processuali liquidate in favore dell'Agenzia delle entrate nei primi due gradi di un precedente contenzioso davanti alle commissioni tributarie. Egli sosteneva che tali cartelle non fossero correttamente azionate nei suoi confronti, perché il precedente giudizio sarebbe stato da lui proposto in qualità di amministratore di sostegno straordinario per conto dell'amministrato; chiedeva quindi al giudice di cassare il riparto di giurisdizione e affermare la giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la controversia riguardasse non l'an o il quantum delle spese, ma la legittimazione passiva dell'amministratore giudiziale a risponderne. L'Agenzia delle entrate si è costituita chiedendo invece la giurisdizione del giudice ordinario; l'agente della riscossione è rimasto intimato. La Corte, investita di regolamento preventivo di giurisdizione, ha esaminato se la controversia sulle spese liquidate dalle commissioni tributarie appartenga alla giurisdizione tributaria oppure ordinaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario. Ha ritenuto che la controversia investa somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali e che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, la giurisdizione tributaria comprenda le controversie relative ai tributi e ai loro accessori, espressione nella quale rientrano anche le spese processuali. Ha inoltre precisato che è irrilevante, ai fini del riparto di giurisdizione, la questione di merito relativa al difetto di legittimazione passiva dell'amministratore di sostegno, la quale dovrà essere esaminata dal giudice tributario una volta riassunta la causa. La causa dovrà quindi essere riassunta dinanzi al giudice tributario, cui è demandata anche la regolazione delle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "tutte le controversie relative ai tributi, di ogni genere e specie, con 'ogni accessorio'"

    La disposizione è interpretata in senso ampio: l'espressione "ogni accessorio" ricomprende anche le spese processuali liquidate nei giudizi tributari, con conseguente attrazione della relativa controversia nella giurisdizione tributaria.

  • art. 14 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 150

    La norma è ritenuta non applicabile al caso, perché attiene alla competenza e riguarda le sole attività professionali svolte nel processo civile, non i giudizi davanti ai giudici speciali come quello tributario.

Massime di principio

  • Le controversie aventi ad oggetto le somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali appartengono alla giurisdizione tributaria, poiché tali somme costituiscono accessori del rapporto tributario ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva l'oggetto della domanda, non le eccezioni di merito relative alla titolarità passiva o alla legittimazione del soggetto chiamato a sopportare le spese, che devono essere decise dal giudice munito di giurisdizione sulla controversia principale.
  • La distinzione tra compenso professionale dell'avvocato verso il cliente e somme liquidate dal giudice tributario come spese processuali è decisiva: solo il primo rapporto resta nella giurisdizione ordinaria, mentre il secondo rientra nella giurisdizione tributaria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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