Cassazione Civile, Ordinanza n. 14568/2026 del 17/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le società ricorrenti, titolari di concessioni demaniali marittime assentite in epoca anteriore al 28 dicembre 2009 e che, secondo atti ricognitivi del Comune di Rimini, erano state estese fino al 31 dicembre 2033, hanno impugnato per cassazione la sentenza n. 17/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Hanno dedotto due motivi, entrambi prospettati come difetto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale: con il primo hanno sostenuto che il Consiglio di Stato si sarebbe sostituito al legislatore e alla pubblica amministrazione, creando una disciplina generale del settore e imponendo la cessazione delle concessioni al 31 dicembre 2023 in luogo della proroga legislativa al 31 dicembre 2033; con il secondo hanno dedotto la violazione dei rapporti tra diritto interno e diritto dell’Unione, lamentando che la Plenaria avrebbe erroneamente incluso le concessioni demaniali marittime nell’ambito di applicazione del diritto eurounitario e avrebbe omesso un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La difesa della Presidenza del Consiglio ha resistito chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in sintesi, che i ricorrenti non erano parti del giudizio concluso con la sentenza impugnata né vi avevano spiegato intervento, con conseguente difetto di legittimazione a ricorrere; che, per chi si assuma inciso da una decisione resa in un processo al quale non ha partecipato, il rimedio astrattamente previsto è l’opposizione di terzo e non il ricorso per cassazione; che il ricorso era anche tardivo, essendo stato notificato oltre il termine lungo; e che, comunque, le censure erano già state ritenute inammissibili in una precedente giurisprudenza di legittimità, poiché attinenti in sostanza all’interpretazione della direttiva e non a un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese in favore della controricorrente e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, commi 7 e 8, Cost.
è richiamato quale fondamento del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione, ma non consente di trasformare in errore di giurisdizione una censura che investe l’interpretazione del diritto applicabile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte evidenzia che le doglianze sostanziano questioni di merito/interpretazione e non un effettivo difetto di giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti, ma non idoneo a superare i limiti del sindacato della Corte sulle decisioni del giudice amministrativo speciale.
indicato come rimedio per chi non abbia partecipato al giudizio concluso con la sentenza impugnata e si ritenga pregiudicato da essa.
richiamato quale norma che radica l’opposizione di terzo dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza opposta.
art. 92, comma 3, d.lgs. n. 104/2010
utilizzato per rilevare la tardività del ricorso rispetto al termine lungo di impugnazione.
richiamato come ulteriore ragione di inammissibilità, perché le questioni prospettate risultano già risolte dalla precedente giurisprudenza di legittimità.
art. 111, secondo comma, Cost.
evocato per giustificare l’esigenza di ragionevole durata del processo e la non necessità di integrare il contraddittorio in presenza di inammissibilità evidente.
richiamato nel passaggio relativo al contraddittorio e alle garanzie difensive.
art. 24 Cost.
richiamato come parametro delle garanzie di difesa, ma non decisivo ai fini dell’ammissibilità.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
menzionato dai ricorrenti nel tentativo di inquadrare la controversia, senza incidenza decisiva sulla decisione di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 111, commi 7 e 8, Cost.
la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non può essere usato per censurare il modo in cui il giudice amministrativo ha interpretato o applicato il diritto UE.
art. 267, comma 3, TFUE
richiamato dai ricorrenti per lamentare l’omesso rinvio pregiudiziale, ma la Corte ritiene che la doglianza resti interna al sindacato sull’interpretazione della normativa eurounitaria e non integri, di per sé, eccesso di potere giurisdizionale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione è inammissibile se le censure, pur formulate come eccesso di potere giurisdizionale, investono in realtà l’interpretazione del diritto interno o del diritto dell’Unione e non un vero sconfinamento del giudice nella sfera legislativa o amministrativa.
- La legittimazione a proporre ricorso per cassazione presuppone la partecipazione della parte al giudizio concluso con la sentenza impugnata; chi sia rimasto estraneo a quel giudizio non può utilizzare il ricorso ordinario per cassazione, dovendo semmai esperire i rimedi specifici previsti per il terzo pregiudicato.
- Quando la sentenza amministrativa è contestata da soggetti non parti del giudizio a quo, il rimedio coerente è l’opposizione di terzo davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la decisione, non il ricorso per cassazione.
- L’interesse a impugnare non può fondarsi solo sul valore persuasivo o sull’efficacia di fatto di un precedente giurisprudenziale sfavorevole, se il provvedimento non ha inciso direttamente sulla posizione giuridica del ricorrente nel processo deciso.
- La tardiva proposizione del ricorso oltre il termine lungo di impugnazione comporta autonoma inammissibilità, indipendentemente dalle ulteriori doglianze prospettate.
- Non integra, di per sé, eccesso di potere giurisdizionale la censura con cui si contesti al giudice amministrativo di aver ricostruito in modo errato la portata di una direttiva UE o di non avere disposto un rinvio pregiudiziale, trattandosi di questioni che restano nell’alveo dell’attività interpretativa giurisdizionale.
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