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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14569/2026 del 17/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’espropriazione parziale di terreni in Albano Laziale destinati alla realizzazione della tangenziale/Appia Bis. I proprietari hanno dedotto che, oltre alla porzione formalmente espropriata, l’esecuzione dell’opera avrebbe occupato e trasformato ulteriori aree e avrebbe inciso negativamente sul fondo residuo, per la vicinanza del viadotto, l’installazione dei piloni, la riduzione dell’accessibilità, della visuale, dell’areazione e dell’esposizione al sole, con conseguente deprezzamento complessivo del compendio. Dopo la declinatoria di giurisdizione del tribunale ordinario, la domanda è stata riproposta al giudice amministrativo. Dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato, i proprietari hanno sostenuto che la riassunzione non avesse introdotto una domanda nuova, ma soltanto una diversa qualificazione giuridica della medesima pretesa, assumendo che il richiamo all’art. 40 della legge fondamentale sulle espropriazioni fosse la corretta base normativa per il ristoro del pregiudizio subito dal fondo residuo. Con il ricorso per cassazione hanno denunciato violazione dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 362, comma 1, c.p.c., sostenendo che il Consiglio di Stato, invece di dichiarare l’inammissibilità, avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione oppure la propria giurisdizione sulla domanda; in sostanza, hanno dedotto che i fatti costitutivi e il petitum fossero rimasti immutati e che vi fosse solo una diversa qualificazione giuridica della stessa pretesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse infondata perché, nella sostanza, la domanda coltivata dinanzi al giudice amministrativo non coincideva con quella originariamente proposta davanti al giudice ordinario: la pretesa iniziale era correlata all’asserita illegittimità dell’occupazione e alla trasformazione abusiva di aree eccedenti o al pregiudizio derivante dalla mancata legittimità della procedura; nella fase successiva, invece, i ricorrenti avevano finito per rivendicare una diversa indennità di esproprio per il deprezzamento del fondo residuo, con un diverso titolo e un diverso tema di indagine. La Suprema Corte ha aggiunto che il giudice amministrativo aveva comunque correttamente evidenziato che la pretesa all’indennità ex art. 40 della legge del 1865 era devoluta al giudice ordinario, per cui non vi era un reale diniego di giurisdizione. In conclusione, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    La riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione conserva gli effetti sostanziali e processuali solo se la domanda è tempestiva e identica nel contenuto; non consente la mutatio libelli, mentre nuove domande possono essere aggiunte solo senza beneficiare della translatio per la parte diversa dalla domanda originaria.

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    Il controllo delle Sezioni Unite sui motivi di giurisdizione non può essere utilizzato per censurare un mero error in procedendo o una qualificazione della domanda che non integri un vero diniego di giurisdizione.

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    Il conflitto di giurisdizione può essere sollevato dal giudice successivamente adito solo se dinanzi a lui è riproposta la medesima causa già dichiarata priva di giurisdizione; se invece è proposta una domanda nuova e autonoma, il giudice deve decidere su di essa secondo le regole ordinarie, senza investire direttamente le Sezioni Unite.

  • art. 59 l. n. 69/2009

    Opera in via sussidiaria rispetto all’art. 11 c.p.a.; richiamato per ribadire la disciplina della translatio iudicii e l’esigenza di identità tra domanda originaria e domanda riproposta.

  • art. 40 legge n. 2359/1865

    La Corte prende atto che la pretesa all’indennità di esproprio per espropriazione parziale è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 44 d.P.R. n. 327/2001

    È stato richiamato dalle parti, ma la Corte osserva che la fattispecie era stata poi ricondotta a diversa base normativa, con problema di corretta qualificazione della domanda.

  • art. 46 legge n. 2359/1865

    Richiamato come possibile base normativa del ristoro per il pregiudizio arrecato al proprietario non espropriato; la Corte ne rileva la non perfetta pertinenza rispetto alla domanda poi effettivamente coltivata.

  • art. 33 d.P.R. n. 327/2001

    È indicato come corrispondente disciplina vigente rispetto alla pretesa indennitaria per espropriazione parziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, relativo al contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In sede di translatio iudicii la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione conserva gli effetti della domanda originaria solo se il contenuto della pretesa resta sostanzialmente identico; non è ammessa la sostituzione della domanda con una diversa causa petendi o con un diverso petitum sostanziale.
  • La mera diversa qualificazione giuridica dei fatti non equivale a mutatio libelli; invece, si ha mutatio quando la parte introduce una pretesa obiettivamente diversa, fondata su fatti costitutivi nuovi o su un diverso titolo sostanziale.
  • Se la domanda riproposta dopo una declinatoria di giurisdizione è in realtà nuova e autonoma, il giudice adito successivamente deve decidere sulla propria giurisdizione rispetto a quella domanda, ma non può investire le Sezioni Unite come se si trattasse della medesima causa già declinata.
  • Un motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparenza del vizio di giurisdizione, censuri in realtà la qualificazione processuale della domanda o la corretta applicazione delle regole sulla mutatio libelli è inammissibile come motivo di giurisdizione.
  • L’indennità di espropriazione parziale è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario; la diversa qualificazione della pretesa risarcitoria o indennitaria deve essere valutata in concreto in base al titolo effettivamente azionato.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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