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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18893/2021 del 05/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 10020100023205004 emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972) relativa all'anno d'imposta 2006. Il ricorrente contestava: 1) nullità della cartella per mancata preventiva notifica della "comunicazione d'irregolarità" (avviso bonario); 2) mancanza di sottoscrizione della cartella da parte del responsabile; 3) difetto di motivazione dell'atto; 4) in ogni caso, la fondatezza della pretesa IRAP per assenza di autonoma organizzazione (art. 2 d.lgs. 446/1997), nonostante le spese per lavoro indicate nel quadro RE11 del modello Unico 2007.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: a) l'omessa pronuncia della Commissione regionale sull'eccezione relativa all'avviso bonario fosse sussistente, ma la Corte ha comunque esaminato la questione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. decidendo sul merito; b) se la cartella deriva da un controllo automatizzato che si limita a liquidare imposte risultanti dalla stessa dichiarazione del contribuente (o da divergenze tra quanto dichiarato e quanto versato), la preventiva comunicazione di irregolarità non è necessaria e la notifica della cartella è legittima; c) la mancata sottoscrizione autografa della cartella non ne determina l'invalidità se l'atto è inequivocabilmente riferibile all'ente emittente (modello ministeriale non richiede la firma); d) la cartella risultava adeguatamente motivata nel richiamare i dati della dichiarazione; e) quanto alla IRAP, essendo il contribuente lo stesso che nella dichiarazione aveva esposto l'esistenza dell'imposta e non ne aveva effettuato il versamento, grava su di lui l'onere di provare l'assenza dell'autonoma organizzazione: le spese per lavoro dipendente/assimilato indicate (circa €40.943) sono elemento idoneo a desumere l'autonoma organizzazione. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la procedura di liquidazione/iscrizione a ruolo

    La Corte interpreta che, quando la pretesa deriva da una mera liquidazione basata sui dati forniti dal contribuente nella dichiarazione (controllo formale/automatizzato), non è necessaria la preventiva "comunicazione di irregolarità"; la cartella notificata è valida purché la pretesa sia riconducibile ai dati dichiarati.

  • art. 54-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 633

    disciplinante controllo automatizzato in materia di IVA

    Richiamato come norma analoga per i controlli automatizzati IVA; la giurisprudenza applica principi sovrapponibili a quelli dell'art. 36-bis.

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248

    "le cartelle di pagamento...contengono, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento...si applicano ai ruoli consegnati...dal 1° giugno 2008"

    La Corte osserva che la disposizione si applica ai ruoli consegnati dal 1/6/2008: per ruoli anteriori la mancata indicazione non determina nullità; nel caso di specie il ruolo era del 2010 ma la cartella indicava i nominativi; la doglianza riguardava la mancanza di sottoscrizione, che non costituisce vizio di nullità.

  • art. 2 del d.lgs. 446/1997

    definisce il presupposto dell'Irap collegato all'esistenza di autonoma organizzazione

    La Corte ribadisce che l'onere di provare l'assenza dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente che in sede dichiarativa ha dichiarato l'imposta; la presenza di spese per lavoro dipendente rilevanti è un indice dell'esistenza di autonoma organizzazione.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    prevede la riduzione delle sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla comunicazione di liquidazione

    La Corte chiarisce che la mancata previa comunicazione non impedisce comunque l'operatività della riduzione delle sanzioni qualora il contribuente paghi entro il termine computato dalla notificazione della cartella; l'omissione dell'avviso bonario in assenza di "incertezze rilevanti" è mera irregolarità.

  • art. 6, comma 5, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    impone un contraddittorio endoprocedimentale quando "sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"

    La Corte interpreta che l'obbligo di contraddittorio preventivo sussiste solo in presenza di incertezze rilevanti; nei controlli automatizzati privi di margine interpretativo non è obbligatorio.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    regola il modello della cartella di pagamento

    La cartella deve rispettare il modello ministeriale; la mancanza di firma non è decisiva ai fini dell'esistenza/validità dell'atto se l'atto è comunque riconducibile all'organo emittente.

  • art. 1 d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. L. 31 luglio 2005, n. 156

    Citato dal ricorrente come disciplina procedurale applicabile alla fase d'iscrizione a ruolo; la Corte tuttavia ritiene che, anche secondo la disciplina speciale sui controlli automatizzati, l'assenza di avviso non comporti nullità quando la pretesa è desumibile direttamente dalla dichiarazione.

  • art. 3 L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000

    Richiamate in relazione al principio di buona amministrazione e motivazione degli atti: la Corte conclude che la motivazione è adempiuta con il richiamo alla dichiarazione quando la liquidazione è basata sui dati dichiarati.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento deriva da un controllo automatizzato o da mera liquidazione sui dati presenti nella stessa dichiarazione del contribuente, la preventiva "comunicazione di irregolarità" non è sempre obbligatoria: è richiesta solo se sussistono "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"; in assenza di tali incertezze la cartella resta valida.
  • La mancata sottoscrizione autografa della cartella non comporta di per sé nullità, se l'atto è inequivocabilmente riconducibile all'amministrazione emittente e conforme al modello previsto dalla normativa.
  • Se il contribuente ha nella propria dichiarazione riconosciuto la sussistenza di una posta imponibile (es. Irap) e non ha pagato, grava su di lui l'onere di provare che il presupposto dell'imposta (es. autonoma organizzazione) era inesistente: occorre produrre elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di autonoma organizzazione.
  • Spese per lavoro dipendente o assimilato indicate in dichiarazione in misura significativa possono costituire indizio forte dell'esistenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP; il giudice valuta natura continuativa vs occasionale delle collaborazioni e la tipologia delle prestazioni.
  • La riduzione delle sanzioni prevista per i pagamenti effettuati entro il termine decorrente dalla comunicazione di liquidazione o, in sua omissione, dalla notificazione della cartella, può operare anche se l'avviso bonario non è stato inviato, qualora l'omissione non configuri una causa di nullità.
  • Per contestare efficacemente cartelle nate da controlli automatizzati occorre articolare specifiche allegazioni di fatto (es. natura occasionale delle collaborazioni, limite modesto dei beni strumentali, ruolo del praticante) e produrre prove sul mancato superamento delle soglie di "autonoma organizzazione".

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