Cassazione Civile, Sentenza n. 19073/2021 del 06/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava che la consegna del veicolo fosse avvenuta in ritardo a causa di vizi del bene contestati all'atto della prima offerta di consegna (fori nel telo di copertura e dimensioni non conformi). Per il ritardo dovuto alle riparazioni rese necessarie dal difetto, chiedeva il risarcimento dei costi di noleggio di un mezzo sostitutivo. In primo grado il Tribunale di Milano aveva accolto l'eccezione di prescrizione della venditrice; la Corte d'appello di Milano aveva confermato ritenendo che la domanda fosse riconducibile alla garanzia per vizi (art. 1490 e ss. c.c.) e, quindi, soggetta al termine di prescrizione/decadenza di cui all'art. 1495 c.c. La Corte di legittimità ha esaminato i motivi incentrati sulla qualificazione della domanda (responsabilità contrattuale da inadempimento vs responsabilità per vizi), sulla decorrenza e sospensione/interruzione della prescrizione, sull'eventuale riconoscimento tacito del vizio con le riparazioni, e sulla possibilità di configurare una consegna aliud pro alio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il danno da ritardo, quando dipende direttamente dai vizi della cosa venduta, rientri nella previsione dell'art. 1494 c.c. (secondo comma) e abbia natura contrattuale, soggiacendo perciò al termine prescrizionale previsto dall'art. 1495 c.c. La Corte ha inoltre precisato che l'offerta di consegna non equivale alla consegna effettiva; l'obbligo del venditore di eliminare i vizi può costituire un'obbligazione autonoma con prescrizione ordinaria decennale, ma ciò non altera la disciplina della garanzia originaria salvo che non sia intervenuta novazione. Non sussisteva nemmeno la consegna aliud pro alio perché la cosa, una volta riparata, è risultata essere la medesima negoziata. Per questi motivi il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in euro 5.500,00 più accessori) e sono stati dichiarati i presupposti per gli adempimenti relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
Norma sulla garanzia per i vizi della cosa venduta; richiamata come quadro generale, ma la Corte ha fatto prevalere l'applicazione dell'art. 1494 per la quantificazione e la natura contrattuale del danno derivante dai vizi
Ritenuta centrale: il secondo comma comprende il risarcimento dei danni derivanti ai compratori dai vizi della cosa, ivi compresi i danni da ritardo nella disponibilità causati dalle riparazioni; la Corte ha stabilito che tale azione ha natura contrattuale e rientra nella disciplina di cui all'art. 1495
Norma sui termini di decadenza/prescrizione delle azioni per vizi; applicata alla domanda risarcitoria per ritardo dipendente dai vizi: la Corte ha ritenuto che l'azione fosse soggetta al termine previsto dall'art. 1495
Norma sulla risoluzione per inadempimento: evocata in relazione alla ipotesi consequenziale di consegna aliud pro alio, ma la Corte ha escluso tale fattispecie nella specie perché la cosa riparata è risultata identica a quella pattuita
Principio quod sine die debetur statim debetur: citato dal ricorrente per sostenere che la consegna dovesse essere immediata anche in assenza di termine espresso; la Corte ha però ritenuto che, dato il nesso causale tra vizio e ritardo, la domanda rientrasse nell'ambito degli artt. 1494 e 1495
Obbligo di adempiere e responsabilità per inadempimento: evocato ma la Corte ha qualificato la pretesa come fondata sulla garanzia per vizi (art. 1494) più che su una autonoma azione ex art. 1218
Richiamato nella discussione sulla nozione di consegna: la Corte ha sottolineato che la consegna implica la ricezione materiale, che può essere rifiutata dal compratore
Divieto di patti modificativi della prescrizione: citato per spiegare che accordi tra le parti non possono derogare ai termini prescrizionali stabiliti dalla legge
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato i presupposti processuali per l'eventuale pagamento aggiuntivo previsto per il ricorso
Massime di principio
- Se il ritardo nella consegna è direttamente causato da vizi della cosa venduta, il danno da ritardo rientra nella disciplina dell'art. 1494 c.c. e l'azione per tali danni è soggetta al termine di prescrizione/decadenza di cui all'art. 1495 c.c.
- L'offerta di consegna non equivale alla consegna effettiva: la consegna si considera perfezionata con la ricezione materiale da parte dell'acquirente, che può legittimamente rifiutare il bene difettoso
- La riparazione eseguita dal venditore può costituire un'obbligazione autonoma (con prescrizione ordinaria decennale) ma, salvo novazione espressa, non modifica la disciplina della garanzia legale che resta soggetta al termine annuale di cui all'art. 1495
- Per far valere un diritto di risarcimento per semplice inadempimento (non riconducibile ai vizi) è consigliabile prevedere nel contratto un termine di consegna espresso e annotare la costituzione in mora del venditore
- Per sostenere una consegna aliud pro alio è necessario dimostrare che la cosa consegnata sia di genere diverso o funzionalmente incapace di assolvere la destinazione economica pattuita; difetti meramente accessori possono non essere sufficienti
- Per preservare le azioni è fondamentale compiere tempestivamente atti interruttivi o conservare idonea documentazione e prove del vizio e delle comunicazioni tra le parti, oltre a documentare eventuali riconoscimenti o impegni di riparazione del venditore
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