Cassazione Civile, Sentenza n. 18923/2021 del 05/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, magistrato, impugnava la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 130/2020, depositata il 12 novembre 2020, che lo aveva ritenuto responsabile dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 109/2006 e gli aveva inflitto la sospensione dalle funzioni per due anni, con trasferimento d’ufficio al Tribunale di Enna e assegnazione alle funzioni civili. L’addebito riguardava fatti avvenuti nel 2010: il magistrato si era posto alla guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici accertati di 1,84 g/l alle ore 0,15 e 1,79 g/l alle ore 1,57, e aveva opposto violenza e minaccia agli agenti della polizia municipale durante gli accertamenti, insultandoli, spingendone e strattonandone alcuni e ingaggiando una colluttazione. I reati contestati erano stati dichiarati estinti per prescrizione: quello relativo alla guida in stato di ebbrezza in appello e quelli di resistenza e lesioni dalla Cassazione penale con sentenza n. 4936/2020. Il ricorso, articolato in quindici motivi e integrato da tre motivi aggiunti, contestava: l’asserita attribuzione di efficacia vincolante alla ricostruzione penale nonostante la prescrizione e la mancata autonoma valutazione dei fatti e delle prove; l’omesso esame delle prove difensive, della ricostruzione alternativa e della controdenuncia, nonché la mancata ammissione di prove e l’utilizzo di atti investigativi non acquisiti; l’erronea esclusione dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto; la gravità e proporzionalità della sanzione principale e accessoria, anche in relazione ai precedenti disciplinari, al curriculum professionale, al tempo trascorso e al trasferimento con cambio di funzioni; la violazione del ne bis in idem e la duplicazione di procedimenti penali e disciplinari relativi allo stesso contesto; infine, la lesione delle garanzie convenzionali di equità, imparzialità, presunzione di non colpevolezza, rispetto della vita privata e ragionevole durata. I motivi aggiunti prospettavano ulteriori censure convenzionali e processuali.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibili i motivi aggiunti che introducevano censure nuove, poiché nel ricorso per cassazione contro le decisioni disciplinari dei magistrati i motivi successivi possono solo illustrare o integrare quelli originari e non introdurre nuove ragioni di censura. Hanno respinto le censure sul ne bis in idem: la precedente pronuncia di improcedibilità riguardava il procedimento disciplinare avviato successivamente per gli stessi fatti; la sua definizione in rito non precludeva la prosecuzione e decisione del procedimento iniziato per primo, rimasto sospeso durante il processo penale. La sospensione era prevista dalla legge e la durata del processo penale non rendeva di per sé illegittima la decisione disciplinare. I primi sei motivi sono stati respinti: la sentenza penale conclusa per prescrizione non aveva efficacia di giudicato vincolante, ma il giudice disciplinare aveva autonomamente valutato e condiviso, con motivazione ritenuta sufficiente, la ricostruzione dei fatti risultante dai giudizi penali di merito e non scalfita dalle censure del ricorrente. Le doglianze relative a prove difensive, controdenuncia e atti investigativi sono state giudicate infondate o generiche, anche per mancata indicazione precisa delle circostanze e della decisività delle prove richieste. È stato respinto il motivo sull’art. 3-bis del D.Lgs. n. 109/2006: la Sezione disciplinare aveva valutato la gravità concreta dell’illecito e la lesione dell’immagine del magistrato, considerate le modalità violente, la presenza di numerosi pubblici ufficiali e la ribalta mediatica locale. Le censure sulla sanzione sono state ritenute inammissibili nella parte in cui miravano a ottenere una nuova valutazione di merito; la motivazione della Sezione disciplinare è stata reputata congrua, anche per il quadro dei precedenti disciplinari definitivi. È stata ritenuta legittima la sanzione accessoria del trasferimento, accompagnata dal vincolo alle funzioni civili, sulla base delle ragioni esposte dalla decisione impugnata. Le doglianze convenzionali sono state considerate generiche e non idonee a dimostrare violazioni concrete. Il ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva degli intimati. La Corte non ha dato atto dell’obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 585, comma 4, c.p.p.
Determinando la proposizione del ricorso per cassazione la consumazione del diritto d’impugnazione, con particolare riferimento ai nuovi motivi di impugnazione ex art. 585 c.p.p., comma 4, si è al riguardo da questa Corte precisato che essi non possono avere ad oggetto nuove ragioni – sia di fatto che di diritto – di censura rispetto a quelle tempestivamente introdotte, dovendo essere meramente integrative e chiarificatrici di quelle già formulate, e palesare una necessaria inerenza o connessione funzionale con temi specificati nei capi e punti della decisione investiti con l’impugnazione (già) proposta.
I motivi nuovi nel ricorso per cassazione possono soltanto integrare o chiarire censure già tempestivamente proposte e devono essere funzionalmente connessi ai punti impugnati; non possono introdurre nuove ragioni di fatto o di diritto né sanare l’inammissibilità originaria.
art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 109/2006
Trattasi di conclusione che si pone come piana applicazione dei principi affermati dalle Sezioni penali di questa Corte in tema di ne bis in idem in materia penale (principi suscettibili di applicazione in sede disciplinare atteso il richiamo operato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 4), secondo cui (Cass. pen. S.U. n. 34655 del 28/06/2005) non può essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M.
Il principio del ne bis in idem opera anche nel procedimento disciplinare per il richiamo alle regole processuali penali; la duplicazione dell’azione relativa agli stessi fatti comporta l’improcedibilità del procedimento successivo, senza precludere la decisione del procedimento iniziato per primo.
art. 15, comma 8, lett. a), D.Lgs. n. 109/2006
Quanto alle altre doglianze del ricorrente, occorre rilevare che la sospensione per la contestuale pendenza del processo penale per i medesimi fatti è imposta dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 8, lett. a).
Quando il processo penale pende per i medesimi fatti oggetto dell’incolpazione disciplinare, la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dalla disposizione.
art. 652 c.p.p.
Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima), ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente.
L’efficacia vincolante extrapenale prevista dalla disposizione è limitata alle sentenze irrevocabili di assoluzione nei casi indicati; la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non vincola il giudice civile o disciplinare, che deve valutare autonomamente i fatti.
art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 109/2006
In tal caso può addivenirsi alla conclusione che il quadro probatorio che ne risulta sia pienamente consolidato e tale da non consentire alcun tipo di ipotesi assolutoria, mentre le prove di colpevolezza acquisite e riportate nelle sentenze penali ne fanno elementi pienamente utilizzabili in sede disciplinare secondo quanto previsto dal R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 34, nonchè dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 3 e art. 32 bis.
Le prove acquisite e riportate nelle sentenze penali possono essere utilizzate nel procedimento disciplinare secondo le disposizioni richiamate; la decisione disciplinare deve comunque fondarsi sulla valutazione del quadro probatorio e non sull’attribuzione automatica di efficacia vincolante a una sentenza conclusa per prescrizione.
art. 32-bis D.Lgs. n. 109/2006
In tal caso può addivenirsi alla conclusione che il quadro probatorio che ne risulta sia pienamente consolidato e tale da non consentire alcun tipo di ipotesi assolutoria, mentre le prove di colpevolezza acquisite e riportate nelle sentenze penali ne fanno elementi pienamente utilizzabili in sede disciplinare secondo quanto previsto dal R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 34, nonchè dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 3 e art. 32 bis.
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’utilizzabilità nel procedimento disciplinare delle prove di colpevolezza acquisite e riportate nelle sentenze penali.
art. 3-bis D.Lgs. n. 109/2006
A tal fine è però necessario procedere ad una valutazione d’ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell’incolpato, purchè strettamente attinenti allo stesso, con giudizio globale diretto a riscontrare se l’immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall’illecito.
La scarsa rilevanza del fatto deve essere valutata d’ufficio attraverso un giudizio globale e concreto, considerando le circostanze oggettive e quelle del comportamento dell’incolpato strettamente pertinenti, per verificare l’effettiva compromissione dell’immagine del magistrato. L’esimente può applicarsi anche a illeciti che integrano un reato.
art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 109/2006
Deve quindi ritenersi che la decisione impugnata abbia dato sostanziale continuità al principio per cui (Cass. S.U. n. 17551/2017), in materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, comma 1, nello stabilire che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura – nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio, deve essere interpretato nel senso di prevedere entrambe le misure, senza escluderne il cumulo, poichè la “ratio” della norma non è quella di sanzionare ulteriormente il magistrato, ma di impedire che il contesto ambientale in cui esso opera, rispetto al quale sono rilevanti sia la sede che le funzioni svolte, determini ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia, tutelando, pertanto, un interesse pubblico riconducibile all’art. 97 Cost., ed all’intero titolo IV della Costituzione.
Quando è inflitta una sanzione principale diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, la Sezione disciplinare può disporre il trasferimento ad altra sede e ad altro ufficio anche cumulativamente; la misura è diretta a prevenire ulteriori violazioni e a tutelare il buon andamento della giustizia, non ad aggiungere una sanzione punitiva.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una decisione disciplinare, i motivi aggiunti non possono introdurre censure nuove: sono ammissibili soltanto se chiariscono o integrano motivi già formulati e sono con essi funzionalmente connessi.
- La duplicazione di procedimenti disciplinari relativi agli stessi fatti comporta l’improcedibilità del procedimento avviato successivamente, ma non impedisce la prosecuzione di quello iniziato per primo; la decisione in rito sul procedimento duplicato non definisce il merito né preclude il procedimento preveniente.
- La sospensione del procedimento disciplinare è obbligatoria quando pende un processo penale per i medesimi fatti; la durata del processo penale e la conseguente sospensione non rendono, di per sé, illegittima la successiva decisione disciplinare.
- La sentenza penale che dichiara estinto il reato per prescrizione non produce efficacia vincolante nel giudizio disciplinare. Il giudice disciplinare deve compiere una valutazione autonoma, potendo utilizzare gli elementi probatori acquisiti in sede penale e motivare la condivisione della ricostruzione dei fatti emersa nei giudizi di merito.
- La richiesta di ammissione di prove difensive deve indicare in modo specifico le circostanze cui esse si riferiscono e la loro decisività; in difetto, non è possibile apprezzare la rilevanza della mancata assunzione.
- L’esimente disciplinare della scarsa rilevanza del fatto può operare anche quando il comportamento integri un reato, ma richiede una valutazione globale, concreta ed ex post della gravità dell’offesa e dell’effettiva lesione dell’immagine del magistrato.
- La valutazione della gravità dell’illecito e la scelta della sanzione appartengono al merito della Sezione disciplinare; in cassazione sono sindacabili la correttezza e la congruità della motivazione, non la sostituzione della valutazione di merito.
- Il trasferimento disciplinare può accompagnare la sanzione principale e può riguardare tanto la sede quanto l’ufficio o le funzioni, anche cumulativamente, quando la decisione ne motivi la necessità per prevenire ulteriori violazioni e tutelare il buon andamento della giustizia.
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