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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19061/2021 del 06/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Matera, cessionario del credito derivante da un contratto di subappalto tra Palma Immobiliare (subappaltante) e CFM s.c.a.r.l. (subappaltatrice), aveva convenuto in giudizio Palma e la committente chiedendo sia la nullità del subappalto e, in via subordinata, l'accertamento di arricchimento indebito, sia in caso di validità la condanna al pagamento del corrispettivo residuo. Il Tribunale accertò l'inadempimento della Palma e riconobbe a Matera un credito di €81.169,92; la Palma propose appello (poi dichiarato inammissibile) e ricorso per cassazione articolato su tre motivi principali: 1) vizio nell'esclusione dell'operatività della clausola compromissoria/compromesso arbitrale (interpretazione della clausola che, oltre a rinviare agli arbitri, indicava "Il foro di competenza è il Tribunale di Napoli"); 2) nullità della cessione del credito in favore di Matera per presunta incompatibilità con il regime delle società cooperative (artt. 2512-2514 c.c. e normativa speciale), con assunta mancanza di corrispettivo o illiceità della cessione; 3) vizi nell'utilizzo dell'accertamento tecnico preventivo (ATP) e omessa valutazione di un fatto decisivo, nonché contestazione della quantificazione dei lavori eseguiti e dei relativi prezzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che la clausola compromissoria era interpretabile in modo dubbio e che, in caso di dubbio, va adottata un'interpretazione restrittiva della deroga alla giurisdizione ordinaria a favore dei giudici statuali: il richiamo al "Tribunale di Napoli" rendeva incerta la volontà delle parti di devolvere la controversia esclusivamente agli arbitri. Sul secondo motivo ha escluso il divieto di cedere il credito della cooperativa in liquidazione: la normativa sulle cooperative non impedisce per sé la cessione di crediti e l'atto appariva oneroso (era previsto un abbattimento prudenziale del valore e dunque un corrispettivo). Sul terzo motivo ha ritenuto legittimo l'impiego dell'ATP anche in assenza di un formale provvedimento di acquisizione, quando l'elaborato era prodotto nel giudizio e le parti avevano potuto discutere e confutare le risultanze; inoltre molte contestazioni fattuali erano precluse in cassazione a causa dell'inammissibilità dell'appello e del regime di gravame. Il ricorso è stato quindi rigettato, la ricorrente condannata al rimborso delle spese per complessivi €5.700,00 oltre accessori e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge di stabilità 2013.

Norme richiamate

  • Art. 808-quater c.p.c., artt. 808-810 c.p.c., art. 1322 c.c.

    La deroga alla giurisdizione ordinaria mediante clausola compromissoria deve essere interpretata restrittivamente; in caso di dubbio sull'effettiva volontà delle parti di devolvere la controversia agli arbitri, prevale la giurisdizione statuale. Il favore previsto dall'art. 808-quater opera solo se la clausola è chiaramente riferita alla materia devoluta agli arbitri.

  • Art. 696-bis c.p.c. e art. 101 c.p.c.

    L'accertamento tecnico preventivo prodotto nel giudizio può essere acquisito e utilizzato dal giudice anche senza formale provvedimento di acquisizione, purché sia materialmente acquisito e le parti abbiano avuto la possibilità di discutere e contestare le risultanze; in tali condizioni non si viola il contraddittorio.

  • Artt. 2512, 2513, 2514 c.c.

    La normativa sul regime delle società cooperative e sulla destinazione del patrimonio in fase di scioglimento non determina, di per sé, il divieto di disporre dei beni sociali o di cedere crediti derivanti dall'attività sociale; la cessione può essere valida e onerosa anche in fase liquidatoria, purché compatibile con le prescrizioni di legge.

  • Art. 348-bis c.p.c., art. 348-ter c.p.c., art. 360 c.p.c., art. 366 c.p.c.

    L'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis/ter limita l'impugnabilità e l'accesso ai rimedi superiori; in cassazione richiede specificità dei motivi (art. 366) e non ammette un libero sindacato sulle valutazioni di fatto già precluso dall'inammissibilità dell'appello; i motivi generici o che propongono solo una diversa interpretazione dei fatti sono inammissibili.

  • Art. 9 legge n. 192/1998

    La violazione della norma che tutela contro la dipendenza economica contrattuale richiede che sussista uno stato di dipendenza economica; nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che tale condizione non ricorresse e quindi la norma non era richiamabile per la nullità del subappalto.

  • Legge n. 228/2012, art. 1 comma 17 e art. 13 DPR n. 115/2002 comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30/1/2013 il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, come risultante dalla normativa sulla contribuzione unificata.

Massime di principio

  • Le clausole compromissorie vanno interpretate restrittivamente: se il testo contiene riferimenti ambigui o alternativi alla giurisdizione arbitrale e a quella statale, il dubbio favorisce la giurisdizione ordinaria e rende inopponibile la clausola arbitrale.
  • La cessione del credito da parte di una cooperativa, anche in fase di liquidazione, non è automaticamente nulla per il solo fatto di appartenere a quella forma societaria: va valutato se la cessione rispetta le prescrizioni di legge e se è stata effettivamente onerosa o prevista per agevolare la liquidazione.
  • L'accertamento tecnico preventivo può essere utilizzato in giudizio anche senza un formale provvedimento di acquisizione, purché l'elaborato sia stato prodotto nel processo e le parti abbiano avuto concreta possibilità di contestarlo; in mancanza di tale possibilità, la sua utilizzazione può essere censurata.
  • In cassazione è necessaria la specificità dei motivi (art. 366 c.p.c.): non è ammesso un mero rinnovamento di contestazioni di fatto o una diversa interpretazione del medesimo materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, specie se l'appello è stato dichiarato inammissibile.
  • Il debitore che contesta l'esistenza o la quantificazione del credito ha l'onere di provare l'estinzione dell'obbligazione (adempimento); in mancanza, il creditore-assignee può ottenere la condanna al pagamento del residuo corrispettivo.

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