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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18895/2021 del 05/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugna la decisione della C.T.R. che aveva ritenuto corretti i calcoli della contribuente relativi alla rideterminazione della base imponibile e degli acconti IRAP per il 2006, nonostante un errore materiale nella compilazione del rigo IQ113 del modello Unico 2007. L'Ufficio sosteneva che, per determinare il "minor valore" non imponibile ai fini IRAP, fosse necessario dettagliare analiticamente le singole commesse (localizzazione, corrispettivi, svalutazioni) per distinguere le commesse realizzate in Italia da quelle all'estero, e che la contribuente non avesse fornito tale prova, violando l'onere probatorio ex art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che la C.T.R. aveva correttamente valutato la documentazione prodotta dalla contribuente e che la ricostruzione contabile operata in fatto dai giudici di merito non è sindacabile in sede di legittimità. Ha confermato il principio secondo cui la dichiarazione dei redditi è dichiarazione di scienza emendabile e che il contribuente può provare, anche in sede contenziosa, l'errore di fatto o di diritto. Ha inoltre disposto che nei confronti dell'Agenzia delle entrate non si applica l'obbligo di versare il doppio contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002, essendo le Amministrazioni dello Stato esonerate tramite prenotazione a debito. Condanna l'Agenzia al rimborso delle spese di giudizio a favore della Todini.

Norme richiamate

  • d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, commi 20 e 34

    nella determinazione dell'acconto dovuto ... si assume, quale imposta del periodo precedente (2005), quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto

    Per l'acconto 2006 si deve rideterminare l'imposta del 2005 applicando le nuove disposizioni del decreto; le svalutazioni operate nel 2005 devono essere eliminate ai fini del calcolo degli acconti 2006, mentre le svalutazioni riferite a periodi precedenti mantengono rilevanza fino al loro naturale assorbimento

  • art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata quale base del controllo automatizzato che ha portato all'iscrizione a ruolo contestata; la cartella nasce dal controllo automatico della dichiarazione

  • art. 93, comma 3, T.U.I.R. (abrogato)

    Fino al 2005 prevedeva la possibilità, per commesse pluriennali, di ridurre forfettariamente il valore delle rimanenze per rischio contrattuale (fino al 2% o 4% per l'estero); tale disciplina è stata abrogata per gli incrementi avviati nel periodo in corso al 4/7/2006

  • d.P.R. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 12

    Richiamato in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP e alla rilevanza del valore della produzione netta realizzata in Italia per commesse parzialmente eseguite all'estero

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio sull'onere della prova: la Corte conferma che il contribuente che ritratti la dichiarazione deve provare l'errore e l'insussistenza del presupposto impositivo; tuttavia la valutazione probatoria di merito non è sindacabile in cassazione se si tratta di accertamento di fatto

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla L. n. 228/2012, comma 17)

    La previsione del contribuito unificato maggiorato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che sono esonerate materialmente tramite prenotazione a debito

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza ed è emendabile: il contribuente può provare in giudizio che la dichiarazione contiene errori di fatto o di diritto e dimostrare l'insussistenza della pretesa tributaria
  • In materia di acconti per il 2006 va rideterminata l'imposta del 2005 applicando le disposizioni del d.l. n. 223/2006; vanno eliminate le svalutazioni operate nel 2005 ai fini del calcolo degli acconti, mentre le svalutazioni pregresse restano rilevanti fino al loro naturale assorbimento
  • La valutazione della documentazione e la ricostruzione dei calcoli effettuata dai giudici di merito è sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione o profili di diritto, non per una rivalutazione dei fatti o delle prove (limite del sindacato di legittimità)
  • Se l'Ufficio non contesta nei gradi di merito la metodologia di calcolo ma solo un dato dichiarativo errato, il contribuente può dimostrare con documentazione la correttezza dei calcoli e ottenere l'accoglimento del ricorso
  • Le amministrazioni statali sono esentate dalla disciplina di versamento aggiuntivo del contributo unificato (meccanismo della prenotazione a debito): quindi, anche in caso di soccombenza, non opera il doppio contributo previsto per altri soggetti
  • Eccezioni o ragioni nuove sollevate dall'Amministrazione soltanto in sede di cassazione, non dibattute nei precedenti gradi, possono essere considerate procedimentalmente inammissibili se cambiano il perimetro del contendere

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