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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 23556 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per maggiori IRPEF e IRAP relative al 1999, emesso perché l’Ufficio aveva recuperato a tassazione come sopravvenienze attive una parte dei contributi ricevuti dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura per realizzare un’azienda turistica. F.A.L. ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, n. 7/21/2009, depositata il 12 gennaio 2009, che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. Con l’unico motivo, la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 55, comma 3, lett. b), TUIR, sostenendo che i contributi per ristrutturare un fabbricato rurale e acquistare attrezzature e arredi fossero contributi in conto impianti, perché correlati a investimenti in beni ammortizzabili. In appello era stato inoltre respinto il motivo incidentale relativo alla violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente: il processo verbale richiamato nell’avviso non era allegato, ma risultava già notificato e conosciuto dalla contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l’unico motivo: nella disciplina applicabile dal 1° gennaio 1998, sono esclusi dalla categoria delle sopravvenienze attive i contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili; i contributi per interventi su una struttura già esistente, senza acquisto ex novo di beni ammortizzabili e senza una specifica correlazione con tale acquisto, sono invece contributi in conto capitale e costituiscono sopravvenienze attive. Nel caso concreto, le opere miravano almeno a potenziare una struttura esistente, quindi il recupero a tassazione è stato ritenuto legittimo: i contributi erano tassabili nell’esercizio dell’incasso oppure, in quote costanti, in tale esercizio e nei successivi, non oltre il quarto. È rimasta ferma la decisione d’appello anche sul motivo relativo all’art. 7 dello Statuto, già respinto perché il verbale era stato precedentemente notificato alla contribuente. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 55, comma 3, lett. b), nel testo vigente dal 1° gennaio 1998

    Nel testo dell'art. 55, comma 3, lett. b), vigente a partire dal 1/01/1998 (per la parte che qui interessa), si è specificato che i proventi in denaro conseguiti a titolo di contributi rappresentano sopravvenienze attive, esclusi quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili (vale a dire i contributi in conto impianti), indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.

    L’esclusione dalla tassazione come sopravvenienza attiva riguarda i contributi effettivamente destinati all’acquisto di beni ammortizzabili, a prescindere dalla forma con cui sono erogati. Se manca questo collegamento specifico, il contributo ricade nella disciplina delle sopravvenienze attive.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 102 e 103

    I contributi in conto impianti sono contributi finalizzati all'acquisizione di beni materiali o immateriali ammortizzabili ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 102 e 103 (ex artt. 67 e 68), qualunque sia la modalità di erogazione degli stessi: attribuzione di somme in denaro, riconoscimenti di crediti di imposta o altro.

    La qualificazione come contributo in conto impianti dipende dalla finalità di acquisire beni ammortizzabili, non dalla modalità di erogazione. La pronuncia richiama queste disposizioni per individuare i beni la cui acquisizione può fondare tale qualificazione.

  • Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 21, comma 4, lett. b)

    Nel testo dell'art. 55, comma 3, lett. b), vigente a partire dal 1/01/1998 (per la parte che qui interessa), si è specificato che i proventi in denaro conseguiti a titolo di contributi rappresentano sopravvenienze attive, esclusi quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili (vale a dire i contributi in conto impianti), indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.

    La modifica legislativa, efficace dal 1° gennaio 1998, ha precisato che la distinzione rilevante è la destinazione all’acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dalla forma del finanziamento.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    La disposizione è stata invocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione della norma tributaria; il motivo è stato esaminato e dichiarato infondato.

  • Codice civile, art. 2697

    Non citato nella decisione.

Massime di principio

  • Per qualificare un contributo come contributo in conto impianti occorre verificare la sua destinazione concreta all’acquisto di beni ammortizzabili; la denominazione del finanziamento e la forma dell’erogazione non sono decisive.
  • I contributi per ristrutturazioni o potenziamenti di beni già esistenti non sono automaticamente contributi in conto impianti: se non finanziano l’acquisto di beni ammortizzabili, possono essere qualificati come contributi in conto capitale e tassati come sopravvenienze attive.
  • Quando un finanziamento riguarda un piano composto da spese di natura diversa e non esistono criteri oggettivi per ripartirlo tra le singole voci, secondo il principio richiamato dalla Corte l’intero contributo può seguire il trattamento dei contributi in conto capitale.
  • Per i contributi imponibili come sopravvenienze attive, la pronuncia indica la tassazione nell’esercizio dell’incasso oppure, in quote costanti, nell’esercizio dell’incasso e nei successivi, entro il limite del quarto esercizio successivo.
  • La mancata allegazione all’avviso di un atto richiamato non ha determinato, nel caso concreto, la violazione lamentata, poiché il verbale risultava già notificato alla contribuente e quindi conosciuto.

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