Sentenza del 18/11/2015 n. 23547 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR della Sicilia n. 32/19/09, depositata il 26 gennaio 2009, che aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto legittimo l’avviso di recupero del credito d’imposta per incremento occupazionale previsto dall’art. 7 della legge n. 388/2000. Con il secondo motivo, esaminato per primo, ha denunciato la violazione degli artt. 7 e 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e degli artt. 3 e 21-septies della legge n. 241/1990, sostenendo che l’avviso era stato notificato prima del decorso dei 60 giorni dalla consegna del PVC, senza indicare specifiche ragioni di urgenza. Gli altri motivi riguardavano il dedotto giudicato interno sull’illegittimità per omessa motivazione dell’urgenza, l’omessa pronuncia della CTR e la mancata allegazione del PVC all’avviso.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo e dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società. Ha rilevato che l’avviso era stato emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni e che l’Ufficio non aveva enunciato né provato specifiche ragioni di urgenza; la mera conoscenza del PVC da parte della contribuente non sostituiva il rispetto del termine. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, considerato che l’orientamento giurisprudenziale applicato era emerso dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è stato interpretato (Cass. S.U. n. 18184 del 29/07/2013) nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di recupero di credito d'imposta (cui va estesa la disciplina procedimentale fissata da tale disposizione con specifico riferimento all'avviso di accertamento: cfr. Cass. n. 19561/2014) - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.
Il termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del PVC si applica anche agli avvisi di recupero di credito d’imposta emessi dopo accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell’attività. L’atto emesso prima della scadenza è illegittimo, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la cui sussistenza deve essere provata dall’Ufficio.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; nel caso concreto ha quindi accolto direttamente il ricorso introduttivo della contribuente.
Massime di principio
- Quando una verifica fiscale si svolge nei locali dell’attività, l’avviso di accertamento o di recupero del credito d’imposta deve di regola essere emesso solo dopo 60 giorni dalla consegna del PVC, così da consentire al contribuente di presentare osservazioni.
- L’emissione anticipata è legittima soltanto in presenza di specifiche ragioni di urgenza effettivamente sussistenti al momento dell’atto. L’Ufficio deve provarle; la sola conoscenza del PVC da parte del contribuente non basta.
- Il vizio dipende dall’assenza concreta delle ragioni di urgenza, non dalla sola mancata indicazione formale delle stesse nell’atto.
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