Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 23552 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza n. 723/40/07 della CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’avviso di accertamento per omessa fatturazione e registrazione di ricavi da noleggio di apparecchi per videogiochi, pari a L. 234.161.134, con recupero di IVA e IRAP. La CTR aveva ritenuto l’appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e, comunque, infondato nel merito. In cassazione la contribuente ha formulato quattro motivi; il primo denunciava la mancata partecipazione al giudizio dei due soci della società, in violazione del contraddittorio e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto che la mancata partecipazione dei soci, in una controversia relativa a una società di persone e alla rettifica dei redditi a essa imputati ai fini IRAP e IVA, comportasse la nullità dell’intero processo per violazione del contraddittorio. La nullità non era sanabile invocando la preclusione dell’art. 157, comma 3, c.p.c.; non era inoltre possibile realizzare in cassazione un processo simultaneo, poiché non risultavano pendenti davanti alla Corte i ricorsi dei soci. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rimesso le parti alla CTP di Latina. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, in ragione del fatto che l’indirizzo interpretativo applicato si era affermato dopo l’instaurazione della controversia.

Norme richiamate

  • Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Non resta dunque che rilevare,in conformità al consolidato orientamento di questa Corte (a partire da Cass. Ss. Uu. 14815/08, e successivamente costantemente ribadito, ex plurimis cfr. Cass. 25465/2013 e Cass. 1269/2014) la nullità dell'intero giudizio, considerata la pacifica natura di società di persone della contribuente e la mancata partecipazione degli altri soci al giudizio di merito, avente ad oggetto l'opposizione della sola società di persone avverso la rettifica dei redditi imputati alla medesima ai fini Irap (oltre che Iva).

    La controversia della società di persone sulla rettifica dei redditi a essa imputati richiede la partecipazione al giudizio anche degli altri soci. Se la società agisce da sola, il processo è affetto da nullità.

  • Art. 101 c.p.c.

    Conclusivamente, rilevata la ragione di nullità dell'intero procedimento per violazione dell'art. 101 epe, va disposta la rimessione della causa innanzi al giudice di primo grado.

    La mancata partecipazione necessaria dei soci viola il contraddittorio e determina la nullità dell’intero procedimento, con rimessione della causa al giudice di primo grado.

  • Art. 157, comma 3, c.p.c.

    Non può anzitutto applicarsi all'eccezione suddetta il regime preclusivo di cui all'art. 157 c.p.c. , comma 3), invocato dall'Agenzia delle Entrate, considerato che il rilievo dell'integrità del contraddittorio attiene alla regolarità del processo, vale a dire ad una disciplina alla cui applicazione concorre altresì la condotta dell'organo giurisdizionale e che non è suscettibile di sanatoria.

    La nullità derivante dalla violazione dell’integrità del contraddittorio non è soggetta alla preclusione prevista dall’art. 157, comma 3, c.p.c. e non è sanabile, poiché riguarda la regolarità del processo e coinvolge anche l’attività del giudice.

Massime di principio

  • Nelle controversie riguardanti società di persone e la rettifica di redditi imputati alla società, la partecipazione dei soci al giudizio può essere necessaria: l’azione della sola società può comportare la nullità dell’intero processo.
  • La nullità per mancata integrità del contraddittorio è rilevabile senza che operi la preclusione dell’art. 157, comma 3, c.p.c., e non è sanata dalla mancata tempestiva eccezione.
  • Se non sono pendenti nello stesso grado anche i ricorsi degli altri soggetti necessari, la riunione non consente di rimediare alla loro assenza; la conseguenza può essere la cassazione della decisione e la rimessione al giudice di primo grado.
  • Quando la cassazione decide per una nullità processuale che travolge l’intero giudizio, le questioni di merito e gli ulteriori motivi di ricorso possono restare assorbiti e non vengono decisi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.