Sentenza del 18/11/2015 n. 23545 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento notificata nell’agosto 2002 per IRPEF e ILOR relative al 1985, emessa sulla base dell’avviso di accertamento già impugnato da C.L. e il cui ricorso era stato rigettato con sentenza depositata il 29 febbraio 2000. Il contribuente contestò la cartella deducendo che, nel precedente giudizio sull’accertamento, non gli erano stati notificati né l’avviso di trattazione né il dispositivo della sentenza. L’Agenzia ha impugnato per cassazione la decisione della CTR, denunciando: (1) l’erronea rilevanza attribuita alla notifica del dispositivo ai fini della definitività della sentenza e del decorso dei termini d’impugnazione; (2) l’inammissibilità del ricorso contro la cartella per mancata deduzione di vizi propri dell’atto e per l’impossibilità di disconoscere gli effetti della precedente sentenza passata in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi dell’Agenzia. Ha stabilito che il caso non rientrava nell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992: l’avviso di accertamento era stato notificato e impugnato, quindi la cartella non poteva essere utilizzata per riaprire il giudizio sull’accertamento o contestare la precedente sentenza. Ha inoltre rilevato che l’impugnazione tardiva della sentenza tributaria richiede la prova dell’ignoranza del processo dovuta alla nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza; l’omessa comunicazione della data di trattazione è invece un vizio da far valere con impugnazione e, se non dedotto, la decisione diviene definitiva. La Corte ha cassato la sentenza della CTR Calabria, che aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario di C.L. contro la cartella. Il contribuente è stato condannato alle spese di cassazione, liquidate in 2.000 euro per compensi, oltre spese forfetarie del 15% e spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
Non ricorre infatti nella specie l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, tipica del processo tributario, della mancata notificazione di atti (compresi nel catalogo del comma 1) autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato (nella specie la cartella di pagamento), che ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
La possibilità di impugnare insieme alla cartella un precedente atto autonomamente impugnabile opera quando tale atto non sia stato notificato. Non consente invece di riaprire, impugnando la cartella, una controversia su un avviso di accertamento regolarmente notificato e già impugnato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3
Nel processo tributario, come questa Corte ha ripetutamente affermato, "l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine \"lungo\" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l'\"ignoranza del processo\", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell'azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali e all'ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche."
L’impugnazione oltre il termine lungo è ammessa se la parte prova di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di udienza. La mera mancata comunicazione della data di trattazione non equivale, di per sé, a ignoranza del processo.
Codice di procedura civile, art. 161, comma 1
Nè assume rilievo l'omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c. , comma 1, in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato.
L’omessa comunicazione della data di trattazione deve essere fatta valere attraverso l’impugnazione della sentenza. Se non viene dedotta nei modi e nei termini previsti, la decisione diviene definitiva e non può essere rimessa in discussione attraverso l’impugnazione della successiva cartella.
Codice civile, art. 2909
La Corte accoglie la censura relativa all’efficacia della precedente decisione passata in giudicato: la cartella non può diventare lo strumento per disapplicare o superare la sentenza definitiva resa sul ricorso contro l’avviso di accertamento.
Massime di principio
- Se un avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e il contribuente lo ha impugnato, la successiva cartella non può essere usata per riaprire le contestazioni sull’accertamento o sulla sentenza che lo ha deciso.
- L’impugnazione tardiva di una sentenza tributaria richiede la prova che la parte sia rimasta realmente ignara del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza; la sola omissione della comunicazione della data di trattazione non basta.
- I vizi della sentenza devono essere contestati con i rimedi e nei termini d’impugnazione propri. Se non vengono fatti valere tempestivamente, la sentenza può diventare definitiva e vincolare le parti.
- La cartella può essere impugnata congiuntamente a un precedente atto autonomamente impugnabile non notificato, ma questa eccezione non si applica quando l’atto precedente è stato notificato e il relativo giudizio si è concluso.
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