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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 23554 - Corte di Cassazione

STUDI DI SETTORE - Ragioni addotte dal contribuente - Motivazione dell'accertamento- Mero scostamento studi di settore - Legittimità - Non sussiste-.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

R.R. ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 128/38/2008, depositata il 29 settembre 2008, che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La controversia riguardava l'avviso di accertamento IRPEF e contributo SSN e l'avviso di rettifica IVA per l'anno 1996, emessi sulla base di maggiori ricavi stimati applicando i parametri previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Il contribuente deduceva, in sintesi, vizi dell'appello dell'Agenzia e della motivazione degli atti, carenze nella valutazione delle contestazioni svolte in contraddittorio, l'illegittimità dell'accertamento parametrico a fronte della congruità rispetto agli studi di settore e l'assenza di prova fornita dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al quarto e al quinto motivo, relativi alla congruità rispetto agli studi di settore, e ha respinto il primo, il secondo e il terzo; il sesto è stato dichiarato assorbito. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente: gli atti impositivi sono quindi risultati illegittimi. La congruità dichiarata rispetto agli studi di settore era stata confermata dall'Agenzia e, non essendo contestata, rendeva illegittimo l'accertamento fondato sui parametri. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; l'Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese di cassazione, liquidate in 5.500 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331; parametri e studi di settore

    Il dato di congruità dei ricavi o compensi dichiarati dal contribuente, rispetto allo studio di settore approvato con riferimento all'attività svolta, dato questo non contestato dall'Agenzia delle Entrate (come accertato in sentenza dalla C.T.R.), valeva pertanto a rendere illegittimo l'accertamento basato sull'applicazione dei parametri.

    Nel sistema unitario degli strumenti standardizzati di accertamento, la congruità rispetto allo studio di settore pertinente, se accertata e non contestata dall'Ufficio, rende illegittimo un accertamento fondato sui parametri precedenti.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il terzo motivo è anzitutto inammissibile per genericità dell'illustrazione richiesta dall'art. 366 bis c.p.c., in relazione al vizio motivazionale dedotto, limitandosi il ricorrente a dedurre che "il fatto controverso e decisivo per il giudizio la cui valutazione è stata omessa è costituito dalle deduzioni svolte dal contribuente nella fase del contraddittorio".

    Il motivo che denuncia un vizio di motivazione deve indicare in modo specifico il fatto controverso e decisivo; una formulazione generica comporta l'inammissibilità.

  • Art. 378 c.p.c.

    La disposizione è citata esclusivamente quale base per il deposito delle memorie delle parti; la sentenza non ne ricava uno specifico principio sostanziale.

  • Art. 112 c.p.c.; artt. 324, 342 e 434 c.p.c.

    La censura di violazione di tali disposizioni, fondata sulla pretesa mancata impugnazione di un capo della decisione di primo grado, è stata respinta perché l'Agenzia aveva effettivamente contestato in appello anche il profilo relativo alle risultanze del contraddittorio.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e seguenti; Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38, 39 e 42; D.L. 2 marzo 1989, n. 69, artt. 42 e 12; D.P.C.M. 29 gennaio 1996, art. 12, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997

    Le disposizioni sono state invocate dal contribuente contro la motivazione degli atti e le modalità dell'accertamento, ma la relativa censura è stata respinta: nella fattispecie la mancata documentazione delle giustificazioni riservate dal contribuente e l'esito del contraddittorio consentivano di motivare l'accertamento sulla base dello scostamento, ferma la successiva illegittimità derivante dalla riconosciuta congruità rispetto allo studio di settore.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 3

    Le disposizioni sono state richiamate nelle censure relative all'accertamento induttivo; la Corte ha accolto le doglianze sulla congruità rispetto allo studio di settore, ritenendo illegittima la rettifica parametrica in presenza del dato di congruità non contestato.

  • Art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è stata assorbita, non essendo stata esaminata autonomamente dopo l'accoglimento dei motivi relativi alla congruità e la decisione nel merito.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    Le disposizioni individuano i vizi di legittimità dedotti: violazione di legge, nullità processuale e vizio di motivazione. La Corte ha accolto le censure di violazione di legge e motivazione sulla congruità, respinto quelle processuali e dichiarato assorbita la censura sull'onere probatorio.

Massime di principio

  • Gli studi di settore e i parametri generano presunzioni semplici: lo scostamento, da solo, non costituisce automaticamente prova definitiva di maggiori ricavi. L'Ufficio deve normalmente attivare il contraddittorio e considerare le giustificazioni concrete del contribuente.
  • Il contribuente deve presentare elementi specifici e, se si riserva di produrre documenti nel contraddittorio, la mancata successiva produzione può consentire all'Ufficio di fondare l'accertamento sullo scostamento, purché dia conto dell'impossibilità di instaurare un contraddittorio effettivo quando il contribuente non collabora.
  • Il giudice tributario valuta autonomamente l'applicabilità dello standard al caso concreto e le prove di entrambe le parti; il contribuente può offrire in giudizio anche elementi non presentati durante il contraddittorio amministrativo.
  • Quando la congruità rispetto allo studio di settore pertinente è accertata e non contestata dall'Agenzia, essa può rendere illegittimo un accertamento basato sui parametri, in particolare se non risultano circostanze contingenti o eccezionali che giustifichino uno scostamento.

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