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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 23548 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso per cassazione riguardava la sentenza della CTR della Toscana n. 61/13/2009, depositata il 21 aprile 2009, che aveva riformato la decisione della CTP di Firenze e confermato integralmente l’accertamento relativo al 2003. L’Agenzia aveva recuperato a tassazione una plusvalenza derivante dalla cessione di quote, con conseguente richiesta di IRPEF, sanzioni e interessi. La CTP aveva attribuito a C.M. solo metà della plusvalenza, imputando l’altra metà al socio R.M.; la CTR aveva invece ritenuto che il preliminare, sottoscritto dal solo C.M. e successivamente attuato, fosse il contratto dissimulato e che C.M. avesse percepito l’intero prezzo. C.M. ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, sostenendo che il giudizio dovesse coinvolgere anche R.M.; con il secondo, ha contestato la prova dell’effettivo pagamento e della percezione dell’intero prezzo, richiamando pagamenti riferiti ad altri contratti, una fideiussione e la mancanza di prova del pagamento di 500.000 euro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: il momento di sintesi non era pertinente a una censura di violazione di legge; il quesito di diritto era generico e non calato nella fattispecie, nella quale il preliminare effettivamente attuato risultava sottoscritto dal solo C.M. e le somme erano state percepite da lui; inoltre, il ricorrente non aveva censurato tutte le autonome ragioni della decisione, in particolare la qualificazione del preliminare come contratto dissimulato. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il quesito era poco chiaro e mirava a ottenere un nuovo esame dei fatti e delle prove, non consentito in sede di legittimità. È quindi rimasto fermo l’esito della CTR, che aveva ritenuto integralmente legittimo l’accertamento. C.M. è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il quesito proposto a conclusione del primo motivo, invece, non corrisponde alla fattispecie, relativa ad accertamento effettuato solo nei confronti del C., che peraltro è il solo firmatario del preliminare di vendita di quote (unico contratto che ha avuto effettiva attuazione), e che risulta essere l'unico percettore delle relative somme.

    Per le sentenze soggette al regime dell’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve essere specifico e pertinente al caso concreto: un quesito generico o inconferente rende il motivo inammissibile. Il provvedimento rileva inoltre che il momento di sintesi è richiesto per le censure di vizio motivazionale, non per quelle formulate come violazione di legge.

  • Art. 331 c.p.c.

    La norma è invocata dal ricorrente a sostegno della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro socio. La Corte non decide nel merito se ricorresse il litisconsorzio necessario, perché dichiara inammissibile il motivo per difetti del quesito e per mancata censura di una delle autonome ragioni della decisione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 53

    Il ricorrente li richiama per sostenere la necessità di integrare il contraddittorio tributario nei confronti di R.M. La Corte non enuncia una regola sostanziale sul litisconsorzio, poiché non esamina la censura nel merito e la dichiara inammissibile.

  • Artt. 1414 e seguenti c.c.

    Sono richiamati dal contribuente per contestare la ricostruzione della simulazione e l’individuazione del contratto effettivamente attuato. La Corte non ne interpreta il contenuto, poiché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • Artt. 1936 e seguenti c.c.

    Il ricorrente li richiama in relazione alla fideiussione, contestando che essa provasse il pagamento del prezzo. La Corte non affronta nel merito la questione, dichiarando inammissibile il motivo perché diretto a ottenere un riesame dei fatti.

  • Artt. 1473 e 1474 c.c.

    Sono invocati dal ricorrente sulle regole della vendita e del pagamento del prezzo. La Corte non ne fornisce un’interpretazione, poiché la censura è inammissibile e mira a una rivalutazione del materiale probatorio.

Massime di principio

  • In cassazione, il quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. deve identificare con precisione l’errore attribuito alla sentenza e la regola applicabile alla fattispecie; una formulazione astratta, generica o non pertinente comporta l’inammissibilità del motivo.
  • Se una decisione poggia su più ragioni autonome, il ricorrente deve impugnarle tutte: lasciarne incontestata anche una sola, sufficiente a sorreggere l’esito, può rendere inammissibili le censure rivolte alle altre.
  • La cassazione non è una sede per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti. Contestazioni sull’effettivo pagamento del prezzo devono indicare un vizio di legittimità ammissibile, non limitarsi a proporre una diversa lettura di documenti e circostanze.
  • La richiesta di integrare il contraddittorio con un altro soggetto non viene esaminata nel merito se il motivo che la sostiene è inammissibile per formulazione inadeguata o per mancata contestazione di una ratio decidendi autonoma.

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