Sentenza del 18/11/2015 n. 23551 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Fondazione contestava la decisione della CTR, che aveva respinto l'opposizione alla cartella esattoriale dell'8 febbraio 1990, relativa a redditi da pensioni erogate negli anni 1965 e 1966 non dichiarati. Sosteneva che l'inoppugnabilità dell'atto impositivo per ragioni processuali non impedisse di chiedere la ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., delle somme pagate senza causa, assumendo che l'obbligazione tributaria fosse priva di giustificazione. La CTR aveva ritenuto che, essendo divenuta definitiva l'ordinanza relativa all'accertamento per mancata impugnazione, la cartella fosse contestabile soltanto per vizi propri e non per questioni riguardanti il merito della pretesa.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso e condannato la Fondazione a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro per onorari, oltre accessori e spese prenotate a debito. Ha ritenuto ammissibile la censura, benché non indicasse il numero del motivo previsto dall'art. 360 c.p.c., perché riconducibile in modo inequivocabile a un error in procedendo. Nel merito, ha escluso che si fosse formato un giudicato interno sull'inesistenza della causa del debito: la contestazione dell'Agenzia circa la preclusione del riesame del merito non implicava rinuncia o acquiescenza su quel merito. Ha quindi stabilito che l'estinzione del giudizio d'impugnazione dell'accertamento ne comporta la definitività e impedisce di contestare la pretesa tributaria nel giudizio sulla cartella o mediante un'istanza di rimborso. La sentenza impugnata era stata pronunciata dalla CTR del Lazio dopo l'annullamento con rinvio della precedente sentenza n. 352/19/1997, per difetto di sottoscrizione del presidente del collegio.
Norme richiamate
Art. 360 c.p.c.
Nel caso di specie il motivo reca univoco riferimento al ed error in procedendo della sentenza impugnata, lamentandosi, in buona sostanza, che la CTR abbia erroneamente affermato che l'intervenuta inoppugnabilità dell' atto impositivo precludesse al contribuente l'esperimento dell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.. La censura è dunque riconducibile alla violazione dell'art. 360 c.p.c. , n. 4) nonostante sia stato omesso lo specifico riferimento numerico.
Il motivo di cassazione può essere ricondotto a una delle categorie dell'art. 360 c.p.c. anche senza indicare il numero corrispondente, purché la ragione d'impugnazione sia identificabile in modo immediato e inequivocabile.
D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16
la cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di un credito tributario avente titolo in un precedente avviso di accertamento divenuto definitivo in quanto notificato e, a suo tempo non impugnato, può essere contestata dinanzi agli organi del contenzioso tributario e può da tali organi essere invalidata solo per vizi propri, e non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto
Quando l'accertamento presupposto è divenuto definitivo, la cartella può essere contestata soltanto per vizi che riguardano la cartella stessa, non per contestare la fondatezza o la validità dell'accertamento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
la cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di un credito tributario avente titolo in un precedente avviso di accertamento divenuto definitivo in quanto notificato e, a suo tempo non impugnato, può essere contestata dinanzi agli organi del contenzioso tributario e può da tali organi essere invalidata solo per vizi propri, e non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto
La disposizione è richiamata quale conferma della regola per cui, una volta definitivo l'accertamento, l'impugnazione della cartella non consente di riaprire il merito della pretesa tributaria.
Art. 2033 c.c.
La definitività dell'avviso di accertamento lo rende infatti irretrattabile e preclude dunque la possibilità per il contribuente di far valere attraverso un'istanza di rimborso il carattere indebito del versamento, il cui presupposto, costituita dall'infondatezza della pretesa tributaria, non può essere oggetto di riesame.
L'azione di ripetizione dell'indebito non permette di ottenere un nuovo esame della fondatezza della pretesa tributaria quando l'accertamento è divenuto definitivo; la definitività impedisce quindi di fondare il rimborso sull'asserita mancanza di causa del pagamento.
Art. 2909 c.c.
La Corte esclude che nel caso concreto si fosse formato un giudicato interno sul merito della pretesa tributaria: l'accoglimento della censura preliminare sulla preclusione processuale non equivaleva a rinuncia o acquiescenza dell'Agenzia sul merito.
Massime di principio
- Se l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, anche perché il giudizio d'impugnazione si è estinto, la successiva cartella può essere contestata per i propri vizi, ma non per rimettere in discussione il merito dell'accertamento.
- La richiesta di rimborso o la ripetizione dell'indebito non può essere utilizzata per aggirare la definitività dell'accertamento e ottenere un riesame della fondatezza del debito tributario.
- La difesa che fa valere una preclusione processuale non implica, da sola, rinuncia o acquiescenza sulla questione di merito preclusa.
- Un motivo di ricorso per cassazione non è inammissibile solo perché omette l'indicazione numerica dell'ipotesi dell'art. 360 c.p.c., se il suo contenuto consente di individuarla senza ambiguità.
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