Cassazione Civile, Ordinanza n. 13730/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società proprietaria di un parco eolico aveva presentato Doc.Fa. per l’accatastamento dell’impianto in categoria D/1, indicando una rendita inferiore e sostenendo che, ai sensi della normativa sopravvenuta in materia catastale degli impianti eolici, non dovessero essere computate le componenti impiantistiche "imbullonate" come torre, navicella e pale. L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la proposta, aumentando sensibilmente la rendita, utilizzando il metodo del costo di produzione/costo di ricostruzione e includendo nel calcolo anche torre, plinto/fondazioni e voci accessorie quali profitto dell’imprenditore, oneri finanziari e spese tecniche. In primo grado l’avviso era stato annullato integralmente; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con riconoscimento della fondatezza di alcune censure dell’Ufficio. La società ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che non vi fosse ultrapetizione/extra-petizione nel giudizio di primo grado, poiché l’annullamento integrale discendeva dalla ritenuta irrilevanza catastale delle componenti escluse e dalla conseguente impossibilità di applicare le percentuali accessorie; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina catastale (art. 1, comma 21, l. 208/2015; art. 1, comma 244, l. 190/2014; art. 28 d.P.R. 1142/1949), affermando che, una volta esclusa la rilevanza catastale della componente impiantistica, anche gli oneri finanziari, il profitto del costruttore e le spese tecniche non potevano essere calcolati su quella stessa componente. L’Agenzia, con controricorso e ricorso incidentale, sosteneva a sua volta che l’appello della contribuente non avesse riproposto specifiche doglianze e che la sentenza di secondo grado fosse incorsa in ultrapetizione; in subordine difendeva la correttezza del metodo di stima adottato.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che l’annullamento totale dell’avviso da parte del primo giudice fosse erroneo perché, espunta la pala eolica dal calcolo, restavano comunque da rideterminare le altre componenti catastalmente rilevanti del bene (suolo, fondazioni, cabina) e le voci accessorie da applicare su tali componenti. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti in cui la sentenza impugnata non aveva espunto le voci aggiuntive calcolate sulla componente impiantistica esclusa (la pala eolica), affermando che la rendita doveva essere ricalcolata sulla base delle sole componenti ancora rilevanti, con applicazione di oneri finanziari, profitto dell’imprenditore e spese tecniche soltanto su quelle. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito/inammissibile nel dispositivo finale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È stata esclusa, in punto decisivo, la prospettata ultrapetizione del primo giudice; la censura della ricorrente è stata respinta, mentre la Corte ha ritenuto che il giudice di merito dovesse comunque rideterminare la rendita sulle componenti ancora rilevanti senza annullare integralmente l’atto.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato ritenuto inammissibile il tentativo di prospettare come violazione di legge una critica che mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto e una valutazione tecnica compiuti dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È stato utilizzato come base formale dei motivi relativi a nullità processuali e violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stata richiamata quale norma di raccordo per il ricorso per cassazione nel processo tributario.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s' intendono rinunciate."
La Corte ha ritenuto inconferente la doglianza basata sulla mancata riproposizione di questioni non accolte, poiché la questione delle voci accessorie era stata comunque introdotta dall’appello dell’Ufficio.
art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato dalla parte per sostenere l’irrilevanza catastale delle componenti impiantistiche 'imbullonate' degli impianti eolici.
art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamato come base legislativa del rinvio alla circolare tecnica sul criterio di stima catastale degli impianti.
art. 28, comma 2, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
È stato richiamato quale criterio normativo per la determinazione del valore venale tramite costo di ricostruzione deprezzato quando il mercato non offra dati sufficienti.
Circolare n. 6 del 2012
È stata richiamata come fonte tecnica recepita dalla normativa sopravvenuta per la stima indiretta del valore catastale mediante costo di ricostruzione deprezzato.
Massime di principio
- In tema di rendita catastale di impianti eolici, l’esclusione di alcune componenti impiantistiche dalla base imponibile non comporta automaticamente l’annullamento integrale dell’avviso, se restano altre componenti ancora rilevanti che richiedono una nuova determinazione della rendita.
- Le voci accessorie del costo di produzione o di ricostruzione deprezzato, quali profitto dell’imprenditore, oneri finanziari e spese tecniche, devono essere ricalcolate solo sulle componenti dell’immobile che conservano rilevanza catastale; non possono essere applicate anche sulle componenti escluse dalla normativa.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in violazione di legge la critica alla valutazione tecnica e fattuale compiuta dal giudice di merito, quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa quantificazione del valore catastale.
- La contestazione di ultrapetizione è infondata quando il giudice di appello esamina una questione introdotta dall’impugnazione della controparte e necessaria per la corretta decisione della causa, anche se nel ragionamento considera altresì profili difensivi già emersi in primo grado.
- La rendita catastale degli immobili valutati con metodo indiretto va determinata secondo un criterio coerente di costo di ricostruzione deprezzato, evitando che le percentuali accessorie siano applicate a basi di calcolo non più rilevanti per effetto dell’esclusione normativa di talune componenti.
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