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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22793/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, notificato a una società poi fallita. In primo grado la CTP di Catania accolse solo parzialmente il ricorso della società, riducendo la pretesa erariale. In appello, la CTR rigettò l'impugnazione dell'Ufficio sulla legittimazione del soggetto che aveva proposto il ricorso per la società e dichiarò tardivo, quindi inammissibile, l'appello incidentale della società volto a ottenere l'integrale annullamento dell'atto. La società propose revocazione e la CTR, con sentenza successiva, revocò in parte qua la decisione precedente ritenendo erronea la declaratoria di tardività dell'appello incidentale e, in sede rescissoria, annullò integralmente l'accertamento. L'Agenzia impugnò entrambe le decisioni. Nel ricorso n. 26955/2019 dedusse: 1) violazione dell'art. 43 l.f., dell'art. 10 d.lgs. 546/1992, degli artt. 100 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il ricorso originario era inammissibile perché proposto dal soggetto non legittimato, essendo subentrato il curatore fallimentare e non essendo sufficiente la mera inerzia del curatore; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle censure di merito dell'Ufficio relative alla pretesa tributaria. Nel ricorso n. 28061/2020, limitato alla parte rescissoria della sentenza resa su revocazione, l'Ufficio denunciò: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, dell'art. 51 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., censurando la valutazione delle prove e il mancato governo delle presunzioni fiscali. La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il primo motivo del ricorso n. 26955/2019, affermando che, in presenza di inerzia del curatore rispetto all'atto impositivo riferito a rapporti d'imposta formatisi prima del fallimento, il fallito conserva legittimazione concorrente a impugnare e, per le persone giuridiche, tale legittimazione spetta all'ultimo legale rappresentante in carica prima dell'apertura del fallimento, senza che rilevi l'anno d'imposta; ha invece accolto il secondo motivo del medesimo ricorso, rilevando l'omessa pronuncia sul merito della pretesa tributaria. Ha poi accolto il ricorso n. 28061/2020, ritenendo la motivazione della sentenza rescissoria meramente apparente e illogica, perché fondata in modo generico su documenti e su una perizia di parte nonostante l'inattendibilità della contabilità, e perché la CTR non aveva effettivamente esaminato le censure dell'Ufficio né spiegato il percorso logico-giuridico seguito. Le sentenze impugnate sono state quindi cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ha rigettato il primo motivo del ricorso n. 26955/2019, ha accolto il secondo motivo di quel ricorso e ha accolto anche il ricorso n. 28061/2020. Di conseguenza ha cassato entrambe le sentenze della CTR di Catania, sia quella che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e dichiarato inammissibile l'appello incidentale della società, sia quella resa in revocazione che aveva annullato integralmente l'avviso di accertamento. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia in diversa composizione, con motivazione adeguata e completa, e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione non ha definito nel merito la pretesa fiscale, ma ha eliminato entrambe le pronunce di merito per i vizi processuali riscontrati.

Norme richiamate

  • art. 43 R.D. n. 267/1942

    La Corte richiama la regola fallimentare per affermare che, rispetto ad atti impositivi relativi a rapporti d'imposta sorti prima del fallimento, il fallito può impugnare l'atto se il curatore vi rimane inerte.

  • art. 10 d.lgs. n. 546/1992

    Viene evocato nel primo motivo di ricorso per contestare la legittimazione processuale del soggetto che aveva agito per la società fallita.

  • art. 100 c.p.c.

    La legittimazione ad agire viene trattata come profilo di interesse processuale; la Corte esclude che difetti per la società fallita quando vi sia inerzia del curatore e l'atto sia impugnato dall'ultimo legale rappresentante.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dall'Ufficio per sostenere un preteso onere probatorio a carico del contribuente; la Corte non accoglie questa impostazione sul punto della legittimazione, ma ne fa applicazione nella censura relativa alla motivazione apparente e alla prova documentale.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ritiene sussistente l'omessa pronuncia quando il giudice di merito non esamina le censure di merito dedotte con l'appello dell'Ufficio.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato per denunciare la mancanza di motivazione effettiva della sentenza della CTR.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è cassata perché la motivazione è ritenuta apparente, generica e non idonea a spiegare il percorso logico seguito dal giudice di merito.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    L'Ufficio lo invoca nel ricorso contro la sentenza resa in revocazione, contestando la valutazione delle presunzioni e delle prove da parte del giudice tributario.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato quale parametro della determinazione del reddito in base a presunzioni e della legittimità della ricostruzione fiscale contestata.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    È invocato in relazione ai poteri di accertamento e alla valutazione delle risultanze documentali in materia IVA.

Massime di principio

  • In materia tributaria, quando i presupposti del rapporto d'imposta si sono formati prima del fallimento, il contribuente fallito può impugnare l'atto impositivo se il curatore resta oggettivamente inerme rispetto all'impugnazione; non occorre dimostrare che l'inerzia sia stata dovuta a disinteresse o inattività consapevole, essendo sufficiente la mera astensione dal proporre ricorso.
  • Per le persone giuridiche fallite, la legittimazione concorrente a impugnare l'atto spetta all'ultimo legale rappresentante in carica prima dell'apertura del fallimento, perché la legittimazione processuale va valutata con riferimento al momento della proposizione del giudizio e non all'anno d'imposta oggetto di accertamento.
  • Ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice d'appello si limita a esaminare un solo profilo della controversia e tralascia completamente di decidere su ulteriori motivi di gravame aventi autonoma portata decisoria.
  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando si limita ad affermazioni generiche o assertive sulla sufficienza di documenti e perizie di parte, senza indicare le ragioni fattuali e giuridiche del convincimento e senza confrontarsi in modo coerente con le risultanze processuali.
  • Nel giudizio tributario la valorizzazione di una perizia di parte o di documenti deve essere sorretta da un percorso argomentativo comprensibile e logicamente coerente; una motivazione che la richiami in modo stereotipato, specie a fronte di contabilità ritenuta inattendibile, non è idonea a reggere la decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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