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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05400/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (promittenti venditori)

La controversia

La controversia nasce da due contratti preliminari del 17 ottobre 2007 relativi alla vendita di un terreno con una casina di villeggiatura in Andria, di cui una quota era gravata da iscrizione ipotecaria. Il promissario acquirente aveva corrisposto metà del prezzo, si era attivato per la cancellazione dell’ipoteca sulla quota di una dei promittenti venditori e aveva promosso azione ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento. I giudici di merito avevano però dichiarato risolti i preliminari per inadempimento dell’acquirente, ritenendo contrario a buona fede il suo rifiuto di stipulare i definitivi, motivato dalla mancata produzione, da parte dei venditori, della dichiarazione di regolarità/conformità catastale dell’immobile. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460, secondo comma, c.c.: con il primo ha contestato la valutazione comparativa delle condotte delle parti e la ritenuta contrarietà a buona fede del proprio rifiuto di contrarre; con il secondo ha lamentato l’omesso esame del comportamento dei venditori, dal cui rifiuto di procurarsi il documento catastale sarebbe derivata la mancata stipula dei definitivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si fondava sulla valutazione comparativa delle condotte in termini di buona fede, ma sull’inesistenza, all’epoca dei fatti, dell’obbligo di rendere la dichiarazione di conformità catastale invocata dal promissario acquirente per giustificare il proprio rifiuto di stipulare il definitivo. Poiché tale affermazione centrale della decisione di appello non era stata censurata, le doglianze rivolte contro considerazioni solo accessorie sono state ritenute prive di interesse. Non sono state liquidate spese perché i resistenti erano rimasti intimati. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse quando i motivi non aggrediscono la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma soltanto argomentazioni accessorie o rafforzative.
  • Per censurare utilmente una decisione è necessario colpire l’affermazione decisiva su cui essa si fonda; l’omessa critica di tale passaggio rende irrilevanti le doglianze relative a profili secondari.
  • L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può essere utilmente invocata se il comportamento ascritto alla controparte consiste nella mancata esecuzione di un obbligo non ancora esistente all’epoca dei fatti.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso è necessario un effettivo interesse concreto all’impugnazione, che manca quando l’esito della causa resterebbe comunque sorretto dalla ratio non censurata.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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