Cassazione Civile, Ordinanza n. 05400/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promittenti venditori)
La controversia
La controversia nasce da due contratti preliminari del 17 ottobre 2007 relativi alla vendita di un terreno con una casina di villeggiatura in Andria, di cui una quota era gravata da iscrizione ipotecaria. Il promissario acquirente aveva corrisposto metà del prezzo, si era attivato per la cancellazione dell’ipoteca sulla quota di una dei promittenti venditori e aveva promosso azione ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento. I giudici di merito avevano però dichiarato risolti i preliminari per inadempimento dell’acquirente, ritenendo contrario a buona fede il suo rifiuto di stipulare i definitivi, motivato dalla mancata produzione, da parte dei venditori, della dichiarazione di regolarità/conformità catastale dell’immobile. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460, secondo comma, c.c.: con il primo ha contestato la valutazione comparativa delle condotte delle parti e la ritenuta contrarietà a buona fede del proprio rifiuto di contrarre; con il secondo ha lamentato l’omesso esame del comportamento dei venditori, dal cui rifiuto di procurarsi il documento catastale sarebbe derivata la mancata stipula dei definitivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si fondava sulla valutazione comparativa delle condotte in termini di buona fede, ma sull’inesistenza, all’epoca dei fatti, dell’obbligo di rendere la dichiarazione di conformità catastale invocata dal promissario acquirente per giustificare il proprio rifiuto di stipulare il definitivo. Poiché tale affermazione centrale della decisione di appello non era stata censurata, le doglianze rivolte contro considerazioni solo accessorie sono state ritenute prive di interesse. Non sono state liquidate spese perché i resistenti erano rimasti intimati. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1460, secondo comma, c.c.
L’eccezione di inadempimento va valutata alla luce della buona fede, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la doglianza non colpisse la ratio della decisione di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma sul vizio di violazione di legge, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stata invocata per omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
L’interesse ad impugnare manca quando i motivi non investono la ragione decisiva della sentenza, ma solo argomentazioni accessorie.
Richiamato quale azione promossa dal promissario acquirente per ottenere l’esecuzione in forma specifica del preliminare.
art. 29, comma 1-bis, L. 27 febbraio 1985, n. 52
La Corte d’appello aveva osservato che l’obbligo di dichiarazione catastale è stato introdotto solo successivamente ai fatti di causa.
art. 19, comma 14, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122
È la norma che ha inserito l’obbligo di dichiarazione catastale, non vigente al momento in cui il preliminare doveva essere trasfuso nel definitivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata accertata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse quando i motivi non aggrediscono la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma soltanto argomentazioni accessorie o rafforzative.
- Per censurare utilmente una decisione è necessario colpire l’affermazione decisiva su cui essa si fonda; l’omessa critica di tale passaggio rende irrilevanti le doglianze relative a profili secondari.
- L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può essere utilmente invocata se il comportamento ascritto alla controparte consiste nella mancata esecuzione di un obbligo non ancora esistente all’epoca dei fatti.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso è necessario un effettivo interesse concreto all’impugnazione, che manca quando l’esito della causa resterebbe comunque sorretto dalla ratio non censurata.
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