Cassazione Civile, Sentenza n. 14334/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento TARSU/TIA per l'annualità 2012. Contestazioni principali: mancata notifica dell'atto prodromico (fattura/avviso di pagamento), errore nella determinazione delle superfici imponibili, tardività e inammissibilità delle contestazioni rispetto ad atti precedenti, omissione di integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione (Equitalia), introduzione in appello di nuove eccezioni e documenti, richiamo a precedenti giudicati e questioni relative alla possibilità di iscrivere a ruolo il tributo sulla base del ruolo dell'anno precedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello del Comune, pervenendo alla conclusione che la fattura/avviso di pagamento prodromico era stato regolarmente notificato (anche consegnato a mani dell'amministratore) e che le contestazioni della contribuente su materia già comunicata in precedenza erano tardive o inammissibili. La Corte ha inoltre affermato che la mancata partecipazione del concessionario alla lite non ha leso il diritto di difesa del ricorrente e che, nel giudizio tributario, la produzione di documenti in appello è consentita ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.lgs. 546/1992. Ha precisato che l'eventuale nullità della notifica dell'atto prodromico poteva essere sanata ex art. 156 c.p.c. quando il contribuente, pur avendo impugnato cumulativamente atto prodromico e cartella, non aveva allegato nuove difese rimaste precluse dalla mancata conoscenza del prodromico. Sono inoltre state dichiarate inammissibili o infondate le doglianze per carenza di specificità (soprattutto riguardo a presunti precedenti in giudicato non allegati) o perché formulate tardivamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Comune.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto applicabile la sanatoria della nullità della notifica dell'atto prodromico quando il contribuente impugna cumulativamente atto prodromico e cartella ma non addita nuove difese che sarebbero state precluse dalla mancata tempestiva conoscenza dell'atto prodromico.
art. 58, comma 2, D.lgs. 546/1992
Consente la produzione in appello di prove documentali anche se preesistenti al primo grado; la Corte ha confermato la legittimità della produzione documentale del Comune in sede di appello.
Richiamato in relazione alla reiterazione del processo: la Corte ha escluso la necessità di reintegrare o riaprire processi quando non sussiste una lesione reale del diritto di difesa o del contraddittorio derivante dall'omissione di un presunto litisconsorte.
Usato per valutare la specificità del ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze fondate su presunti giudicati esterni non specificati né allegati.
Richiamato fra le norme invocate dal ricorrente in tema di estinzione o prescrizione; la Corte ha però rigettato le censure basate su questi riferimenti per carenza di specificità o fondatezza.
artt. 102, 331, 99, 324, 137, 148, 175, 127, 101 c.p.c.
Norme di procedura civile richiamate dal ricorrente o dalla Corte in relazione al contraddittorio, alla costituzione delle parti, alla omessa pronuncia su eccezioni e al dovere del giudice di evitare formalismi inutili; la Corte le ha interpretate in chiave di tutela del principio della ragionevole durata del processo e dell'effettività del contraddittorio.
art. 72, co. 1 D.Lgs. 507/1993
Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di iscrivere a ruolo il tributo basato su ruolo precedente; la Corte ha ritenuto che tale norma non fosse applicabile nel caso di specie e che la decisione fosse fondata sulla notificazione della fattura prodromica.
art. 73, co. 1 D.Lgs. 507/1993
Invocato nel ricorso ma non ritenuto risolutivo dalla Corte rispetto alla fattispecie concreta; la decisione si è basata su accertamenti di fatto e su questioni processuali di ammissibilità.
L. n. 265/1999 art. 10; L. n. 890/1982 art. 1
Norme citate nel ricorso in relazione a temi di competenze e presupposti impositivi; la Corte non le ha ritenute decisive per riformare la sentenza impugnata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della maggiorazione del contributo unificato prevista dalla norma, se dovuta.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, artt. 6 e 13 (richiamo costituzionale)
Richiamati a giustificazione del principio della ragionevole durata del processo e dell'obbligo del giudice di evitare formalità inutili che ostacolino una sollecita definizione del processo.
Massime di principio
- Se il giudice di merito fonda la decisione su più ragioni autonome, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura sulle altre per difetto di interesse.
- Nel contenzioso tributario il contribuente che impugna una cartella esattoriale può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione; l'omessa partecipazione del concessionario non determina automaticamente nullità del processo se non è leso il diritto di difesa del contribuente.
- La nullità formale della notifica dell'atto prodromico può essere sanata ex art. 156 c.p.c. quando il contribuente contesta l'atto finale senza aver allegato nuove difese sostanziali che sarebbero state precluse dalla mancata tempestiva conoscenza dell'atto prodromico.
- In sede di appello, ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.lgs. 546/1992, è consentita la produzione di documenti anche se preesistenti al primo grado; pertanto la produzione in appello non è necessariamente inammissibile.
- Richieste fondate su precedenti giudicati esterni devono essere specificate e documentate nel ricorso per cassazione; la mancata allegazione rende la doglianza inammissibile per difetto di specificità.
- Le eccezioni o argomenti nuovi sollevati tardivamente (ad esempio soltanto in memoria ex art. 378 c.p.c.) rischiano di essere dichiarati inammissibili se non adeguatamente tempestivi o giustificati.
- Per ottenere l'annullamento di una decisione è necessario impugnare tutte le motivazioni autonome che la sorreggono; la strategia processuale deve prevedere l'attacco di ogni ratio decisoria significativa.
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