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Sentenza

Sentenza n. 1050/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202100016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere regionali e accordo con le associazioni delle farmacie convenzionate per l'esecuzione in farmacia di test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del coronavirus

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le delibere regionali del dicembre 2020 e l'accordo sottoscritto l'11 dicembre 2020 tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, relativo all'esecuzione di test rapidi nasali per la rilevazione dell'antigene del coronavirus. Ha dedotto: incompetenza e violazione del d.lgs. n. 153/2009 e del d.m. 16 dicembre 2010, sostenendo che le farmacie non fossero abilitate a svolgere la prestazione; violazione della disciplina sulle professioni sanitarie e dell'attività professionale dei biologi, con eccesso di potere per sviamento, travisamento e illogicità, assumendo che si trattasse di analisi biologiche riservate a biologi abilitati e iscritti all'albo; violazione della disciplina europea e nazionale relativa all'esercizio della professione di farmacista e degli artt. 1 e 4 del d.m. 16 dicembre 2010, sostenendo che le prestazioni non rientrassero nell'elenco delle attività esercitabili dai farmacisti. La Regione e le associazioni delle farmacie hanno chiesto il rigetto, sostenendo che i test avessero funzione di screening e autocontrollo, non costituissero analisi biologiche o attività diagnostica in senso stretto e fossero legittimati dalla normativa statale e regionale, anche sopravvenuta.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla competenza delle farmacie, alla riserva professionale dei biologi e alla disciplina dell'attività dei farmacisti. Dopo la proposizione del ricorso, la campagna di screening era temporalmente limitata al periodo 21 dicembre 2020-30 giugno 2021 e la relativa efficacia si era esaurita; inoltre, la disciplina applicabile ai test diagnostici effettuabili in farmacia era stata successivamente modificata e superata da normativa primaria e secondaria, da ultimo dalla circolare del Ministero della Salute del 10 ottobre 2023, n. 14659. Il ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, cui hanno aderito le altre parti costituite. Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda cautelare in appello; nulla è stato disposto per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto.

  • art. 2, comma 3, d.P.R. n. 371/1998

    Indicato nel quadro normativo dell'accordo, quale base per l'erogazione da parte delle farmacie di una pluralità di servizi e prestazioni con modalità differenziate.

  • d.lgs. n. 153/2009

    Richiamato dalle parti e nei motivi di ricorso in relazione ai nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

  • d.m. 16 dicembre 2010

    Richiamato in relazione ai limiti e alle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza e alle attività esercitabili nelle farmacie; la questione non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta improcedibilità.

  • l. n. 178/2020, comma 418

    Invocato da una parte resistente quale disciplina sopravvenuta legittimante l'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo; il TAR non ha deciso nel merito la questione.

  • art. 1, comma 2, lett. d) ed e), d.lgs. n. 153/2009

    Richiamato per contestare o delimitare le attività e i servizi erogabili dalle farmacie; la censura è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 2229 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la riserva di attività professionali; il motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 1 l. n. 396/1967

    Richiamato dal ricorrente in materia di professione di biologo; la questione non è stata decisa per sopravvenuto difetto di interesse.

  • artt. 30 e seguenti d.P.R. n. 328/2001

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina professionale dei biologi; il TAR non ha esaminato la censura.

  • d.m. n. 176/2016

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina del percorso professionale abilitante dei biologi; il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. n. 258/1991

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla formazione e al diritto di stabilimento dei farmacisti; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 51 d.lgs. n. 206/2007

    Richiamato dal ricorrente in materia di esercizio delle attività professionali di farmacista; il motivo è rimasto assorbito.

  • artt. 1 e 4 d.m. 16 dicembre 2010

    Richiamati per sostenere la tassatività delle prestazioni esercitabili dai farmacisti; il TAR non ha assunto una decisione sul punto.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l'efficacia temporale degli atti impugnati si esaurisce e la disciplina da essi recata viene superata da una normativa successiva, il ricorrente può perdere l'interesse concreto e attuale alla decisione di merito; il giudice dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dal ricorrente, se coerente con l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato e non contestata dalle altre parti costituite, consente al giudice di definire il giudizio in rito senza esaminare i motivi di legittimità.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate quando le circostanze processuali, inclusa la parziale riforma cautelare intervenuta in appello, giustificano una regolazione diversa dalla soccombenza integrale.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaProfessioni sanitarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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