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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17470/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino dell'8/1/2024 che aveva rigettato l'appello del difensore volto alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva soprattutto la mancanza di motivazione e sosteneva che non si era formato giudicato cautelare perché la precedente ordinanza era stata impugnata in Cassazione con udienza fissata; inoltre evidenziava elementi favorevoli quali il tempo trascorso, l'assenza quasi totale di precedenti specifici, la consegna spontanea e la presunta distanza dal contesto delittuoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse adeguatamente motivato, confermando che non sono emersi elementi nuovi idonei a superare la preclusione derivante dalle precedenti decisioni cautelari (giudicato cautelare formatosi). Ha richiamato la gravità dei fatti (ingenti quantità di stupefacenti, aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990), l'appartenenza a circuito criminale di medio-alto livello, l'assenza di omnicomprensivo ravvedimento e l'insufficienza del mero decorso del tempo come argomento per la sostituzione della misura. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Usato per definire la responsabilità concorrente nei reati contestati; la ricostruzione del concorso contributivo è parte della valutazione della gravità.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 (commi 4, 5, 6)

    Norme sostanziali sulle fattispecie di traffico di stupefacenti che qualificano le condotte contestate e orientano la valutazione della gravità e della pericolosità.

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    Aggravante per ingente quantità di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell'art. 80 attesti una maggiore pericolosità sociale e rafforzi la giustificazione della custodia cautelare.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Riferimento alla procedura del concordato in appello; la riduzione di pena risultante dal concordato è considerata conseguenza della scelta processuale e non una rivalutazione della gravità dei fatti ai fini cautelari.

  • art. 274 c.p.p.

    Regola le esigenze cautelari da valutare; la Corte ha richiamato che la valutazione del pericolo di recidiva è autonoma e personale, non trasferibile tra coimputati.

  • art. 275 c.p.p. (co. 2)

    Consente la verifica della proporzione della misura rispetto alla pena; la Corte ha ritenuto proporzionata la custodia carceraria rispetto alla pena definitiva rideterminata.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Men- zionato in relazione alle modalità degli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto che nemmeno le prescrizioni speciali di cui a questo articolo sarebbero sufficienti ad assicurare la prevenzione del rischio di reiterazione.

  • art. 292 (comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere valutato nell'ordinanza che dispone la misura, ma non è decisivo da solo nelle richieste di revoca o sostituzione della misura cautelare.

  • art. 299 c.p.p.

    Regola la revoca o la sostituzione della misura; la Corte ha richiamato che il tempo rileva solo se accompagnato da altri elementi sopravvenuti idonei a modificare il quadro cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria del ricorrente.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiama i limiti di motivazione e illimitatezza del motivo in Cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti richiesti dall'art. 173.

  • art. 94 (comma 1-ter) disp. att. c.p.p.

    Richiami procedurali e avvisi al ricorrente; la Corte ha dato gli avvisi previsti.

Massime di principio

  • La mera decorrenza del tempo in custodia cautelare non costituisce, di per sé, elemento nuovo idoneo a modificare il quadro cautelare: deve essere accompagnata da fatti sopravvenuti o elementi concreti che evidenzino un attenuarsi delle esigenze cautelari.
  • Una precedente ordinanza cautelare divenuta irrevocabile (giudicato cautelare) preclude la riproposizione delle stesse questioni endoprocessuali, salvo la comparsa di nuovi elementi rilevanti non esaminati.
  • La gravità e le modalità di commissione dei reati (es. ingenti quantitativi, carattere organizzato o internazionale del traffico) e il riconoscimento di aggravanti (art. 80 DPR 309/1990) rafforzano la giustificazione della custodia cautelare e rendono meno probabile la sostituzione con misure meno afflittive.
  • La riduzione di pena derivante da scelte processuali (es. concordato ex art. 599-bis c.p.p.) non equivale automaticamente a una rivalutazione della pericolosità sociale ai fini cautelari.
  • Il trattamento differenziato tra coimputati è ammissibile: la situazione cautelare va valutata sulla base del contributo e della personalità di ciascun indagato, per cui il provvedimento favorevole a un coimputato non impone automaticamente la modifica della misura per gli altri.
  • Dichiarazioni spontanee o ammissioni rese fuori da contesti contraddittorii hanno limitata efficacia probatoria ai fini di dimostrare un cambiamento della condotta e della pericolosità sociale.
  • La proposta di domiciliazione deve essere valutata anche rispetto all'attitudine del domicilio a prevenire il rischio di reiterazione (es. possibilità di impartire direttive dall'interno o di detenere stupefacenti in casa).

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