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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17451/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Marsala per due motivi principali: (1) violazione del principio "ne bis in idem" richiamando l'art. 649 c.p.p., sostenendo che era già stato giudicato in altro procedimento (n. 1010/2019) per fatti connessi all'incidente — in particolare per reati indicati agli artt. 189 c.1 e c.6 e 189 c.1 e c.7 c.d.s. — e che il nuovo giudizio costituiva duplicazione; (2) vizio di motivazione e falsa applicazione dell'art. 590 c.p. nonché mancanza di considerazione delle circostanze che avrebbero inficiato l'attendibilità della persona offesa (ossia l'interesse civile conseguente alla conoscenza dell'assenza di copertura assicurativa), chiedendo di ritenere non credibili le sue dichiarazioni. È inoltre riportato che la compagnia assicurativa aveva successivamente versato €600 alla parte civile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che non sussista "ne bis in idem": i fatti per cui il ricorrente era già stato giudicato (omissione di soccorso/obblighi di fermarsi e prestare assistenza, reati di natura dolosa e attinenti alla sicurezza della circolazione) sono diversi e autonomi rispetto al fatto per cui era stato condannato in appello (lesioni personali colpose: trauma distorsivo del rachide cervicale, reato contro la persona). Sul secondo motivo la Corte ha qualificato la censura come una rivalutazione di merito dell'attendibilità della persona offesa basata su mere congetture circa il suo interesse civile, materia non sindacabile in sede di legittimità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente come fondamento del divieto del "ne bis in idem"; la Corte ha interpretato che non opera il divieto perché i procedimenti riguardavano fatti materialmente e giuridicamente diversi (omissione di soccorso/obblighi di fermarsi vs. lesioni personali colpose).

  • art. 590 cod. pen.

    Norma relativa alle lesioni personali colpose: la sentenza impugnata ha ritenuto provata la colpa nella causazione del trauma cervicale; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che chiedeva una rivalutazione dell'attendibilità delle prove su questo capo.

  • art. 149, comma 4, cod. strada

    Richiamato tra le violazioni contestate nell'originario procedimento (tamponamento e violazione di norme del codice della strada); la Corte non ha ritenuto questa norma dirimente rispetto al profilo del "ne bis in idem" tra i diversi procedimenti.

  • artt. 189, commi richiamati, cod. strada

    artt. 189 c.1 e c.6; art. 189 c.1 e c.7 c.d.s.

    Riferiti al precedente procedimento (n. 1010/2019) contro l'imputato per violazioni connesse agli obblighi dopo incidente (es. omissione di soccorso/obbligo di fermarsi); la Corte li ha considerati fattispecie diverse rispetto al reato di lesioni colpose, rilevando autonomia materiale e psicologica dei comportamenti.

Massime di principio

  • Perché sussista il divieto del "ne bis in idem" è necessario che si tratti del medesimo fatto e della stessa valutazione giuridica: piani materiali e giuridici diversi (es. omissione di soccorso, reato doloso, vs. lesioni colpose, reato colposo) possono giustificare procedimenti distinti.
  • La Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione di merito dell'attendibilità delle dichiarazioni o per nuove valutazioni probatorie fondate su congetture: questioni di credibilità devono essere svolte e documentate nel merito (istruttoria, appello) e non limitarsi a mere supposizioni.
  • L'allegazione di un 'interesse civile' della persona offesa (es. avviare querela dopo aver scoperto l'assenza di assicurazione) non vale automaticamente a discreditare le sue dichiarazioni; per incidere sulla decisione in sede di legittimità occorre dimostrare profili di violazione di legge o vizi motivazionali specifici e non generici.
  • I motivi di impugnazione in Cassazione devono essere specifici e non meramente generici o superficiali: l'ingenuità o genericità degli argomenti può condurre all'inammissibilità e a sanzioni (spese e ammende).
  • Se si intende far valere un vizio di duplicazione dell'azione penale, è necessario documentare l'identità materiale e giuridica del fatto già giudicato; la semplice connessione fattuale non è sufficiente.

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