Cassazione Penale, Sentenza n. 17448/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per difetto di motivazione relativamente ai criteri adottati per la determinazione della pena: la difesa contestava che non fosse chiaro da quale sanzione il giudice di rinvio fosse partito per arrivare alla misura finale e che non fossero esplicitati i criteri adottati per determinare la riduzione dovuta al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il fatto di causa riguarda la contravvenzione ex art.5 lett. b) L. 20/04/1962 n.283 per aver impiegato alimenti in cattivo stato di conservazione nella preparazione di pietanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia fornito motivazione sufficiente, avendo il giudice del rinvio rispettato i principi di dosimetria della pena e richiamato i criteri dell'art.133 cod.pen. La Corte ha osservato che la determinazione di una pena collocata in una fascia medio-bassa dell'ampiezza edittale rientra nella discrezionalita del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica puntuale di ogni elemento; il giudice ha inoltre indicato la capacita a delinquere del ricorrente come motivo che giustificava un innalzamento rispetto al minimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 20 aprile 1962 n.283, art.5 lett.b)
non presente nel testo integrale della sentenza fornita
La norma è stata invocata per definire il fatto-reato contestato: la destinazione alla preparazione di pietanze di alimenti in cattivo stato di conservazione. La Corte non ha modificato l'originaria qualificazione contravvenzionale.
Codice penale, art.133
non presente una citazione testuale nella traccia fornita
L'art.133 cod.pen. è stato richiamato come criterio normativo direttivo per la dosimetria della pena: il giudice di merito può valutare unitariamente i criteri indicati dall'art.133 (gravità del fatto, colpa dell'autore, precedenti, condotta post delictum, personali e familiari) e non è tenuto a motivare analiticamente ogni singolo elemento quando la pena scelta ricade in una fascia medio-bassa dell'intervallo edittale.
Massime di principio
- La determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale è ampiamente discrezionale: se la misura prescelta è medio-bassa, la motivazione può essere sintetica e non richiede analitica valutazione di ciascun criterio dell'art.133 cod.pen.
- Richiami generici a concetti come adequazione, equità o pena congrua possono essere sufficienti a manifestare l'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod.pen., salvo che non emergano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.
- Per impugnare con successo la motivazione della pena il ricorrente deve dimostrare l'illogicità o l'insufficienza motivazionale concreta, non la mera mancanza di un elenco puntuale dei criteri valutati.
- La capacita a delinquere e simili profili personali possono giustificare uno scostamento verso l'alto rispetto al minimo edittale se adeguatamente richiamati e coerenti con il quadro probatorio.
- La negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena richiede una motivazione proporzionata; tuttavia, se la decisione distrettuale rimodula la pena su basi coerenti e comprensibili, la Cassazione tende a confermare la valutazione di merito.
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