Cassazione Penale, Sentenza n. 17455/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il P.M. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela (termine previsto dall'art.85 d.lgs.150/2022) in relazione al presunto furto di energia elettrica (art.624 e art.625 c.p.), sostenendo che, in dibattimento, poteva validamente effettuare la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art.625, comma 1, n.7 (bene destinato a pubblico servizio) ai sensi dell'art.517 c.p.p., rendendo così il reato procedibile d'ufficio e impedendo la pronuncia di non doversi procedere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero: ha ritenuto illegittima la preclusione imposta dal Tribunale alla contestazione suppletiva, affermando la legittimità del potere-dovere del P.M. di contestare in dibattimento l'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio; la sentenza di primo grado è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Siracusa perché decida tenendo conto dell'aggravante legittimamente contestata.
Norme richiamate
art.129 cod. proc. pen.
Prevede la pronuncia di non doversi procedere per cause di estinzione; la Corte precisa che tale pronuncia, se tempestiva e corretta, può precludere la contestazione suppletiva, ma non quando il P.M. sia ancora legittimato a effettuare in udienza la contestazione che incide sulla procedibilità.
art.85 d.lgs.150/2022
Introduce il termine per la proposizione della querela per taluni reati (termine trimestrale/novanta giorni); il decorso del termine determina la decadenza dalla proposizione della querela ma non impedisce al P.M., in dibattimento, di contestare un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
art.517 cod. proc. pen.
Attribuisce al Pubblico Ministero la facoltà di contestare in dibattimento circostanze aggravanti o reati concorrenti senza preventiva delibazione del giudice; la Corte afferma che tale potere non ha limiti temporali rigidi se esercitato prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale e non può essere precluso dal giudice.
art.516 cod. proc. pen.
Disciplina la modifica dell'imputazione in dibattimento; la Corte ricorda che il giudice non può esercitare sindacato preventivo sull'ammissibilità della modifica proposta dal P.M., dovendo decidere sul capo d'imputazione così come modificato.
art.518 e art.519 cod. proc. pen.
Art.518 concerne i casi di nuova contestazione di fatto; art.519 tutela il diritto di difesa (es. termine a difesa) quando siano contestate talune circostanze aggravanti come la recidiva. La Corte distingue la recidiva dalle altre aggravanti quanto agli effetti sul diritto di difesa e sul termine utile per contestare.
art.624 e art.625 cod. pen.
Art.624 definisce il furto; art.625 elenca le aggravanti, tra cui la n.7 (furto su bene destinato a pubblico servizio). La contestazione di tale aggravante può trasformare il reato in procedibile d'ufficio.
Sez. U, n.49935/2023 (Domingo)
Pronuncia delle Sezioni Unite che riguarda la contestazione suppletiva della recidiva e i suoi effetti sulla prescrizione: la Corte qui chiarisce che il principio delle Sezioni Unite relativo alla recidiva e alla prescrizione non può essere automaticamente esteso ad altre aggravanti; la sentenza Domingo è limitata alla recidiva.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può effettuare in dibattimento la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante (art.517 c.p.p.) che renda il reato procedibile d'ufficio anche dopo il decorso del termine per la querela, purché la contestazione avvenga prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale.
- Il giudice di primo grado non può precludere preventivamente la facoltà del P.M. di modificare o integrare l'imputazione in dibattimento; eventuali valutazioni sulla fondatezza dell'aggravante spettano al giudice nella decisione sul capo d'imputazione modificato.
- La causa di procedibilità (querela) e la prescrizione sono istituti distinti: il decorso del termine per la querela non equivale automaticamente alla perdita di potere del P.M. di riqualificare il fatto tramite contestazione suppletiva che incida sulla procedibilità.
- La pronuncia delle Sezioni Unite sulla recidiva (Domingo) è circoscritta alla recidiva e alla sua rilevanza rispetto alla prescrizione; non può essere estesa tout court ad altre aggravanti senza valutare le differenze di tutela del diritto di difesa.
- Se il giudice ingiustificatamente impedisce al P.M. la contestazione suppletiva, la decisione è viziata e suscettibile di annullamento per cassazione (anche "per saltum").
- Per la difesa: in caso di contestazione suppletiva è possibile chiedere termine per organizzare la difesa, produrre prove, proporre riti alternativi o eccezioni processuali; va valutata la rilevanza e la prova dell'aggravante contestata.
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