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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17452/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il giudice di merito non aveva considerato nella motivazione l'atto di denuncia-querela presente negli atti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Castrovillari, ufficio G.I.P., ad altro magistrato, per l'ulteriore corso.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il GIP del Tribunale di Castrovillari aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per difetto di querela nell'ambito di una richiesta di decreto penale di condanna per il reato previsto dall'art. 590-bis c.p. La Procura ha impugnato sostenendo che la querela era presente negli atti: in particolare risultava agli atti un "Atto di denuncia-querela" ricevuto il 26/12/2022, sottoscritto da Teresa Sacchettini e contenente l'inciso "Chiedo che si proceda penalmente nei confronti di Marrone Luana, nata a Castrovillari il 29.01.2022_", confluito in seguito per riunione disposta dal PM nel procedimento n. 13/2023 mod.21, e dunque sussisteva la condizione di procedibilità.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Indica la fattispecie di reato (stalking) contestata all'imputata; la decisione di merito riguardava la procedibilità di tale azione penale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla enunciazione del motivo di ricorso; qui impiegata per precisare la forma con cui il ricorrente ha presentato i motivi alla Corte.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010; Sez. 3, n. 17419 del 04/04/2023)

    Precedenti di legittimità utilizzati per confermare la legittimazione del Pubblico Ministero a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione del GIP.

Massime di principio

  • Se negli atti è presente una querela/denuncia idonea a rendere procedibile l'azione penale, il GIP non può dichiarare la non procedibilità per difetto di querela senza valutare esplicitamente tale documento nella motivazione.
  • La riunione di procedimenti disposta dal PM che trasferisce una querela in altro fascicolo può integrare la condizione di procedibilità; la presenza dell'atto unito agli atti del procedimento deve essere valutata dal giudice.
  • La mancata considerazione di documenti rilevanti agli atti dal giudice di merito può essere motivo di annullamento in Cassazione e comporta spesso la trasmissione degli atti a diverso magistrato per nuovo esame.
  • Il Pubblico Ministero è legittimato a proporre ricorso per cassazione contro provvedimenti del GIP che errino nella valutazione della procedibilità quando sussistono elementi documentali contrari alla decisione impugnata.
  • In casi analoghi è importante allegare e richiamare espressamente agli atti documenti che provano la querela; difetto di motivazione del giudice circa tali documenti costituisce profilo decisivo di impugnazione.

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