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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17456/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato non doversi procedere perché il reato di furto di energia elettrica era estinto per difetto della condizione di procedibilità (mancata proposizione della querela entro il termine previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022). Il P.M. aveva però, in udienza, formulato una contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p. (furto commesso su bene destinato a pubblico servizio), che rendeva il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale aveva ritenuto tardiva tale contestazione e aveva prosciolto per estinzione, mentre il P.M. ha impugnato per cassazione sostenendo che il giudice non poteva precludere la facoltà del pubblico ministero di effettuare contestazioni suppletive in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero: ha ritenuto illegittima la preclusione operata dal Tribunale alla contestazione suppletiva dell'aggravante ex art. 625, n. 7 c.p., ha dichiarato sussistente la nullità dell'atto di proscioglimento per aver impedito l'esercizio dell'azione penale (artt. 178 e 179 c.p.p.) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa perché giudichi sulla regiudicanda tenendo conto dell'aggravante legittimamente contestata dal P.M.. La Corte ha altresì chiarito che la pronuncia delle Sezioni Unite sulla recidiva (sent. Domingo) non si estende automaticamente ai casi di procedibilità per mancata querela e che il P.M. può validamente formulare contestazioni suppletive in dibattimento che incidono sulla condizione di procedibilità, pur sempre nel rispetto dei diritti della difesa.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina la declaratoria di estinzione del reato; la Corte rileva che il giudice non può precludere il potere del P.M. di formulare contestazioni suppletive che incidono sulla procedibilità, salvo che la declaratoria sia stata correttamente ed immediatamente pronunciata.

  • art. 85 d.lgs. n. 150/2022

    Stabilisce il termine per la proposizione della querela dopo la riforma; il mancato esercizio della querela nei termini determina la decadenza del titolare della querela ma non impedisce al P.M. di contestare in dibattimento un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma del codice penale sul furto; richiamata nella imputazione originaria.

  • art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen.

    Comma che elenca le aggravanti del furto; la n.7 (commesso su cosa destinata a pubblico servizio) è centrale perché, se applicata, rende il reato procedibile d'ufficio.

  • artt. 516 e 517 cod. proc. pen.

    Attribuiscono al P.M. la facoltà di formulare nuove contestazioni in dibattimento (art. 516) e di contestare circostanze aggravanti (art. 517). La Corte afferma che il giudice non può esercitare un sindacato preventivo sull'ammissibilità di tali contestazioni e che il P.M. può legittimamente procedere anche dopo l'apertura del dibattimento.

  • art. 518 e art. 519 cod. proc. pen.

    Norme che regolano i termini e le garanzie difensive in caso di contestazioni di fatto o aggravanti in dibattimento; la Corte distingue la situazione della recidiva (con regole specifiche) dalle altre aggravanti.

  • artt. 178, 179 cod. proc. pen.

    Riferite alla nullità di atti relativi all'esercizio dell'azione penale: la Corte ha ritenuto che la preclusione illegittima della facoltà del P.M. integri una nullità assoluta rilevante.

  • Sez. U., n. 49935/2023 (Domingo)

    Pronuncia delle Sezioni Unite che ha stabilito regole specifiche circa la contestazione suppletiva della recidiva in rapporto alla prescrizione; la Corte qui osserva che quel principio vale solo per la recidiva e non può essere esteso automaticamente alle contestazioni che incidono sulla procedibilità per mancata querela.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero ha il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) anche quando, per effetto di modifiche normative (es. riforma che rende alcuni reati procedibili a querela), il termine per la proposizione della querela è già decorso: se l'aggravante contestata rende il reato procedibile d'ufficio, la contestazione è legittima e produttiva di effetti.
  • Il giudice di merito non può esercitare un sindacato preventivo per precludere l'ammissibilità della contestazione suppletiva proposta dal P.M.; eventuali censure sull'ammissibilità devono essere valutate nel giudizio sul merito della responsabilità e non con una declaratoria che impedisca al P.M. di esercitare l'azione penale.
  • La pronuncia delle Sezioni Unite sulla contestazione suppletiva della recidiva (connessa al tema della prescrizione) non si estende automaticamente ad altre aggravanti o alla disciplina della procedibilità legata alla querela: le diverse istituzioni (prescrizione vs condizione di procedibilità) hanno natura e finalità diverse e devono essere valutate distintamente.
  • Se il giudice illegittimamente preclude al P.M. la facoltà di contestare in dibattimento un'aggravante determinante per la procedibilità, l'atto può integrare una nullità assoluta dell'esercizio dell'azione penale e la Cassazione può annullare la sentenza di proscioglimento 'per saltum' e disporre la rimessione degli atti al giudice di merito.
  • In dibattimento l'imputato mantiene tutte le garanzie difensive: la possibilità per il P.M. di formulare contestazioni suppletive si accompagna al diritto della difesa di chiedere termini, produrre mezzi istruttori e chiedere riti alternativi; tali garanzie non precludono però la legittimità della nuova contestazione.

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