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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10609/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro nel quale la lavoratrice aveva ottenuto la condanna dell'associazione datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive per euro 21.141,07, oltre accessori e spese. In appello la datrice di lavoro, costituitasi tardivamente, aveva dedotto la nullità della notifica telematica del ricorso introduttivo del primo grado, sostenendo che non fosse stata prodotta nel fascicolo telematico la prova dell'avvenuta consegna della notificazione mediante file .eml. La Corte d'appello ha rigettato tale motivo, valorizzando il deposito in appello della prova telematica della notifica e ritenendo la produzione acquisibile ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. perché necessaria a decidere sulla questione. Nel ricorso per cassazione la datrice di lavoro ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis L. 53/1994, 18 DM 44/2011, 22 D.L. 82/2005 e 6 DPR 68/2005, censurando l'avvenuto utilizzo in appello di certificazioni prodotte solo successivamente e quindi, a suo dire, tardivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato, in primo luogo, che la deduzione di un vizio processuale non è tutelabile in astratto, ma solo se la parte dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito derivante dalla violazione denunciata. Ha inoltre ribadito che, nella notificazione via PEC, eventuali violazioni delle forme digitali non comportano inesistenza della notifica, ma al più nullità sanabile per raggiungimento dello scopo; nel caso concreto, la ricorrente non ha allegato in che modo la pretesa irregolarità avesse impedito la conoscenza dell'atto, né ha efficacemente contestato l'accertamento della Corte territoriale sulla validità della notifica, fondato sulla prova telematica acquisita in appello. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis L. 53/1994

    richiamato come norma disciplinante la notificazione telematica; la sua violazione non è stata ritenuta idonea, di per sé, a fondare l'accoglimento del ricorso senza la dimostrazione di un concreto pregiudizio

  • art. 18 DM 44/2011

    richiamato per le modalità tecniche della notifica telematica; la censura sulla sua violazione è stata respinta perché non accompagnata dalla prova di un effettivo vulnus difensivo

  • art. 22 D.L. 82/2005

    richiamato nel quadro delle regole sulle forme digitali e sulla documentazione informatica; la Corte ha ritenuto non decisivo il presunto vizio formale

  • art. 6 DPR 68/2005

    richiamato quale disposizione sulle ricevute e sulla PEC; la Corte ha valorizzato la prova della ricevuta di avvenuta consegna

  • artt. 421 e 437 c.p.c.

    consentono l'acquisizione in appello di documentazione indispensabile ai fini della decisione nel rito del lavoro

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base formale del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto/rafforzato il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La denuncia di un vizio processuale è rilevante in cassazione solo se la parte allega e dimostra che l'errore ha concretamente inciso sul diritto di difesa o sull'esito della decisione; non basta invocare una mera irregolarità formale.
  • Nella notificazione a mezzo PEC, la violazione delle forme digitali non comporta automaticamente l'inesistenza della notifica, ma normalmente integra una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, ove risulti che l'atto sia comunque pervenuto al destinatario.
  • Quando la prova della notifica telematica è acquisita al processo e risulta la ricevuta di avvenuta consegna, eventuali contestazioni sulla funzionalità del sistema devono essere specifiche e supportate da allegazioni concrete.
  • Nel rito del lavoro il giudice d'appello può acquisire documentazione indispensabile ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. se la necessità di produrla sorge solo a seguito della specifica censura proposta in appello.
  • La parte che contesta la validità della notificazione deve non solo dedurre il vizio formale, ma anche confrontarsi con l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla regolare conoscenza legale dell'atto.

Come è indicizzato

RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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