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Sentenza

Sentenza del 17/06/2022 n. 19730 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato riprese a tassazione operate con avviso IRES 2004: (i) indeducibilità della quota di ammortamento del disavanzo da annullamento della partecipazione derivante dalla fusione B. Agro -> B. Italia (Euro 3.509.380,90) per mancata opzione telematica e presunta elusività; (ii) analoga indeducibilità per la fusione B. Espansi -> B. Italia (Euro 548.399,00) per omessa richiesta dell'agevolazione; (iii) indeducibilità degli interessi passivi (Euro 276.034,00) relativi a un finanziamento ricevuto da una consociata estera ritenuto costo di esclusivo interesse della capogruppo. L'Agenzia deduceva violazioni normative sulla necessità della manifestazione espressa dell'opzione in dichiarazione telematica (D.Lgs. n.358/1997 art.6, comma 4 e norme transitorie D.Lgs. n.344/2003), la non idoneità della dichiarazione cartacea prodotta tardivamente, la possibilità di qualificare l'operazione come elusiva, vizi di motivazione e ultrapetizione con riferimento al rilievo sugli interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso dell'Agenzia: ha ritenuto fondati il primo motivo (necessità dell'espressa opzione nella dichiarazione telematica per fruire dell'agevolazione D.Lgs. n.358/1997 art.6), il secondo motivo (la dichiarazione telematica è l'unico atto rilevante; la dichiarazione cartacea tardiva non emenda l'omissione) e il quinto motivo (ultrapetizione riguardo al rilievo sugli interessi). I motivi terzo, quarto e sesto sono assorbiti. La sentenza della C.T.R. è cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo giudizio anche sulla eventuale disciplina sanzionatoria e sulle spese. È stato rigettato il motivo incidentale relativo all'obbligo di attivare la procedura di accertamento con adesione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 6, commi 2 e 4

    art. 6, comma 2 e comma 4

    L'art.6 prevede il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori derivanti dal disavanzo da annullamento di azioni e le modalità (comma 4) per esercitare l'opzione; la Corte ha ritenuto che, se il beneficio è mantenuto dalla normativa transitoria, vanno mantenute anche le modalità attuative, perciò è necessaria l'espressa opzione nella dichiarazione telematica.

  • D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 3 e art. 4, comma 1, lett. a)

    art. 3, comma 2; art. 4, comma 1, lett. a)

    La disposizione transitoria manteneva in vita il beneficio per operazioni perfezionate entro il termine previsto; secondo la Corte ciò implica il mantenimento anche delle modalità di esercizio (quindi l'obbligo di opzione in dichiarazione telematica).

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3

    La presentazione telematica è la modalità prescritta e la dichiarazione si considera esistente solo con l'invio telematico; la dichiarazione cartacea, se diversa dal file telematico, è irrilevante e non può supplire all'omissione telematica; la produzione tardiva in giudizio non emenda l'assenza dell'opzione nel file telematico.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis

    Norma sul contrasto di operazioni straordinarie elusorie; la Corte ha tuttavia ritenuto che, quando manca la manifestazione formale dell'opzione, la valutazione di elusività diventa irrilevante rispetto all'inapplicabilità del beneficio per mera omissione formale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 1, n. 4

    Richiamata in relazione ai presunti vizi di motivazione; la Corte ha assorbito le censure relative alla motivazione economica della fusione perché la questione dell'opzione telematica è decisiva.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 e art. 110

    art. 109 comma 5; art. 110 comma 7

    Richiamate nelle censure relative al trattamento fiscale degli interessi passivi e loro compatibilità con il principio del valore normale; la sentenza di merito è stata cassata in relazione all'ultrapetizione sul punto, rinviando la valutazione.

  • Codice di procedura civile - art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    Fondamento delle censure in Cassazione per violazione di norme di diritto e per motivazione apparente/omissione; la Corte ha accolto alcune doglianze in virtù di tali contestazioni.

Massime di principio

  • Per fruire di agevolazioni fiscali la legge può richiedere non solo il verificarsi di condizioni sostanziali ma anche la manifestazione formale di opzione; tale opzione, se prevista, deve essere espressa nella dichiarazione nei modi e termini stabiliti dalla normativa.
  • La dichiarazione telematica è l'unico documento che fa fede ai fini fiscali: dati presenti in una dichiarazione cartacea non possono essere opposti all'Amministrazione se divergenti dal file telematico inviato, salvo prova rigorosa di errore emendabile nei limiti consentiti.
  • La mancata indicazione telematica di un'opzione di fiscalità agevolata non è considerata mero errore formale ma l'assenza della manifestazione di volontà necessaria per ottenere il beneficio; pertanto l'agevolazione può essere preclusa indipendentemente da valutazioni sulla natura elusiva dell'operazione.
  • La valutazione di elusività di un'operazione straordinaria può essere decisiva solo se la società ha adempiuto alle formalità richieste per l'agevolazione; se le formalità mancano, l'accertamento sul mancato beneficio regge anche senza esaminare l'eventuale elusività.
  • Non è ammesso al giudice decidere oltre o contro le domande e le eccezioni formulate dalle parti (divieto di ultrapetizione/defectus actionis): il giudice non può accogliere o rigettare questioni che non risultano dedotte e contestate dalle parti.
  • Documentazione prodotta tardivamente in giudizio non può rimediare a omissioni formali imprescindibili previste per legge (es. termini o modalità telematiche per opzioni fiscali).

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