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Sentenza

Sentenza del 17/06/2022 n. 729 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

LEGGE N. 281/1970. IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO. PIATTAFORME IN MARE APERTO. DEBENZA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Marche ha emesso avvisi di accertamento per il recupero dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo (ex L. n.281/1970) riguardanti i metri quadri tra le piattaforme in mare aperto e le centrali a terra per gli anni 2009-2010. Eni ha impugnato sostenendo: 1) nullità della notificazione per mancata notifica presso la sede legale; 2) difetto del presupposto impositivo perché la zona marittima interessata non ricade nel territorio regionale e dunque il mare non sarebbe soggetto alla potestà tributaria regionale; 3) in subordine, annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza dell'ambito di applicazione delle norme.

La decisione

La Commissione d'Appello ha rigettato l'appello di Eni confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto la nullità della notifica irrilevante ai sensi dell'art.156 comma 3 c.p.c. perché l'atto ha raggiunto lo scopo; ha affermato che il mare territoriale rientra nel territorio nazionale e convive l'esercizio dei poteri regionali e locali con quelli statali, per cui la Regione può applicare l'imposta sulle concessioni statali del demanio e del patrimonio indisponibile ai beni siti nel territorio regionale (anche comprendendo insediamenti marittimi e relative connessioni a terra). Ha altresì escluso l'esistenza di un'oggettiva incertezza normativa che giustificasse la non applicazione delle sanzioni, confermando quindi l'operato impositivo e sanzionatorio della Regione.

Norme richiamate

  • Legge n. 281/1970

    L'art.2 individua il presupposto impositivo nell'occupazione e nell'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione; soggetti passivi sono i concessionari e la base imponibile è costituita dal canone di concessione. La norma è stata interpretata come estensibile anche alle concessioni che incidono sul mare territoriale ricompreso nel territorio regionale.

  • Legge Regionale n. 3/1971 (Regione Marche)

    Ha disciplinato l'istituzione dell'imposta regionale prevista dalla L. 281/1970 nel territorio della Regione Marche, fissandone aliquota e sanzioni; la Commissione ha ritenuto valida l'applicazione di questa legge regionale al caso concreto.

  • Art. 156 comma 3 C.P.C.

    La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato

    Applicabile anche al processo tributario: una notificazione difettosa non invalida l'atto se è dimostrabile che l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e lo scopo, come nel caso di ricorso tempestivo proposto dal contribuente.

  • Art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 472/1997

    Prevede la possibilità di non applicare sanzioni in presenza di obiettive cause che rendano incerta la qualificazione giuridica del comportamento; nel caso di specie la Commissione ha ritenuto che non sussistesse una tale incertezza giuridica sufficiente a escludere le sanzioni.

  • Giurisprudenza: Cass. sez. trib., 27/06/2005 n.13794

    Affermata la coesistenza dei poteri statali con quelli regionali e locali anche nel mare territoriale e respinta la tesi che il mare territoriale sia immune dall'esercizio di funzioni amministrative regionali/locali; principio esteso al caso in esame.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 21138/2016

    Riconosciuta la legittimità della pretesa impositiva regionale in casi analoghi, confermando l'applicabilità della L. 281/1970 a concessioni su demanio marittimo ricadente nel territorio regionale.

Massime di principio

  • Il mare territoriale è considerato parte del territorio nazionale ai fini dell'esercizio concorrenziale dei poteri statali, regionali e locali: quindi le Regioni possono applicare imposte su concessioni di beni demaniali siti nel proprio territorio anche se si tratta di aree marittime
  • Il presupposto impositivo per l'imposta regionale sulle concessioni è l'esistenza di una concessione su beni del demanio o del patrimonio indisponibile siti nel territorio della Regione; se la concessione coinvolge anche la terraferma o ricade nelle acque territoriali regionali, l'imposta è applicabile
  • I vizi formali della notificazione (es. notifica presso sede diversa da quella legale) possono essere irrilevanti quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo e il contribuente ha potuto proporre tempestivamente ricorso (art.156 c.p.c.)
  • La sanzione amministrativa non viene automaticamente esclusa per mere incertezze interpretative: per ottenere l'annullamento delle sanzioni il contribuente deve dimostrare un'obiettiva e grave incertezza normativa o un consolidato orientamento giurisprudenziale contrario
  • In contenziosi similari il contribuente ha l'onere di provare che la concessione o l'occupazione non rientrano nel territorio regionale o che manca il presupposto impositivo; la mera collocazione in mare non basta a escludere la competenza regionale

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