Sentenza del 17/06/2022 n. 194 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cessazione della materia del contendere - Spese - Soccombenza virtuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale contestando: illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento), prescrizione del diritto, omessa indicazione del responsabile del procedimento e del calcolo degli interessi; chiedeva l'annullamento della cartella. Successivamente l'Ente regionale ha provveduto allo sgravio riconoscendo la non debenza del tributo; il primo giudice ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ha compensato le spese tra contribuente e Agenzia delle Entrate e ha condannato la Regione Basilicata a rifondere le spese. La Regione ha proposto appello esclusivamente avverso la condanna alle spese, sostenendo la propria buona fede e l'incolpevole ritardo dovuto al meccanismo burocratico nell'adozione del provvedimento di sgravio, e chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello della Regione Basilicata limitatamente alla condanna alle spese: ha ritenuto che, sebbene la cessazione della materia del contendere imponga al giudice di decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, può escludersi la condanna alle spese quando il comportamento della parte soccombente sia conforme al principio di lealtà (art. 88 c.p.c.). Nel caso di specie l'Ente pubblico aveva agito in buona fede e lo sgravio era avvenuto per ragioni inerenti i tempi amministrativi non imputabili all'Ente; per tali ragioni le spese di entrambi i gradi sono state compensate. Pertanto l'appello è accolto e le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 88 c.p.c.
Il principio di lealtà processuale può giustificare la compensazione delle spese nonostante la soccombenza virtuale dovuta alla cessazione della materia del contendere; comportamenti conformi alla lealtà possono essere premiati con la compensazione delle spese.
principio della soccombenza virtuale (giurisprudenza)
All'eventuale cessazione della materia del contendere il giudice è obbligato a decidere sulle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, ma tale regola è derogabile quando il comportamento processuale della parte che ha determinato la cessazione sia incolpevole e leale.
Cass. n. 7273/2016
Giurisprudenza richiamata a sostegno della possibilità di compensare le spese quando la cessazione della materia del contendere derivi da comportamento in buona fede della parte.
Cass. n. 22231/2011
Massima richiamata per il principio che la lealtà processuale può giustificare la deroga alla regola della soccombenza virtuale.
Cass. n. 19947/2010
Ulteriore precedente giurisprudenziale che conferma la possibilità di compensazione delle spese in presenza di comportamenti conformi alla lealtà e di ragionevoli ritardi amministrativi.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere impone al giudice di decidere sulle spese, normalmente applicando la regola della soccombenza virtuale (chi ottiene l'eliminazione del credito è considerato vittorioso).
- Tuttavia la soccombenza virtuale non comporta in automatico la condanna alle spese se la parte che ha determinato la cessazione ha agito in buona fede e con comportamento leale; in tal caso il giudice può compensare le spese ai sensi dell'art. 88 c.p.c.
- Nei casi in cui un ente pubblico provvede a revocare o sgravare il credito dopo l'impugnazione, è rilevante dimostrare la tempestività e la buona fede dell'intervento; ritardi dovuti a meccanismi burocratici possono essere considerati incolpevoli e giustificare la compensazione.
- La parte che invoca la compensazione delle spese (soprattutto se ente pubblico) dovrebbe documentare l'adozione tempestiva del provvedimento e le ragioni del ritardo amministrativo; la controparte dovrebbe documentare eventuali comportamenti dolosi o negligenti per ottenere la condanna alle spese.
- Quando sono coinvolti più soggetti (es. ente impositore e agente della riscossione), il giudice può modulare la ripartizione o la compensazione delle spese in relazione al comportamento specifico di ciascuno.
- In controversie di modesto valore o con profili procedurali equivi, il giudice è più propenso a disporre la compensazione delle spese anche in presenza di cessazione della materia del contendere.
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